NEGOZIO GIURIDICO

NEGOZIO GIURIDICO. - Si definisce comunemente come una manifestazione privata di volontà rivolta ad uno scopo pratico (costituzione, modificazione, estinzione di una situazione giuridicamente

rilevante), tutelato dall'ordinamento giuridico. Ma per chiarirne meglio la nozione occorre aver riguardo all'autonomia privata, cioè al potere - tutelato dall'ordinamento giuridico - che hanno i singoli di regolare i propri interessi. Quando l'ordinamento stesso riconosce l'utilità sociale di un determinato atto di autonomia privata e vi ricollega effetti giuridici attraverso i quali si attua lo scopo pratico voluto dal privato, il negozio diviene n. g.: che può quindi più compiutamente essere definito come un atto di autonomia privata, cui l'ordinamento giuridico ricollega effetti destinati ad attuare la funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo (Betti).

Il n. g. costituisce la categoria più importante degli atti volontari e leciti. Il criterio di distinzione fra l'atto giuridico (v.) in senso stretto e il n. g. andrebbe cercato, per alcuni autori, in ciò, che mentre gli effetti del primo non sono stabiliti dalla volontà delle parti, nel secondo sarebbe proprio questa volontà che tende a produrre determinati effetti giuridici. A questa opinione si è tuttavia obbiettato che gli effetti del n. g. si producono, in realtà, non in quanto voluti dalle parti, rivolte esclusivamente al conseguimento di uno scopo pratico, ma perché l'ordinamento giuridico, valutando favorevolmente questo scopo, vi ricollega determinati effetti giuridici. Tanto è vero che nel n. g. possono aversi effetti addirittura non voluti o almeno non previsti dalle parti.

Gli elementi del n. g. si sogliono distinguere comunemente (ma l'esattezza della classificazione è discussa) in essenziali, naturali ed accidentali. I primi sono quei requisiti senza i quali il n. g. non potrebbe esistere; e sono, oltre ad uno o più soggetti legittimati (competenti, cioè, ad ottenere gli effetti giuridici propri del regolamento di interessi cui è predisposto il negozio), la volontà, una forma di manifestazione della volontà, e lo scopo pratico che si vuol raggiungere, il quale prende il nome tecnico di causa. Gli elementi naturali sono quegli effetti giuridici che derivano dalla natura del negozio e che dalla legge vengono riconnessi al negozio stesso (ad es., garanzia per l'evizione nella compravendita), ma che possono venire esclusi dalla volontà delle parti. Gli elementi accidentali, infine, sono modalità introdotte dalla volontà delle parti con effetto di modificare in qualche modo il contenuto del n. g.; fra essi condizione (v.), termine (v.) modo (v.).

Per quanto riguarda il soggetto legittimato esso è, di regola, il titolare dell'interesse di cui si vuole attuare il regolamento; ma può, eccezionalmente, essere diverso dal titolare (tutore, curatore, procuratore, creditore pignoratorio [V. anche RAPPRESENTANZA]).

La causa costituisce la funzione economico-giuridica, la caratteristica costante del negozio; essa non è da confondersi con il motivo che può spingere a compiere il n. g. (Tizio compra una casa per abitarvi), ma solo la finalità che immediatamente si vuol conseguire e che chiunque ponga in essere il negozio consegue, cioè la funzione economico-sociale del negozio stesso (nel citato caso della compravendita di una casa, causa è lo scambio fra la cosa e il prezzo).

La volontà, elemento centrale del n. g., deve essere vera e seria (non, ad es., soci causa) e manifestata. Occorre poi che fra volontà e manifestazione non vi siano divergenze, quali si hanno, ad es., violenza (v.) ad ERRORE (v.); dolo (v.); riserva mentale (v.) che si ha quando alcuno fa una dichiarazione che per sé dimostrerebbe una determinata intenzione, mentre tale intenzione manca e si tace qualcosa che modifica il tenore della dichiarazione, dandole un significato difforme da quello che le circostanze comporterebbero (il dichiarante rimane però ugualmente vincolato nei limiti della dichiarazione effettivamente compiuta); infine della simulazione (che si ha quando, in un n. g. bilaterale, la reciproca dichiarazione delle parti non corrisponde al loro effettivo volere, in quanto i contraenti fingono di porre in essere un negozio diverso da quello che vogliono realmente compiere).

Per quanto riguarda la manifestazione della volontà, essa può attuarsi o con la immediata realizzazione dello scopo (occupazione di una res nullius o derelictis); o tacitamente, cioè attraverso un contegno incompatibile con una volontà diversa da quella deducibile dai fatti (si intende abbia accettato l'eredità chi, ad essa chiamato, si comporti come erede); o mediante l'impiego di parole, scritti, cenni.

La legge prevede poi dei casi nei quali si deve far ricorso a forme determinate: negozi solenni (per questo concetto e per la distinzione fra n. g. unilaterali, bilaterali o complessi, inter vivos o mortis causa, pubblici o privati e per le distinzioni che possono particolarmente applicarsi al diritto canonico, V. ATTO GIURIDICO).

Quando manchino o siano deficienti o comunque viziati gli elementi costitutivi del negozio o i presupposti di questo, l'ordinamento giuridico stabilisce, secondo i casi, la nullità, l'annullabilità o la rescindibilità del n. g. (v. NULLITÀ; RESCISSIONE).

La teoria del n. g. è stata elaborata dalla dottrina in epoca piuttosto recente (probabilmente nel XVIII sec.), ma il nome non è usato dal legislatore, né canonico né civile. Per quanto riguarda l'ordinamento positivo italiano si è posta la questione se esso ammette a meno la nozione del n. g.; questione che può risolversi in senso affermativo, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 1324 Cod. civ., per il quale le regole dettate per il contratto si applicano, se compatibili, anche agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale; il contratto è quindi, per il Cod. civ., il n. g. fondamentale.

Anche la terminologia relativa ai requisiti non è impiegata dal legislatore con il medesimo significato attribuitole dalla dottrina (v. , ad es., il termine causa, usato del CIC talvolta per indicare il motivo, cann. 42, 84, 1233 § 1, ecc., talaltra in senso proprio, can. 1087 § 2).

BIBL.: V. Scialoja, N. g., 2ª ed., Roma 1938; id., N. g., in Nuovo digesto italiano, VIII, col. 973 sgg.; E. Betti, Teoria generale del n. g., Torino 1943; 2ª ed. ivi 1951; M. Allara, Teoria generale del contratto, ivi 1943; P. Ciproni, Lezioni di diritto canonico, Parte generale, Roma 1943, pp. 136 sgg.; G. Stolfi, Teoria del n. g., Padova 1947; L. Cariota-Ferrara, Il n. g. nel diritto privato italiano, Napoli 1947; A. Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano 1948; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 5ª ed., Padova 1950, p. 117 sgg.; R. Scognamiglio, Contributo alla teoria del n. g., Napoli 1950. Rodolfo Danieli
Cite this article

“NEGOZIO GIURIDICO.” Enciclopedia Cattolica, vol. VIII (1952), p. 1019. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/negozio-giuridico.