ABORTO

ABORTO. -

1. TEOLOGIA MORALE

È l'espulsione dell'uovo o dell'embrione o del feto immaturo, cioè non viabile; in altri termini, non ancora capace, naturalmente od artificialmente, di vita estratturina.

«Uovo» è il termine adoperato ad indicare il prodotto della concezione dall'inizio alla seconda settimana completa; «embrione» s'adopera per il tempo che va dalla seconda settimana alla quarta; «feto» per i mesi che intercorrono fra la quarta settimana e il parto regolare.

L'atto dell'a. va distinto: a) dalla semplice *accelerazione del parto*. Il feto non può vivere fuori del seno materno se non, generalmente, dopo il settimo mese completo di gestazione; eccezionalmente anche dopo il sesto, quando si hanno i mezzi per le cure speciali necessarie al neonato, ad es. l'incubatrice artificiale. Si deve notare però che a formare un giudizio sulla viabilità del feto separato dalla madre, non conta tanto il numero dei mesi, quanto il suo sviluppo fisico e le sue disposizioni. L'espulsione del feto tra il settimo (o sesto) e il nono mese di gestazione si indica col termine di parto prematuro o accelerazione del parto; b) dal *feticidio* od *embriotomia* nelle sue varie forme (craniotomia, sviscerazione, transito di corrente elettrica) che uccide il feto nel seno materno per renderne possibile l'estrazione; c) dalle pratiche anticoncezionali, che mirano preventivamente ad impedire la fecondazione (v. NASCITE, CONTROLLO DELLE).

L'a. può avvenire spontaneamente per cause morbose varie del padre o della madre, ad es. la sifilide (*a. involontario o naturale*) o per intervento dell'uomo (*a. volontario o artificiale*). In questo caso è diretto, se il mezzo che si adopera tende di sua natura a procurarlo; indiretto, se né l'intenzione, né l'atto compiuto mirano a questo, ma ad altro scopo, ad es. curare un'infermità della madre; di modo che l'a. sia soltanto una conseguenza permessa e non propriamente voluta, anche se prevista.

L'a. può volersi e praticarsi per motivi egoistici indigeni e perversi (*a. criminale*) o per indicazione medica per salvare la madre (*a. terapeutico*) o per impedire la nascita di creature tarate (*a. eugenico*) o per salvare l'onore o evitare danni economici (*a. a indicazione sociale*).

È dolorosamente noto quanto sia diffusa la pratica dell'a. nei nostri tempi, fino a diventare la soluzione più comune di tante situazioni e la prima a cui si ricorre; fino ad essere in alcuni Stati legalizzato. Il che si deve soprattutto alla irreligiosità crescente e alla concezione materialistica della vita, che spinge a ricercare il piacere sempre, ad ogni costo, con qualsiasi mezzo e a sottrarsi a qualunque dovere che pesi.

PRINCIPI. - a) È gravemente illecito *uccidere direttamente* l'uovo o l'embrione o il feto nel seno materno. Questo in forza della legge naturale confermata dal 5° comandamento divino: «Non ucciderai». La creatura innocente che si apre alla vita, ha diritto di vivere come qualunque altra persona umana. Quest'uccisione rimane gravemente illecita anche quando la si intende solo come mezzo per salvare la madre, perché il fine non giustifica i mezzi, né è mai lecito fare il male perché ne derivi un bene. Resta perciò proibito il feticidio o embriotomia in tutte le sue specie. Così le risposte del S. Uffizio del 28 maggio 1884, 19 ag. 1889, 25 luglio 1895 (Denz.-U., nn. 1889, 1890, 1890 a. Cf. anche l'encic. *Casti conurbili* di Pio XI, 31 dic. 1930; Denz.-U., nn. 2242, 2243).

b) È gravemente illecito *procurare l'a. diretto* dell'embrione o del feto vivente (se il feto fosse già morto, naturalmente è lecito estrarli). Perché ciò equivale ad un'uccisione diretta; si espelle infatti dalla madre una creatura che separata dalla madre non può vivere. L'illiceità rimane anche quando l'a. è procurato come mezzo per salvare l'onore della giovane, o evitare infamia della madre o la vendetta del marito o il peso della prole, o assicurare la salute stessa della madre; ciò sempre in forza dello stesso motivo che il fine non giustifica il mezzo e non si deve fare il male per ricavarne un vero o presunto bene. Resta quindi condannato non solo l'a. criminale, ma ogni altro a. diretto ad indicazione terapeutica, sociale o eugénica. Così il S. Uffizio nella sua risposta del 25 luglio 1895 (Denz.-U., n. 1890 a. Cf. anche le gravissime parole, da alcuni stimate definizione infallibile, dell'encic. *Casti connubili*, Denz.-U., nn. 2242, 2243, 2244). Sono anche gravemente illeciti, almeno per la cattiva intenzione, tutti i tentativi di a., ai quali si suole ricorrere con i più diversi mezzi e rimedi, anche se poi di fatto non si approda a nulla.

c) L'accelerazione del parto non è illecita in se stessa, purché esista una causa grave e si compia in tempo e condizioni che assicurino la vita del feto e della madre (S. Uffizio, 4-6 maggio 1898, 5 marzo 1902; Denz.-U., n. 1890 b-1890 c). La causa grave può scistere nel salvare la vita della madre o del feto, quando l'accelerazione del parto è l'unico o il migliore rimedio per conseguire il fine. La causa deve sempre essere

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Aborigeni - Indiano Zubi (America Settentrionale).

lui, dei suoi insegnamenti, della creazione, del paradiso, del primo peccato e della relativa sanzione: la morte. E questa la forma di civiltà che attraverso ampi confronti si rivela come la più antica, e ne abbiamo conferma dalla linguistica, che

proporzionata al pericolo (Cf. L. A. Muñoyerro, p. 92 e la ricca bibl. corrispondente).

d) L'a. indiretto è lecito quando vi sia una causa grave. Ciò in virtù del principio della doppia causalità: è lecito porre un'azione buona o indifferente, dalla quale segua direttamente un doppio effetto: l'uno buono, al quale si mira; l'altro cattivo, che solo si tollera o si permette, quando però ci sia un motivo proporzionalmente grave. È quindi lecito somministrare alla madre gravemente inferma un rimedio, anche se questo fosse pregiudiziale al feto, quando si verificano queste condizioni: la malattia della madre dev'essere tanto più grave quanto maggiore è il pericolo dell'a.; manchino altri rimedi inoffensivi; il rimedio adoperato serva direttamente in beneficio della madre e quindi la morte eventuale del feto non s'intenda, ma si evita di possibile. Il feto, qualora avvenisse l'a., dev'essere battezzato (cf. L. A. Muñoyerro, p. 93).

e) Lo stesso principio si può applicare in parecchi altri casi di grave pericolo di morte per la madre; quando il pericolo non si può scongiurare altrimenti che con un intervento chirurgico. Così: 1) quando si tratta di utero gravido canceroso o di un tumore, che non si possa asportare senza nel medesimo tempo asportare anche l'utero gravido, l'isterotomia è lecita, perché la conseguente morte del feto non è né lo scopo a cui si mira (finis operationis; si mira a togliere l'utero non in quanto gravido, ma in quanto infetto), né l'oggetto dell'azione (finis operis; l'oggetto, qui, non è che l'organo da asportare). Cf. J. Aertnys e C. A. Damen, Theol. mor., I, 14a ed., Torino 1944, pp. 471-72. 2) quando si tratta di diarmonios acuto o di utero cancerato e retroflesso, che altrimenti non possa ricollocarsi a posto, non consta essere illecita la puntura dell'involucro per farne uscire il liquido amniotico e quindi facilitare le manovre necessarie. Cf. ibid., pp. 472-73; H. Davis, II, p. 189. 3) quando si tratta di gravidanza estrauterine o feti ectopici. Si ha gravidanza estrauterina quando l'uovo fecondato si è impiantato nella cavità peritoneale, sull'ovaia o più frequentemente nella trombua uterina. Questa gravidanza difficilmente giunge a termine e anche in questi casi è necessario l'intervento chirurgico; di solito si interrompe ai primi mesi per manifestarsi di un'emorragia, o la rottura della tromba e il distacco della placenta. Tutto ciò provoca la morte del feto e costituisce un pericolo molto grave per la madre. Quale condotta tenere? Se il feto ectopico è già viabile, si può ricorrere all'accelerazione del parto (S. Uffizio, 4-6 maggio 1898: Denz.-U., n. 1896 b). Se il feto non è viabile e si presume vivo e non urge il pericolo di emorragia, bisogna aspettare e vigilare attentamente per potere intervenire in tempo. Quando l'emorragia è avvenuta o è imminente, allora si può intervenire direttamente contro l'emorragia e asportare il tumore, anche se è un sacco fetale e ne seguirà la morte del feto. In questo caso l'eventuale a. non è né il finis operis, né il finis operantis (cf. H. Davis, II, pp. 171 sgg.; L. A. Muñoyerro, p. 93 e append. XVI, p. 191; J. Aertnys e C. A. Damen, op. cit., I, pp. 472-73, E. Bon, pp. 395 sgg., e le lezioni citazioni. V. anche col. III, n. 4: Indicazioni ostetriche). Naturalmente non è mai lecito agire direttamente sul feto e ucciderlo, perché allora si avrebbe un omicidio diretto.

f) Altre operazioni sono lecite quando si tratta di feto viabile, perché non sono direttamente decisive del feto (taglio cesareo, operazione di Porro, sinfisiotomia, laparatomia e simili); ma si richiedono le seguenti condizioni: che non si possa ovviare altrimenti alla morte della madre o del figlio; che vi sia probabile speranza di salvare la madre e si provveda alla salute spirituale e temporale della prole (cf. L. A. Muñoyerro, p. 94, con le relative citazioni).

2. APOLOGETICA

Per coesistere in qualche modo il grave delitto dell'a., si fa ricorso a molti pretesti. Alcuni di essi si richiamano alla teoria del controllo delle nascite (per i quali V. NASCITE, CONTROLLO DELLE); altri toccano più da vicino il nostro argomento: a) L'embrione, e il feto nei primi tempi, non è ancora animato dall'anima razionale; in questo caso, procurando l'a., non si commette omicidio. Si risponde: Già il S. Uffizio (4 marzo 1679: Denz.-U., nn. 1184-85) ha dichiarato illecito l'a. diretto col pretesto che il feto sia inanimato. Ed a ragione; perché è sentenza oggi largamente condivisa quella che ritiene che l'anima razionale informa l'uovo fin dal primo momento della avvenuta fecondazione. Se le facoltà superiori dormono, gli è che l'organismo non permette loro ancora di agire, perché non ancora sufficientemente sviluppato. Ma i più moderni studi istologici sui fenomeni che avvengono nell'ovulo fecondato, rivelano che è presente un principio vivificatore che tutto coordina e orienta. In tutti i casi si deve ragionare così: Se l'uovo o l'embrione o il feto già sono animati dall'anima razionale, l'omicidio diretto c'è; tanto più deprecabile in quanto molto spesso si priva la creatura incipiente della vita eterna; se eventualmente non fosse ancora animato, c'è un omicidio imperfetto, se si vuole, ma sempre omicidio, perché si strona un processo vitale naturalmente preordinato a sboccare in un essere umano. (Cf. R. Biot, pp. 121-23); b) Il bambino è una semplice appendice della madre; ora è lecito tagliarsi una mano per salvare una vita. No; il bambino dimostra fin dal principio un organismo in formazione, ma autonomo, con la sua circolazione, col suo proprio sangue, e le proprie pulsazioni; attinge dalla madre, ma elabora da sé, in forza di un principio vitale suo proprio. È dunque non un'appendice, ma un individuo sui iuris; c) Il feto è un ingiusto aggressore che attenta alla vita della madre. Si deve rispondere: No. Allo stesso modo e con maggior ragione si dovrebbe dire aggreditire la madre che non è sana, ha insufficienza epatiche, disfunzioni endocrine, per cui il feto non trova nell'organismo materno le condizioni necessarie al suo sviluppo; del resto il feto non ha nessuna colpa se è venuto alla vita. (Cf. enc. Casti connubi: Denz.-U., n. 2242; R. Biot, p. 123); d) Si dovranno dunque perdere due vite? No, ma si devono salvare tutte e due; la formola esatta non è «o la madre o il bambino», ma «e la madre e il bambino». I diritti della madre e del figlio sono i diritti di due persone umane pari grado; non si può uccidere una per salvare l'altra. Non si può in un naufragio strappare il salvagente a uno per darlo a un altro; e) Ma è un orrore lasciar morire una madre e privare la famiglia del suo più forte sostegno. Si deve rispondere: Ci vogliono tutte le cure e le premure e le assistenze possibili per scongiurare questo doloroso pericolo; e se queste sono ben condotte, generalmente si salvano e la madre e il figlio. Ma nel caso deprecabile che non esista rimedio alcuno, non c'è che abbassare il capo e rimpiangere la impotenza umana. In un incendio, nell'affondamento di un sottomarino, non è sempre possibile salvare tutti; si è costretti talora a contemplare la morte altrui senza potere intervenire. Lasciar morire, non è uccidere; e si deve lasciar morire, ma non mai uccidere. In nessun caso. (Cf. R. Biot, p. 124 sgg.; G. Clément, 35 sgg.); f) Nel caso di gravidanze estramatrimoniali ne va di mezzo l'onore di una fanciulla o di una donna sposata e delle loro famiglie. E non solo l'onore, ma la pace, l'armonia, ecc. L'a., in questi casi, salverebbe tutto. Dobbiamo però osservare che l'onore si salva evitando il male; e non raddoppiandolo; g) «La donna ha il diritto di abortire come ha il diritto di tagliarsi i capelli e le unghie, di ingrassare o dimagrire» (Madd. na Pelletier, in L'émancipation sexuelle de la femme, presso R. Biot, p. 118). L'obiezione è troppo volgare e indegna; nessun paragone possibile fra i capelli, le unghie, ecc. e una creatura umana, massime considerata come destinata ad essere figlia di Dio e a godere la felicità eterna.

Per la valutazione delle obiezioni derivanti dalle indicazioni mediche, V. col. III, n. 4: MEDICINA PASTORALE.

BIBL.: Prima di tutto i trattati di Teologia morale. In particolare: K. Cappellmann e W. Bermann, La Médecine pastorale, 19a ed., Parigi 1926; E. Hubert, Le devoir du médecin, Parigi 1926; J. Pujula, Controversia sobre el aborto terapeutico, Murcia 1930; id. Es licito el aborto?, Barcelona 1932; I. Antonelli, Medicina pastoralis, 5a ed., Roma 1932; A. Gemelli e A. Vermeersch, in Nouvelle Revue Théologique, 60 (1933), pp. 500-27; 577-620; 677-95; L. A. Muñoyero, Deontologia Medica, Madrid 1934; F. Marconi, Culte voute, Torino 1935; G. Payen, Deontologie médicale d'après le droit naturel, 2a ed., Parigi 1935; A. Lanza, La question de momente in cui l'anima razionale è infusa nel corpo, in Bollettino filosofico, 4 (1938), pp. 211-66; 333-67; 5 (1939), pp. 36-97, 206-73; B. M. Merkelbach, Quaestiones de embryologia, in Quaestiones pastorales, II, Liegi 1937-38; R. Biot, A servizio della persona umana, vers. ital., Torino 1939; G. Clément, Il diritto alla nascita, vers. ital., Roma 1943; E. Bon, Medicina e religione, vers. ital., 2a ed., Torino 1946; H. Davis, Moral and Pastoral Theology, II, 5a ed., Londra 1945, pp. 166-98; L. Scremin, Appunti di morale professionale per i medici, 3a ed., Roma 1947, pp. 7-39; 133-38; 199-200; 293-99.

3. Diritto

Il primo accenno all'a. come delitto, lo troviamo in un passo della Bibbia (Ex. 21, 22), dove esso, peraltro, viene considerato più come conseguenza di una lesione personale che come reato a sé stante. Nella Grecia antica, la imperante rilassatezza dei costumi non solo tollerava, ma finanzò favoriva l'a., come è facile rilevare da taluni scritti di Ippocrate e di Aristotele. I Romani, convinti che il feto rappresentasse semplicemente una porzione delle viscere materne, non punirono l'a. procurato come tale (astraendo, cioè, dal danno e dall'ingiuria eventualmente arrecati alla madre) né durante la repubblica né nei primi tempi dell'impero; e soltanto dall'epoca di Settimio Severo in poi lo assimilarono al veneficum, reprimendolo con la multa, con l'esilio, coi lavori forzati ed anche con la pena capitale se avesse causato la morte della gestante.

La Chiesa fin dai primi secoli considerò il procurato a. alla stessa stregua dell'omicidio (si ricordino: il Concilio Illiberitano, a. 306, can. 63; il Concilio Anciano, a. 314, can. 21; il Concilio Trullano, a. 692, can. 91; il Concilio di Worms, a. 869, can. 35), distinguendo però tra la soppressione del feto animato e quella del feto inanimato (can. 8, C. XXXII, q. 2). Tale distinzione venne ribadita da Gregorio XIV nella costituzione Sedes Apostolica del 31 maggio 1591, ma fu poi abbandonata da Pio IX con la costituzione Apostolica Sedis del 12 ott. 1869.

Il vigente CIC (can. 2350, § 1) contempla il procurato a. fra i delitti contro la vita risolvendo così nel modo più consono alla tradizione e alla dottrina cattolica la controversia lungamente agitatasi, e non ancora sopita, circa la obiettività giuridica del reato in parola. Il bene tutelato dalla norma penale è, dunque, per il canonista, la vita del nascituro, a nulla rilevando che si tratti di vita intrauterina e che il feto non possa propriamente chiamarsi soggetto di un diritto alla vita. Qualsiasi fedele, non esclusa la madre, può rendersi responsabile di questo delitto, il cui elemento materiale è costituito dalla violenta interruzione della gravidanza. Indifferente è la natura dei mezzi (interni o esterni, chimici, meccanici, morali) usati per commetterlo.

Il momento consumativo coincide con la distruzione del prodotto del concepimento, verificatasi in conseguenza delle manovre abortive; si tratta pertanto di delitto materiale, che ammette il tentativo sotto il duplice aspetto del frustrato e del conato. L'elemento psicologico consiste nel dolo, ossia nella coscienza e volontà da parte del delinquente di provocare l'a.; onde, ad integrare il delitto, non basta l'a. cosiddetto indiretto.

Le pene comminate dal CIC sono le seguenti: "Procurantes abortum, matre non excepta, incurrunt, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae, Ordinario reservatam; et si sint clerici, praeterea depo

nantur" (can. 2350, § 1). Per incorrere nella scomunica si richiedono dunque tre condizioni: a) che si tratti di vero a. diretto (perciò non cadono sotto la pena l'accelerazione del parto, l'embriotomia e altre operazioni illecite). Nulla conta la distinzione tra feto animato e inanimato; e indifferente è il mezzo che si adopera, purché sia la vera causa dell'a.; b) che si tratti di un a. procurato, voluto cioè e attuato a bella posta: quindi sotto il termine di "procurantes" si devono intendere tutti coloro, senza dei quali non si sarebbe potuto ottenere l'a., cioè la madre, il medico, l'infermiera che coopera, il mandante (can. 2209, § 1, 3; 2231); c) che l'a. sia realmente avvenuto.

Inoltre, alle stesse condizioni, i chierici colpevoli divengono irregolari (can. 985, n. 4) e devono essere deposti (can. 2350, § 1).

Circa le cause modificatrici della imputabilità deve notarsi che trattandosi di actus intrinsece malus, lo stato di necessità (di cui è tipico esempio il caso del medico, il quale ritenga di non poter salvare la vita della gestante se non procurandole l'a.) non fa venir meno il delitto, ma costituisce una semplice attenuante valutabile di volta in volta a seconda delle circostanze (v. can. 2205, §§ 2 e 3). Quando si tratta di timore grave, i colpevoli dell'a. diretto peccano gravemente, ma, secondo parecchi teologi, non incorrono nella scomunica. È tuttavia da tener presente, agli effetti pratici, che anche per questo, come per ogni altro delitto ecclesiastico, vige il principio sancito dal can. 2218, § 2, in virtù del quale va esente da pena chi risulti non essere gravemente imputabile.

Gli elementi costitutivi del delitto di procurato a. si ritrovano pressoché identici nella maggior parte delle legislazioni civili, sebbene diversa, per variare di tempi e di luoghi, apparisca la sua classificazione giuridica. Alcuni codici (come quello toscano del 1853 e quello germanico) lo collocano tra i delitti contro la vita; altri (ad es. il Codice francese) tra i delitti contro la persona; altri ancora Codice sardo del 1859 e Codice belga) tra i delitti contro l'ordine delle famiglie; altri, infine (come il Codice cileno) tra i delitti contro il buon costume.

Il Codice penale vigente in Italia, innovando rispetto a quello abrogato, pone il procurato a. nel titolo X, tra i «delitti contro la integrità e la sanità della stirpe». Esso distingue, anzitutto, l'a. di donna non consenziente (art. 545) dall'a. di donna consenziente (art. 546) prevedendo in entrambe le ipotesi un notevole aggravamento di pena per il caso che dall'a. sia derivata la morte della gestante o una lesione personale (art. 549); più mimetamente punisce la donna che si procura essa stessa l'a. (art. 547); considera come reato a sé il fatto di chi istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei (art. 548); ed assimila inoltre, quando poenam, ai delitti di lesione personale e di omicidio preterintenzionale le pratiche abortive commesse su donna erroneamente ritenuta incinta, qualora da esse derivi una lesione o la morte della donna (art. 550). Aggrava, in ogni caso, il reato la circostanza che il colpevole sia persona esercente una professione sanitaria (art. 555); mentre le pene, varianti da un minimo di sei mesi a un massimo di quindici anni di reclusione, vengono diminuite dalla metà ai due terzi se il fatto sia stato commesso per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (art. 551).

BIBL.: Oltre ai trattati di carattere generale, si consultano: per il diritto canonico: J. Teodori, Abortus, in Apollinaris, (1932), p. 251; J. Delmaile, Avortement, in DDC, I, coll. 1536; S. Woywod, The Crime of Abortion, in Homiletic and Pastoral Review, (1938), pp. 385 sq.; M. Cabreros, Sanción candida del aborto, in Ilustración del Clero, (1939), p. 67; J. Palazzini,

Fus fetus ad vitam eiusque tutela in fontibus ac doctrina canonica usque ad saeculum XVI, Urbanis 1943; per il diritto secolare: S. Du Moriez, L'avortement, Parigi 1912; A. Visco, L'a. cri- minoso nel diritto penale, nella medicina legale, nella politica d'emo- grafica, Milano 1941. Ferruccio Luizzi

4. MEDICINA PASTORALE

Due episodi eminente mente fisiologici nella vita della donna, la gravidanza e il parto, possono in particolari condizioni svolgersi in maniera anormale, fino a divenire causa di malattia e perfino di morte. In tali condizioni, prescindendo dal problema morale, la medicina, preoccupata di salvare almeno la vita della madre, giunge all'a. terapeutico.

Per una retta comprensione del problema dal punto di vista medico legale e morale, è necessario: conoscere le condizioni fisiologiche attraverso cui si svolge la gravidanza e il parto (v. le voci corrispondenti); le circostanze che possono viziarne i meccanismi, fino a qual punto e con quali conseguenze dannose per la madre e per il feto; quale sia in simili casi l'opera della medicina, preoccupata solo di salvare la minac- ciata vita della madre; condurre un esame critico diretto a mostrare quale sia la gravità reale del pericolo corso dalla madre e la presunta necessità medica della provo- cazione dell'a.

L'a. provocato per fini terapeutici (curativi) di cui s'interessa la medicina, ha lo scopo di riparare ai danni e ai pericoli cui la madre può andare incontro in rapporto a una gravidanza che non si svolga in maniera fisiologica.

Si distingue un triplice ordine d'indicazioni all'a. terapeutico: ginecologiche, ostetriche, mediche.

Indicazioni ginecologiche quando l'ostacolo al nor- male svolgimento e compimento del parto è costituito da anomalie congenite o malattie acquisite dell'appa- rato riproduttore della madre, particolarmente le viziature pelviche e i neoplasmi (tumori) dell'utero e degli annessi (ovaie e trombe). Le viziature pelviche, alterando la forma e le dimensioni della strettoia os- sea attraverso cui deve esplorarsi il parto, se di alto grado, possono rappresentare un grave impedimento all'espulsione d'un feto sviluppato a termine, donde conseguenze anche mortali per esso e per la madre. L'a., provocato in passato in un periodo precoce dello sviluppo fetale, perché la minore grandezza ne permetesse l'estrazione per le vie naturali, viene attualmente sostituito, permettendolo le condizioni d'ambiente e d'abilità tecnica del medico, da operazioni dirette ad aumentare i diametri delle vie che dovranno essere attraversate dal feto (sinfisiotomia, pubiotomia, resezioni pelviche) o volte a estrarli direttamente dall'utero senza farlo passare dalle suddette vie (lapara- tomia ostetrica o taglio cesareo); così può evitarsi in- sieme il danno della madre e del figlio.

I neoplasmi maligni (cancri) che si sviluppino in uno degli organi che costituiscono l'apparato ripro- duttore della donna, particolarmente il cancro del collo dell'utero, richiedono una vasta demolizione chirurgica di tali parti che, nell'eventualità di concomitante gravidanza che non abbia ancora raggiunto almeno il centottantesimo giorno di gestazione, coinvolge il sa- critico della vita fetale (a. indiretto).

Le indicazioni ostetriche all'a. sorgono dall'anor- male svolgersi della gravidanza: emorragie a ripeti- zione per distacchi parziali di placenta, spontanei o in seguito a tentativi d'a. criminoso; inserzioni ecto- piche dell'ovulo con svolgimento di gravidanze extra- uterine (particolarmente gravidanza tubarica). In que- sta eventualità, la madre è esposta, con il progredire della gravidanza, di solito nel secondo o terzo mese, allo scoppio dell'organo sede dell'impianto ovulare, in- capace di seguirne lo sviluppo così come avverrebbe dell'utero; da ciò gravi emorragie interne più o meno subitane, tali da interrompere la gravidanza e porre la madre, da un momento all'altro, in grave pericolo di vita. Soltanto un prontissimo intervento laparato- mico diretto ad asportare nel suo insieme l'annesso lacerato (ovaio e tromba) con il suo contenuto fetale (il che equivale a determinare l'a. se il feto era ancor vivo) può salvare la madre da morte per anemia acuta.

Per quanto riguarda la sorte del feto nelle varie eventualità della gravidanza ectopica, va ripetuto quello che già è stato accennato al n. 1, cioè che in casi ecce- zionali esso può giungere al termine del suo sviluppo; è esclusa però la possibilità della sua espulsione per le vie naturali, per cui se non viene estratto per via laparatomica è condannato a morire nella sede del suo impianto. Al contrario, l'esito ordinario d'una gravi- danza extrauterine è la morte del feto (a. interno) nei primi mesi della gravidanza (2°-3°).

Per evitare il grave rischio, accertata la diagnosi, se la donna non può esser mantenuta sotto un continuo controllo per l'eventualità d'un tempestivo e rapido intervento nel caso d'improvvisa rottura della tromba e di emorragia interna, viene permessa l'asportazione preventiva della sacca gravidanza, donde l'interruzione abortiva della gravidanza.

Le indicazioni mediche all'a. sono legate o a malat- tie di cui la donna già soffriva e che peggiorano per il sopravvenire della gravidanza, oppure a disturbi d'in- dole medica, a volte anche assai gravi, che riconoscono come causa un'intossicazione legata allo stato gra- vidico. In tal caso, la madre era a apparire sana prima della gravidanza che si dimostra fattore causale diretto dei mali sopraggiunti.

Nel primo gruppo sono comprese alcune gravi ma- latrie nervose e mentali, la tubercolosi polmonare e laringea, le malattie cardiache; nel secondo gruppo l'iperemesi o vomito incoercibile delle gravide (v. IN- TOSSICAZIONI GRAVIDICHE). A differenza di quanto era detto in passato, viene attualmente ammesso che nei casi del primo gruppo le statistiche dimostrano che «nel complesso si salva un numero maggiore di vite umane non interrompendo mai la gravidanza, che interrompendola» (Scremin, op. cit., p. 34), salvando così insieme l'interesse del feto e quello della madre e può sostenersi che «l'applicazione della norma etica salvi più vite umane di quante ne siano realmente sal- vate o risparmiate dall'a. terapeutico», pur non po- tendo «negare che l'applicazione di quella norma in alcuni casi particolari richieda anche il sacrificio della vita e che il rifiuto dell'a. terapeutico da parte della gestante sia in dati casi un atto eroico» (Scremin, op. cit., pp. 35-36). Per quanto riguarda le intossicazioni gravidiche, può dirsi che nella quasi totalità dei casi queste possono esser vinte da cure medicamentose e psicoterapiche.

BIBL.: Oltre le opere cit. al n. 1, vedi: O. Viana e F. Vozza, L'ostetricia e la ginecologia in Italia, Milano 1933; E. Pestalozza, Il bilancio scientifico della soc. ital. di ostetricia e di ginecologia nel primo trentennio della sua attività, Milano 1933; V. PALMIRA, Medicina forense, Città di Castello 1947.

Giuseppe de Ninnò