NAVIGANTI

NAVIGANTI. - Per n. s'intendono coloro che fanno viaggio marittimo su qualsiasi natante. Ai n. sono equiparati, quanto ai privilegi concessi dal CIC, coloro che intraprendono viaggio aereo (Comm. Pontif. 16 dic. 1947, AAS, 40 [1948], p. 17).

Il CIC si occupa dei n. principalmente riguardo all'amministrazione del Sacramento della Penitenza. Infatti, il can. 883 stabilisce quanto segue: «Tutti i sacerdoti che intraprendono viaggio marittimo, purché debitamente muniti della facoltà di ricevere le confessioni o dal proprio Ordinario, o dall'Ordine del porto di partenza, o anche dall'Ordine di qualsiasi porto intermedio per il quale viaggiando passano, possono, durante tutto il viaggio, ricevere sulla nave le confessioni dei fedeli che viaggiano con essi, ancorché la nave nel viaggio passi o anche se fermi qualche tempo nei luoghi soggetti alla giurisdizione di diversi Ordinari. Ogni qual volta poi la nave si fermi durante il viaggio, possono ricevere le confessioni sia dei fedeli che per qualsiasi motivo s'accostano alla nave, sia di coloro che desiderano confessarsi da essi discesi momentaneamente a terra, e assolverli validamente e lecitamente anche dai casi riservati all'Ordine».

A proposito di questa disposizione del CIC si deve notare quanto segue: 1. per Ordinario proprio è da intendere soltanto l'Ordine del luogo, escluso perciò il Superiore maggiore dei Religiosi (Comm. Pontif., 30 luglio 1934, AAS, 26 [1934], p. 494). 2. I Sacerdoti naviganti probabilmente possono ricevere le confessioni dei fedeli con essi naviganti, sia nel luogo da cui la nave inizia il viaggio sia nel luogo in cui il viaggio ha termine; come pure anche durante il viaggio fluviale iniziato immediatamente dopo il viaggio marittimo. 3. Quando la nave si ferma in qualche porto per più giorni, il sacerdote navigante può fruire della sua facoltà, però non oltre tre giorni, se è facile adire l'Ordine del luogo (Comm. Pontif., 13 dic. 1923, AAS, 16 [1923], p. 114).

Quanto alla Messa, nessuno può celebrarla in mare senza indulto apostolico. Tale indulto è necessario anche per colui che fruisce del privilegio dell'altare portatile, come dichiarati espressamente nel CIC (can. 822 § 3). L'indulto apostolico è di diritto comune concesso ai cardinali di S. R. Chiesa (can. 239 § 1, n. 8) e ai vescovi anche solo titolari (can. 349 § 1). L'indulto apostolico di celebrare in mare viene di solito concesso alle seguenti condizioni: a) che vi assista un altro sacerdote; b) che il mare sia tranquillo; c) che non vi sia alcun pericolo di irriverenza. Talora si dispensa dall'obbligo dell'assistenza di altro sacerdote, purché sia egualmente tenuto lontano il pericolo di versare il Preziosissimo Sangue (cf. F. M. Cappello, De Sacramentis, I, Torino 1947, n. 753). Si pensa che l'indulto apostolico non sia necessario per coloro che, godendo del privilegio dell'altare portatile, celebrano su nave aerea; perché il divieto è fatto soltanto per la celebrazione in mare; né vale invocare la parità fatta dalla Commissione pontificia tra i n. di mare e di aria, perché quella riguarda soltanto il Sacramento della Penitenza, e in odiosis non si è tenuto a stare a tale parità. Naturalmente si devono anche qui usare le cautele richieste del caso. Del resto nella navigazione aerea i pericoli di irriverenza sono assai minori di quelli inerenti alla navigazione marittima. Consta che la S. Sede concesse per mezzo del nunzio apostolico di Germania la facoltà di celebrare la S. Messa sulla nave aerea Hindenburg in occasione del viaggio fatto dalla nave dalla Germania alla America il 23 marzo 1936 (cf. T. Bouscaren-S. I. Lincoln, The canon law digest, officially public document affecting the Code of canon law, II, Milwaukee 1936, p. 45).

BIBL.: A. Gennaro, Della giurisdizione sui n., in Perfice munus, 6 (1931), pp. 118-21; E. I., Confession en mer, in Rev. des comm. relig., 7 (1931), pp. 34-36; Ph. Maroto, De confessione naviganti, in Comment. pro religiosis, 15 (1934), pp. 356-58. In tutti i testi di diritto e di morale l'argomento è trattato sotto i titoli De Poenitentia e De Eucharistia. Cf. inoltre: H. Piyobras, De facultate audiendi Confessiones sacerdotibus aerium iter arri-pientibus, in Commentarium pro religiosis, 29 (1948) pp. 11-22; W. Bertzams, De facultate audiendi Confessiones sacerdotibus aerium iter arri-pientibus concessa, in Period. de re mor. can. lit., 37 (1948) pp. 165-73; W. Onclin, Pouvoir de confesser accordé aux prêtres voyageant en avion, in Ephem. theol. Lovan., 24 (1948), pp. 463-66. Andrea Gennaro