TERMINE

TERMINE. - È un momento del tempo dal quale cominciano a verificarsi (dies a quo) o nel quale cessano (dies ad quem) giudizio (v.). Il t. è, condizione (v.) modo (v.), uno degli elementi accidentali (tipici) del negozio.

Esso si distingue dalla condizione, perché si riferisce ad una data o ad un avvenimento certo, mentre caratteristica della condizione è l'incertezza. In relazione a ciò, chi paghi prima che sia venuta in essere un'obbligazione sottoposta a condizione, può ottenere la restituzione di quanto ha pagato, perché non era obbligato al pagamento; non così chi paghi prima del t. in quanto l'obbligazione è perfetta (salva la possibilità di ottenere gli interessi dal momento del pagamento alla scadenza del t.). Conseguentemente alla certezza del t., nella classificazione fatta dalle scuole - dies certus an et quando, certus an incertus quando, incertus an certus quando, incertus an et quando - solo nei primi due casi si ha t., mentre nei due ultimi si ha condizione.

Il t. può essere apposto a qualsiasi negozio, tranne che per gli actus legitimi e per casi particolari stabiliti dalla legge. Esso può essere stabilito a favore di entrambi i contraenti o di uno tra essi; quando, però, non risulti posto a favore dal creditore o di ambedue i contraenti, si presume a favore del debitore (cf. art. 1184 Cod. civ. ital.).

Il t. si dice essenziale quando la prestazione è dovuta per un giorno determinato, si che una prestazione successiva non può più aver luogo (cf. art. 1457 Cod. civ. itali.: l’inosservanza del t. produce di diritto la risoluzione del contratto).

Nella terminologia processuale t. indica il periodo di tempo entro il quale o dopo il quale deve o può compiersi una determinata attività processuale.

BIBL.: V. NEGOZIO GIURIDICO. Rodolfo Danieli