MUTILAZIONE. - Per m. s'intende il taglio o l'estirpazione (qui anche qualunque azione equivalente, p. es., la perfetta e completa atrofia) con la quale si sopprime un organo propriamente detto (gli occhi, la lingua, ecc.) o una parte del corpo che ha una funzione organica (mani, braccia, piedi, gambe).
I. VARIE SPECIE E MORALITÀ DELLA M
La m. è grave o leggera a secondo dell'importanza della parte mutilata; l'estirpazione di un dente, di un'unghia, il taglio di una particella di un dito, non legittimamente motivate sono m. leggermente peccaminose. In relazione alla liceità della m. è bene ricordare la differenza tra m. volontaria o involontaria e quella diretta o indiretta.Si ha m. indiretta, quando essa non solo non è intesa e voluta dall'agente (è solo permessa o tollerata), ma contemporaneamente o non è effetto immediato dell'azione posta (ad es., nel caso di legittima difesa, durante la quale intervenga m. di un organo), o, se immediato, la m. viene prodotta insieme ad altro effetto lecito (ad es., lancia di una bomba contro il nemico, in guerra, che, per ipotesi, produce più o meno sicuramente la frattura completa di una mano). Si ha invece m. diretta quando questa non solo è immediatamente e per se stessa prodotta dall'azione dell'agente, ma è pure e nello stesso tempo voluta e intesa o in se stessa o come mezzo ad uno scopo che l'agente vuol raggiungere, ma senza averne il diritto (ad es., il taglio di una gamba per essere esentato dal servizio militare). Ora, per quanto riguarda la liceità della m. indiretta, si rimanda ai principi generali della morale sulla causa con doppio effetto, dei quali uno non buono (v. IMPUTABILITÀ).
Per la liceità della m. diretta bisogna ritenere che essa in generale è proibita come azione intrinsecamente illecita, in quanto nessuno ha il dominio diretto o di proprietà sulle proprie o sulle altrui membra. Ciò nonostante, avendone l'uomo il dominio utile, essa è lecita nel caso che sia indispensabile alla salvezza della persona: di qui la liceità, ad es., delle operazioni chirurgiche necessarie alla vita dell'individuo; ed anche della m. a favore di terzi, come nel caso della trasfusione di sangue, della donazione di un organo, non assolutamente necessario: ad es., di un occhio. Il Vermeersch la giustifica con quella specie di unità morale che unisce tutti gli uomini fra loro e ne fa come un sol corpo.
II. CASTRAZIONE
In questi ultimi anni, particolare interesse ha suscitato la questione della liceità della castrazione. Intesa qui come l'estirpazione (o la atrofizzazione perpetua e perfetta) degli organi necessari alla riproduzione, sia nell'uomo che nella donna. A questo proposito va notato che per la privazione delle glandole sessuali l'individuo assume caratteristiche somatiche differenti secondo l'età in cui avviene la m. (v. ENDOCRINE, GLANDOLE, GLANDELLE). La privazione di tali glandole dopo la pubertà può risparmiare negli individui castrati, almeno per un certo tempo, la «libido» e i riflessi essenziali della funzione, così da renderli ancora «potente ad coesumum», per cui nel diritto civile italiano il loro matrimonio è considerato lecito e valido. Al contrario, in diritto canonico, tali individui sono considerati comunque affetti da impotenza, quindi inetti a contrarre matrimonio, perché, essendo privi delle glandole sessuali, sono incapaci di una copula matrimoniale con effusione di quel «verum semen», che, secondo la dottrina cattolica, è indispensabile per il conseguimento della «una caro». A un tale concetto è legata la costituzione di Sisto V (28 giugno 1587) diretta al Nunzio di Spagna, che vieta agli individui totalmente castrati il matrimonio, fino allora permesso assai frequentemente in quella regione, appunto perché «certum et manifestum est, eos verum semen emittere non posse» (v. IMPORTENZA).Quanto alla liceità della castrazione, dai principi esposti sopra derivano le seguenti conclusioni: 1) la castrazione è certamente illecita se perpetrata allo scopo di conservare alla voce un timbro femminile, essendovi sproporzione tra il mezzo e il fine (del resto la questione ha solo un interesse storico); 2) è pure certamente illecita se fatta allo scopo di vincere le tentazioni contro la castità, in quanto il mezzo non è adeguato al fine (il caso storico più interessante è quello d'Origene [v.]) 3) è certamente illecita allo scopo di evitare future gravidanze, anche se gravemente pericolose per la donna; non è infatti mai lecito fare azioni intrinsecamente cattive; 4) è illecita pure, per gli stessi motivi, allo scopo eugenetico, anche se permessa o comandata dalla pubblica autorità, ed anche se fosse dimostrata l'efficacia del mezzo (v. STERILIZZAZIONE); 5) la castrazione anche diretta è lecita, a norma dei principi generali della morale, quando essa costituisce l'unica ed indispensabile via per salvare da morte sicura o gravemente probabile l'individuo, sempre che la causa a procurare detta morte o pericolo sia la presenza degli organi della procreazione (ad evitare confusioni va notato che nel decreto del S. Uffizio 24 febbr. 1940 il termine sterilizzazione «diretta» è preso in senso un po' più ristretto di quello tecnico); 6) se la castrazione sia lecita come pena di infliggersi dalla pubblica autorità contro i delinquenti fortemente controversi: a giudizio dei più non sembra lecita, pur prescindendo dall'argomento non disprezzabile degli eventuali abusi; 7) oggi si va facendo strada l'opinione che la castrazione sia lecita nei casi in cui la presenza degli organi indispensabili alla riproduzione sia causa unica e certa di gravi perturbazioni mentali o gravissime perversioni sessuali (Scremin, V. BIBLICA.).
III. PENE CONTRO I MUTILATORI
Nel CIC è stabilita l'irregolarità ex delicto (can. 985, n. 5) che, benché non sia strettamente una pena, colpisce ad modum poenae. Per chi ha tentato di suicidarsi o mutilarsi è stabilita l'esclusione dai cosiddetti atti legittimi, e in più, qualora si tratti di chierici, la sospensione e la remozione dalla cura delle anime. Nel Codice penale italiano sono stabilite pure varie altre pene contro chi procura l'impotenza alla procreazione.(art. 552) LESIONE V (v.) personali (art. 582 sgg.).
Lorenzo Simeone - Giuseppe de Ninno