TESORO. - Inteso qui nel senso giuridico, secondo la definizione del diritto romano classico, il t. è «vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat» (Pau-lus, I. 31, frg. I §, D. 41, 1). Si esigeva la depositio antiqua, fatta però non casualmente, ma intenzionalmente.
Nei diritti odierni non sono più necessarie queste condizioni e si parla semplicemente di cosa nascosta, circa la quale nessuno può provare il diritto di proprietà. Si pone l'accento su alcune particolarità varianti nei diversi codici: ad es., che sia una cosa qualunque di pregio o, più specificamente nel diritto inglese e statunitense, che sia una moneta o metallo prezioso; le legislazioni svizzera, messicana ed italiana distinguono tra t. e cosa di valore storico ed artistico.
Nel Cod. civ. II. «t. è qualunque cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario». Tre cose dunque si richiedono come elementi per porre una cosa nella categoria del t.: 1) che sia una cosa di pregio; 2) che sia res nullius, mobile; 3) che sia nascosta da tempo non breve. Quindi non possono essere considerati come t. le vene metalliche, carbonarie, e nemmeno le fonti di acque minerali, gli uranoliti ed i resti di edifici antichi sotterrati.
I. A CHI APPARTIENE IL T
Secondo il diritto naturale il t. è di chi lo ritrova. La ragione è semplice: il t. viene computato come cosa derelitta che non fa parte di un fondo e non è frutto del fondo, e perciò è primi occupanti; nel caso nostro, del ritrovatore. Ritrovatore però non è colui che per primo materialmente si accorge della cosa, ma chi la fa visibile ad occhio umano, prendendone in qualche modo possesso.Anche secondo i diritti positivi odierni, che hanno seguito la linea tracciata dal diritto romano, in via di principio il t. è del ritrovatore. Vi si distinguono però vari casi, che in parte modificano, per variare di circostanze, quella che è la linea direttiva del diritto naturale. I moralisti, non sempre in maniera uniforme, hanno giudicato e giudicano dell'obbligatorietà in coscienza di tali leggi, a causa soprattutto dell'imperfezione delle legislazioni civili in materia. 1) Se il t. è trovato nel proprio fondo appartiene senza dubbio allo scoprimento. 2) Se il t. è ritrovato nel fondo altrui, fortuitamente, in molti codici civili viene diviso a metà tra il ritrovatore ed il proprietario diretto od enfiteuta, non però con l'usufruttuario o il locatario, cioè con chi ha solo dominio utile del fondo. Ma non sempre e ovunque si è legiferato così: per portare un esempio, sotto i Carolingi i 3/4 del t. venivano al fisco, 1/4 allo scoprimento. Se il fondo apparteneva alla Chiesa, allora al vescovo andava 1/3, e 2/3 al fisco. Il codice svizzero attribuisce il t. al proprietario, e la metà del t. costituisce il limite massimo per il compenso. 3) Se il t. è trovato in un fondo altrui, ma cercato e ex industria, data opera, però all'insaputa del padrone, allora, secondo molte legislazioni, tutto appartiene al padrone. 4) Se il t. è scoperto in un fondo ecclesiastico, più che il diritto civile della rispettiva nazione, si può e, secondo alcuni moralisti, si deve applicare il diritto naturale, non quello civile, rientrando il caso nelle eccezioni previste dal can. 1529. Se lo scoprimento è lo stesso beneficiato, il t. appartiene alla rispettiva prebenda o chiesa, perché il beneficiato non è considerato come padrone diretto del beneficio. 5) Se il t. viene trovato in un posto pubblico (piazza, ecc.), in molte legislazioni viene diviso tra lo scoprimento e lo Stato, secondo le leggi particolari del luogo. 6) Ci sono leggi che riservano certe cose di valore storico ed artistico allo Stato.
IL. LE VALORE DELLE LEGGI POSITIVE. - 1) Nessun dubbio che quando il padrone del luogo e l'inventore del t. sono la stessa persona, il diritto positivo coincide allora con quello naturale; tutto è del ritrovatore. 2) Quando il t. viene scoperto casualmente nel fondo altrui, vale il principio che le leggi civili determinanti la proprietà per sé obbligano in coscienza anche ante senten-tiam iudicis, purché si possano ritenere giuste. Secondo la maggioranza dei teologi è osservato il limite della giustizia, se al padrone del fondo non viene attribuito più della metà del t., altrimenti la legge si considera come puramente penale. 3) La legge civile, che attribuisce tutto il t. al proprietario, nel caso di ritrovamento, fatto all'insaputa del medesimo, ex industria, data opera, è ritenuta meramente penale, perché la disposizione che nega ogni diritto al ritrovatore sembra data in poenam». Simile disposizione diviene obbligatoria in coscienza solo dopo la decisione del tribunale. 4) Non è illecito se-

Teseo, Ambrogio - Frontespizio dell' Introdurito in Chaldaicam linguam..., Pavia 1539 - Exemplare nella Biblioteca Vaticana in deposito all'Istituto Biblico.
condo i moralisti comprare il fondo, dove uno conosca esservi un t., a prezzo comune, per poi far proprio il t. Ma è illecito, una volta scoperto il t., seppellirlo di nuovo per poi comprare a prezzo comune il terreno, in cui si trova. 5) La legge che attribuisce il t. totalmente al fisco viene considerata dai moralisti come meramente penale. Se invece la legge riserva al monopolio di Stato solamente le cose di valore storico ed artistico, tale legge può essere considerata come giusta, se ha per scopo il bene comune, e rispetta almeno in parte i diritti del ritrovatore. È il caso della legge italiana. In Italia, infatti, esistono ragioni di bene comune per una speciale legislazione in materia di cose artistiche e storiche; e la legge stabilisce anche un equo compenso al proprietario ed ai ritrovatori. In altri termini la legge italiana, così come è, sembra avere le qualità per essere obbligatorie in coscienza.
IV. I DIRITTI SULLE MINIERE
Per quanto, come si è detto, le miniere siano altra cosa dal t., tuttavia le leggi, che le governano, hanno qualche relazione con le leggi che riguardano la proprietà del ritrovamento di oggetti artistici, per il comune prevalente interesse sociale. Gli antichi moralisti dicevano che le miniere appartengono al padrone del fondo, perché sono parte del fondo. Ma costoro scrisse, quando non si aveva idea della profondità che possono raggiungere queste miniere, che si possono anche esplorare e sfruttare, pur rimanendo quasi intatta la superficie del suolo. Perciò altri moralisti più recenti le dicono res nullius, specie se sono ad una certa profondità. Molti giureconsulti ne attribuiscono la proprietà allo Stato per il grande interesse sociale che hanno. Il Cod. civ. ital., pur riconoscendo i diritti del proprietario del fondo sul sottosuolo, ne eccettua le miniere, cave, torbiere (art. 840), che «fanno parte del patrimonio indissolubile dello Stato... quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo» (art. 826). In particolare, circa le miniere lo Stato rilascia anche i permessi per la ricerca di sostanze minerali; riconosce, sotto forma di concessioni, diritti di godimento a chi abbia una sicura capacità tecnica per lo sfruttamento razionale del sottosuolo; partecipa ai profitti, e può sempre revocare la concessione fatta. Per le cave o torbiere lo Stato ne riconosce la disponibilità a favore del proprietario del suolo, ma con un certo obbligo di sfruttamento o meglio con un onere, al quale il proprietario dovrà sottostare, se vuole evitare l'espropriazione.Pietro Palazzini
«TE SPLENDOR ET VIRTUS PATRIS». — Inno dei Vespri e del Mattutino nella festa di s. Michele Arcangelo, d'autore ignoto, ma certamente ispirato al Tibi Christe splendor Patris, di Rabano Mauro.

È un'ode a Cristo, splendore e gloria del Padre, cui fanno corona miriadi di angeli con a capo s. Michele, il quale ha vinto il nemico e lo ha confinato nell'inferno insieme con
È un'ode a Cristo, splendore e gloria del Padre, cui fanno corona miriadi di angeli con a capo s. Michele, il quale ha vinto il nemico e lo ha confinato nell'inferno insieme con gli altri angeli ribelli. Egli ora sproni e sorregga per ottenere il premio della vittoria.
SILVERIO MATTEI