TESORO. - Inteso qui nel senso giuridico, secondo la definizione del diritto romano classico, il t. è « vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat » (Paulus, l. 31, frg. 1 §, D. 41, 1). Si esigeva la depositio antiqua, fatta però non casualmente, ma intenzionalmente.
Nei diritti odierni non sono più necessarie queste condizioni e si parla semplicemente di cosa nascosta, circa la quale nessuno può provare il diritto di proprietà. Si pone l'accento su alcune particolarità varianti nei diversi codici: ad es., che sia una cosa qualunque di pregio o, più specificamente nel diritto inglese e statunitense, che sia una moneta o metallo prezioso; le legislazioni svizzera, messicana ed italiana distinguono tra t. e cosa di valore storico ed artistico.
Nel Cod. civ. II. « t. è qualunque cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario ». Tre cose dunque si richiedono come elementi per porre una cosa nella categoria del t.: 1) che sia una cosa di pregio; 2) che sia res nullius, mobile; 3) che sia nascosta da tempo non breve. Quindi non possono essere considerati come t. le vene metalliche, carbonarie, e nemmeno le fonti di acque minerali, gli uranoliti ed i resti di edifici antichi sotterrati.
I. A CHI APPARTIENE IL T
Secondo il diritto naturale il t. è di chi lo ritrova. La ragione è semplice: il t. viene computato come cosa derelitta che non fa parte di un fondo e non è frutto del fondo, e perciò è primi occupantis; nel caso nostro, del ritrovatore. Ritrovatore però non è colui che per primo materialmente si accorgedella cosa, ma chi la fa visibile ad occhio umano, prendendone in qualche modo possesso.
Anche secondo i diritti positivi odierni, che hanno seguito la linea tracciata dal diritto romano, in via di principio il t. è del ritrovatore. Vi si distinguono però vari casi, che in parte modificano, per variare di circostanze, quella che è la linea direttiva del diritto naturale. I moralisti, non sempre in maniera uniforme, hanno giudicato e giudicano dell'obbligatorietà in coscienza di tali leggi, a causa soprattutto dell'imperfezione delle legislazioni civili in materia. 1) Se il t. è trovato nel proprio fondo appartiene senza dubbio allo scopritore. 2) Se il t. è ritrovato nel fondo altrui, fortuitamente, in molti codici civili viene diviso a metà tra il ritrovatore ed il proprietario diretto od enfiteuta, non però con l'usufruttuario o il locatario, cioè con chi ha solo dominio utile del fondo. Ma non sempre e ovunque si è legiferato così: per portare un esempio, sotto i Carolingi i 3/4 del t. venivano al fisco, 1/4 allo scopritore. Se il fondo appartenne alla Chiesa, allora al vescovo andava 1/3, e 2/3 al fisco. Il codice svizzero attribuisce il t. al proprietario, e la metà del t. costituisce il limite massimo per il compenso. 3) Se il t. è trovato in un fondo altrui, ma cercato « ex industria, data opera », però all'insaputa del padrone, allora, secondo molte legislazioni, tutto appartiene al padrone. 4) Se il t. è scoperto in un fondo ecclesiastico, più che il diritto civile della rispettiva nazione, si può e, secondo alcuni moralisti, si deve applicare il diritto naturale, non quello civile, rientrando il caso nelle eccezioni previste dal can. 1529. Se lo scopritore è lo stesso beneficiato, il t. appartiene alla rispettiva prebenda o chiesa, perché il beneficiato non è considerato come padrone diretto del beneficio. 5) Se il t. viene trovato in un posto pubblico (piazza, ecc.), in molte legislazioni viene diviso tra lo scopritore e lo Stato, secondo le leggi particolari del luogo. 6) Ci sono leggi che riservano certe cose di valore storico ed artistico allo Stato.
II. LE NORME DEL DIRITTO ITALIANO
Secondo il diritto italiano il t. appartiene al proprietario del fondo, in cui si trova. Se il t. è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto solo per caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il t. è scoperto in una cosa mobile (Cod. civ. ital., art. 932).Se si tratta di fondo regolato ad enfiteusi, la metà spetta non al proprietario, ma all'enfiteuta (art. 959); tale diritto invece non spetta all'usufruttuario (art. 988). Dato il ricco patrimonio artistico italiano leggi speciali regolano il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, paletnologico, archeologico ed artistico (cf. art. 822, 839, L. 20 giugno 1909, n. 364 e varie altre, tra cui il regio-decreto-legge 24 nov. 1927, e 1º ag. 1939). Secondo queste leggi, oggi richiamate anche nel Cod. civ. ital., tali oggetti fanno parte, se immobili, del demanio pubblico (art. 822, capov. 2), se mobili, del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826, capov. 2) e quindi sono anche imprescrittibili (art. 1145, 2934, capov. 2). Lo Stato paga un'indennità sia al ritrovatore che al proprietario del fondo, che si aggira su 1/4 o 1/2 del valore della cosa.
III. IL VALORE DELLE LEGGI POSITIVE
1) Nessun dubbio che quando il padrone del luogo e l'inventore del t. sono la stessa persona, il diritto positivo coincide allora con quello naturale; tutto è del ritrovatore. 2) Quando il t. viene scoperto casualmente nel fondo altrui, vale il principio che le leggi civili determinanti la proprietà per sé obbligano in coscienza anche ante sententiam iudicis, purché si possano ritenere giuste. Secondo la maggioranza dei teologi è osservato il limite della giustizia, se al padrone del fondo non viene attribuito più della metà del t., altrimenti la legge si considera come puramente penale. 3) La legge civile, che attribuisce tutto il t. al proprietario, nel caso di ritrovamento, fatto all'insaputa del medesimo, ex industria, data opera, « è ritenuta meramente penale, perché la disposizione che nega ogni diritto al ritrovatore sembra data in poenam ». Simile disposizione diviene obbligatoria in coscienza solo dopo la decisione del tribunale. 4) Non è illecito se-condo i moralisti comprare il fondo, dove uno conosca esservi un t., a prezzo comune, per poi far proprio il t. Ma è illecito, una volta scoperto il t., seppellirlo di nuovo per poi comprare a prezzo comune il terreno, in cui si trova. 5) La legge che attribuisce il t. totalmente al fisco viene considerata dai moralisti come meramente penale. Se invece la legge riserva al monopolio di Stato solamente le cose di valore storico ed artistico, tale legge può essere considerata come giusta, se ha per scopo il bene comune, e riapetta almeno in parte i diritti del ritrovatore. È il caso della legge italiana. In Italia, infatti, esistono ragioni di bene comune per una speciale legislazione in materia di cose artistiche e storiche; e la legge stabilisce anche un equo compenso al proprietario ed al ritrovatore. In altri termini la legge italiana, così come è, sembra avere le qualità per essere obbligante in coscienza.