NASCITURO. - L'uomo è capace di essere soggetto di diritti dal momento della sua nascita. Tutta, a prescindere dall'agitata questione se l'esistenza dell'uomo cominci con la nascita oppure fin dal suo concepimento, l'ordinamento giuridico, in vista di alcuni particolari effetti, tieni conto anche dell'uomo non ancor nato, concepito o non concepito.
La condizione del n. ebbe una notevole elaborazione nel diritto romano; in esso si ha riguardo al tempo anteriore alla nascita per quanto riguarda la riserva del diritto di successione a causa di morte, per l'acquisto degli status di libertà e di cittadinanza, per i privilegi spettanti a coloro che appartengono all'ordine senatorio.
Non è però romano, e neppure rispondente alle regole del diritto romano, il principio conceptus o nasciturus pro iam nato habetur; giacché si ha riguardo al tempo del concepimento solo quando ciò giovi al n. (D. 1, 5, 7; cf. anche D. 50, 16, 231).
La legge penale romana non presenta in materia severa rigidezza. È comune opinione che l'abbotto fosse considerato come una immoralità grave, giammai come un crimine verso il n. La Chiesa difese invece un nuovo concetto: in ordine ai diritti della legge naturale, la stessa natura umana, cioè l'uomo concepito, è fondamento della capacità giuridica. E non appena l'anima si sia congiunta al corpo, l'uomo esiste già con tutti i suoi diritti naturali.
Gli scrittori ecclesiastici della prima età riconobbero nell'abbotto un delitto contro la vita del n. e condannarono quale omicida colui che l'avesse procurato.
Graziano nel suo Decretum sostiene che non commette omicidio colui che procura l'abbotto prima che l'anima si sia congiunta al corpo, mentre è omicida colui che procura l'abbotto, se il concepito sia già vivificato.
I giuristi medievali furono concordi nel ritenere che l'abbotto in quanto peccato va soggetto alla pena spirituale, in quanto delitto va soggetto alla pena canonica e legale.
Una trattazione ufficiale di tale materia venne elaborata ad opera di Sisto V nella cost. Effrenatam (a. 1555), la quale mira a tutelare la vita del feto, tam animatus quam inanimatus, che ancora non sia capace di vita extrauterina. Al reo di aborto, secondo tale costituzione, sono comminate la scomunica latae sententiae, la cui dispensa è riservata alla S. Sede; per i chierici la perdita di tutti i privilegi, dignità e benefici ecclesiastici, nonché la inabilità nel futuro all'esercizio dell'ordine, la deposizione e la degradazione, così che si possano applicare le pene comminate per gli omicidi laici.
La disciplina stabilita da Sisto V fu moderata con la cost. Sedes Apostolica di Gregorio XV (1531). In quest'ultima si fa una fondamentale distinzione fra aborto di feto animato e aborto di feto inanimato. Nel primo caso rimangono in pieno vigore le pene sanzionate nella cost. Effrenatam; nel secondo caso la Costituzione di Gregorio XIV rinvia alle disposizioni del diritto comune.
Nel CIC la pena da applicarsi in caso di aborto è la scomunica latae sententiae. Agli effetti di tale censura due cose si richiedono: che realmente sia avvenuto l'abbotto; che esso sia derivato dai mezzi a tale scopo usati, e non da altre circostanze. Così, se una persona abbia posto una causa per sé efficace a procurare l'abbotto, ma per qualunque altro motivo sia impedita l'estrazione prematura del feto, essa non incorre in tale censura.
Per tale crimine, inoltre, si diviene irregolari, si incorre nell'impedimento ad ordines suscipiendos; i chierici poi sono colpiti dalla deposizione. Risolvendo infine una antica questione circa le responsabilità della madre, il CIC legifera che anche essa incorre nella scomunica, purché sciens volens.
La Chiesa inoltre considera la condizione del n., mirando al bene dell'anima. A tale scopo è fatto grave
obbligo ai parroci di curare che, ricorrendone la necessità, siano battezzati i feti nell’utero materno e in ogni caso quei n. che solo in parte siano usciti dall’alvo materno.
La legge italiana, seguendo il diritto romano, tutela in determinati casi i diritti nel n., facendone retrorrare la capacità giuridica sino al momento del concepimento. I diritti che però la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati alla nascita (Cod. civ., art. 1). Allo scopo di tutelare gli interessi del n., il tribunale può nominare un apposito curatore (art. 339), se alla morte del marito la moglie è incinta. Inoltre è accordato al postumo la possibilità (art. 687) di dar causa alla revoca delle disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti. La legge prende in considerazione anche i non concepiti, dichiarandoli capaci a ricevere per testamento, purché siano figli di persona determinata vivente al tempo della morte del testatore (Cod. civ., art. 462 cpv. 3).
Anche la legge penale tutela la posizione del n., allorché commina pene a coloro che attentano alla vita del concepito, procurando l’aborto (v.) o eseguendo pratiche contro la procreazione (Cod. pen., artt. 545-55).