TERRITORIO DELLO STATO. - È controverso se il territorio sia da considerare elemento essenziale dello Stato, ma per il diritto positivo italiano la risposta affermativa non pare dubbia, se si tenga presente, oltre ogni altro argomento, che
costituisce reato contro la personalità (internazionale) dello Stato italiano l'attentato contro la integrità di esso (art. 241 Cod. pen.). In mancanza di convenzioni, si ritiene comunemente che i confini siano segnati per le montagne dal loro crinale, per i fiumi dalla linea mediana (linea mediana della più alta corrente, se essi sono navigabili), per i laghi dalla linea retta che unisce i punti di confine rivieraschi. I confini italiani derivano in parte da lungo e contrastato possesso (dell'antico Regno di Sardegna), in parte da trattati (e relative disposizioni interne esecutive) di incorporazione o di scorporazione.
In sintesi appartengono al t. dello S.: in primo luogo la terraferma e le acque in essa intercluse; in secondo luogo il « mare territoriale », cioè la zona marittima costiera dominata a difesa dalle artiglierie, secondo un principio di diritto internazionale comunemente accolto, ma variamente inteso (oscillante tre le 3 e le 12 miglia marine). Al di là v'è il « mare libero », aperto cioè alla libera navigazione di tutti. Secondo il diritto italiano (Codice della navigazione, art. 2) sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie le cui coste fanno parte del territorio statale, quando la distanza tra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno e della baia non supera le 20 miglia marine. Se tale distanza è superiore a 20 miglia, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la retta, tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro 20 miglia marine. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di 6 miglia marine lungo le coste continentali ed insulari dello stesso Stato e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi sopra indicati. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono tuttavia salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti o convenzioni internazionali (p. es., transito di navi straniere, dogana, polizia sanitaria). Appartengono pure al t. dello S. il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante la terra ferma ed il mare territoriale (Cod. cit., art. 3). Altre disposizioni, interne ed internazionali, concernono la cosiddetta extraterritorialità dei semoventi, aerei ed aeronavi, civili e militari.
Sulla natura del diritto dello Stato sul proprio territorio le teorie sono disparate, essendovi chi concepisce tale diritto come oggettivo (reale) ed altri come soggettivo (una specie di diritto sulla propria persona); più genericamente, elidendo in fondo il problema o considerandolo inesistente, v'è chi pensa che si tratti di un semplice elemento che determina la validità delle norme o di un limite di estensione nello spazio della sovranità.