TESMOFORIE. - Festa greca in connessione Terra Madre (v.) e quindi con quella della donna. Si celebrava in tutto il mondo greco in onore di Demetra, che era sotto l’aspetto di Thesmophoros cioè datrice della Legge, in quanto istitutrice dell’agricoltura.
I dettagli delle T. sono oscuri; se ne conosce meglio lo svolgimento nell’Attica, dove la festa aveva la durata di 3 giorni. Essa aveva luogo verso la metà (11-13) del mese Pyanepsoni, cioè al tempo della semina invernale, ed era celebrato solo dalle donne maritate (uomini e ragazze erano rigorosamente esclusi), due delle quali per ciascun demo la organizzavano, mentre i loro mariti erano tenuti a sostenere le spese.
Nel primo giorno, detto “Αὐθός εἰκός καλάς» (tà-ora chiamato καθός «discesa») sembra che consistesse nell’ascesa (e quindi nel ritorno) delle matrone in processione al Thesmophorion, situato (Aristofane, The-mophor., 624), sulla collina della Pinice dove si fermavano sotto capanne di frasche appositamente costruite. Il secondo giorno delle T., quello più importante, era detto Νεστέλα, cioè del «digno», durante il quale non si faceva sacrificio ed era giorno di lutto. In questo stesso giorno le donne traevano da una fossa gli Skira, cioè resti di porcellini e di rami di pino e di altri simboli di fecondità, quivi sepolti in occasione della festa delle Schiroforie (v.), celebrata 4 mesi prima; resti che, mescolati con la nuova sementa, sembra che si rimettessero nel terreno per auspicare un maggiore rigoglio alla terra. Il terzo giorno infine, chiamato Καλλάγνεια, le donne celebra
TESMOFORIE - TESORO
della cosa, ma chi la fa visibile ad occhio umano, prendendone in qualche modo possesso.
Anche secondo i diritti positivi odierni, che hanno seguito la linea tracciata dal diritto romano, in via di principio il t. è del ritrovatore. Vi si distinguono però vari casi, che in parte modificano, per variare di circostanze, quella che è la linea direttiva del diritto naturale. I moralisti, non sempre in maniera uniforme, hanno giudicato e giudicano dell'obbligatorietà in coscienza di tali leggi, a causa soprattutto dell'imperfezione delle legislazioni civili in materia. 1) Se il t. è trovato nel proprio fondo appartiene senza dubbio allo scoprimento. 2) Se il t. è ritrovato nel fondo altrui, fortuitamente, in molti codici civili viene diviso a metà tra il ritrovatore ed il proprietario diretto od enfiteuta, non però con l'usufruttuario o il locatario, cioè con chi ha solo dominio utile del fondo. Ma non sempre e ovunque si è legiferato così: per portare un esempio, sotto i Carolingi i 3/4 del t. venivano al fisco, 1/4 allo scoprimento. Se il fondo apparteneva alla Chiesa, allora al vescovo andava 1/3, e 2/3 al fisco. Il codice svizzero attribuisce il t. al proprietario, e la metà del t. costituisce il limite massimo per il compenso. 3) Se il t. è trovato in un fondo altrui, ma cercato e ex industria, data opera, però all'insaputa del padrone, allora, secondo molte legislazioni, tutto appartiene al padrone. 4) Se il t. è scoperto in un fondo ecclesiastico, più che il diritto civile della rispettiva nazione, si può e, secondo alcuni moralisti, si deve applicare il diritto naturale, non quello civile, rientrando il caso nelle eccezioni previste dal can. 1529. Se lo scoprimento è lo stesso beneficiato, il t. appartiene alla rispettiva prebenda o chiesa, perché il beneficiato non è considerato come padrone diretto del beneficio. 5) Se il t. viene trovato in un posto pubblico (piazza, ecc.), in molte legislazioni viene diviso tra lo scoprimento e lo Stato, secondo le leggi particolari del luogo. 6) Ci sono leggi che riservano certe cose di valore storico ed artistico allo Stato.