STERILIZZAZIONE

STERILIZZAZIONE. - È un intervento chirurgico sull'apparato della riproduzione sia maschile che femminile, diretto a impedire la formazione o la naturale utilizzazione degli elementi sessuali. La s. non mira alla totale distruzione delle glandole sessuali, distinguendosi perciò dalla castrazione che, colpendo anche le porzioni con valore di glandole endocrine, conduce, oltre che alla perdita della facoltà di procreare, anche a quella dei caratteri sessuali secondari e a gravi alterazioni generali di tutto l'organismo.

La s., particolarmente se provocata con mezzi chirurgici, può, in linea generale, esser ritenuta riparabile, sia pure con difficoltà ed esito incerto, per cui essa non può considerarsi in senso assoluto un impedimento definitivo alla procreazione.

L'intervento può essere di due generi: l'azione elettiva sugli epiteli germinativi, così da distruggere l'attività spermatogenetica e ovogenetica delle rispettive glandole sessuali; 2° distruzione della viabilità dei dotti vettori degli elementi della riproduzione, onde evitare il loro incontro. Al primo genere appartengono le ben dosate irradiazioni delle glandole specifiche sessuali con raggi X; nella donna altro metodo è quello (sperimentato particolarmente in America su animali e in Russia anche su donne) di ottenere una specie di vaccinazione immunizzante verso il seme maschile con ripetute iniezioni intramuscolari di questo; si ottengono così fino a 8-10 mesi di sterilità dopo ogni trattamento. Del secondo genere sono la vasectomia o deferentectomia nell'uomo e la ovofoectomia (fallectomia, tubectomia, salpingectomia) nella donna, che consiste nel taglio e nella estirpazione di un tratto dei dotti lungo i quali sono convalidati gli elementi sessuali. Si tratta per l'uomo di operazioni di modesta entità, per le quali però non sono escluse a volte complicazioni anche di notevole gravità. Nella donna, in cui è necessario un intervento laparatomico, l'entità e la gravità sono maggiori.

La s. è imposta per legge in vari paesi, come mezzo eugenico o come pena giudiziaria. In particolare, in America esisteva come misura di legge sin dal 1907 nello Stato di Indiana; ca. venti Stati della Confederazione, da allora hanno successivamente adottata la s. legale ed eugenia. Le condizioni variano; così, p. es., in California (dove la s. è comminata dal 1912) può essere sottoposto a s. legale chi abbia commesso almeno due volte il delitto di violazione o di seduzione di persona o tre volte altre classi di delitti, o il condannato a pena perpetua se depravato sessuale e morale, o il violatore di un minore di 10 anni; a tali categorie vanno aggiunti gli idioti e alcuni altri infermi di mente su proposta del direttore dello stabilimento in cui sono internati. Stati all'avanguardia per l'applicazione della legge, oltre la California, sono il Kansas, l'Oregon. Il Laughlin, dell'«Eugenics Record Office», vorrebbe la s. di non meno di 100.000 minorati all'anno fino a raggiungere 15 milioni di individui; solo così si potrebbe sperare, secondo lui, in una soddisfacente purificazione del popolo americano. Nei 28 Stati nord-americani in cui è ammessa per legge la s., solo nel 1950 ne furono praticate oltre 1500, mentre dall'inizio della promulgazione della legge oltre 21 mila uomini e ca. 31 mila donne (complessivamente 52.233 individui) ha subirono (dati della «Human Betterment Foundation of California»).

La s. legale fu imposta in Germania, con la legge del 14 luglio 1933, per tutti gli individui colpiti da un'affezione ereditaria (debiti intellettuale congenita, schizofrenia, frenosi maniaco-depressiva, epilessia ereditaria, coresa ereditaria, cecità ereditaria, sordità ereditaria, gravi malformazioni fisiche ereditarie) o da grave alcoolismo, con richiesta fatta dall'interessato o coercitivamente o dietro denunzia del medico ufficiale o del direttore dell'ospedale, casa di salute, ricovero o penitenziario. Fino al 1935 erano già state compiute 16.000 sterilizzazioni. Gli avvenimenti bellici hanno posto fine di fatto alla suddetta legge. La Svizzera pratica già da molti anni la s. coercitiva per legge in alcuni Cantoni: così in quello di Zurigo e di Vaud (legge del 3 sett. 1928). In Finlandia, dove già dal giugno 1929 esisteva una legge autorizzante la s. degli anormali psichici a carico dello Stato, recentemente è stata promulgato un insieme di tre leggi legalizzanti rispettivamente l'aborto, la s. e la castrazione, addirittura imponendo questi due ultimi interventi in determinate circostanze (trasmettitori di tare fisiche e psichiche, anormali sessuali). In Danimarca sin dal 1929 esiste una legge che permette la s. volontaria per chi potrebbe dar origine a prole tarata; per gli infermi di mente la decisione è presa dal tutore legale. La s. è legalizzata anche in Giappone (nel 1950 ne furono praticate ca. 11.500) e in via di legalizzazione in altri paesi.

IL PROBLEMA MORALE. - Dal lato morale, la s. mutilazione (v.) grave che priva

l'individuo del diritto naturale alla procreazione e lo rende
dubbioamente capace a contrarre valido matrimonio. Né
può essere imposta per legge dallo Stato non potendo questi
avere sulla persona del cittadino poteri superiori a quelli
che il cittadino possiede su se stesso (cf. encicl. Casti con-
nibili: AAS, 22 [1930], p. 565). L'uomo, infatti, è può di-
sporre di parti individuali per distruggerle o mutilarle,
quando e nella misura richiesta per il bene dell'essere
nel suo insieme, per assicurarne l'esistenza, o per evitare,
e naturalmente per riparare gravi e durevoli danni, che
altrimenti non potrebbero essere allontanati né riparati;
d'altronde è l'uomo nel suo essere personale non è ordi-
nato in definitiva all'utilità della società, bensì, al con-
trario, la comunità è fatta per l'uomo: discorso di Pio XIII
ai partecipanti al Congresso internazionale d'Istorato-
logia del sistema nervoso del 14 sett. 1952 (AAS, 44 [1952],
p. 786); cf. anche il discorso, L'apostolato delle ostetriche,
del 29 sett. 1951 (ibid., 43 [1951], pp. 843-44).

Non ha rilevanza il fatto che la s. tocchi solo una
minima parte materiale dell'organo; il criterio per giudi-
care della gravità della mutilazione è infatti l'importanza
della funzione vitale lesa, che nel caso è gravissima. Così
pure il fatto che uno si sia legato a perpetua castità non
toglie la malizia della s., che è data dall'usurpazione da
parte dell'uomo di un diritto di proprietà sulle membri
del proprio o altrui corpo; diritto che appartiene solo
a Dio. Per lo stesso motivo non è lecita la s. eseguita
allo scopo di prevenire effetti dannosi per la prole (scopi
eugenici). Anche se i motivi eugenici che la consigliano
fossero fondatissimi e scientificamente sicuri, resterebbe
sempre l'intrinseca illicita dell'atto per la violazione di
un diritto naturale dell'uomo, il diritto della disponibilità
della propria capacità genetica. Gli effetti dannosi delle
malattie ereditarie vanno diminuiti solo con mezzi leciti.
La s. è lecita solo entro i limiti della liceità della muti-
lazione, cioè se è necessaria per la salute del corpo (la parte
infatti può essere sacrificata al tutto) e si ha il consenso
del malato. Non si può, però, portare sullo stesso piano
della malattia la pura criminalità, ritenendola una forma
di morbo. La malattia è un fenomeno fisico, per cui
l'organismo non è come dovrebbe essere; la criminalità
pura è l'azione o la serie di azioni di chi non agisce come
dovrebbe agire; è un male quindi che dipende da vizio
orientamento della volontà e non può essere corretto
con la violenza (s. coatta).

La questione si presenta sotto altro aspetto se si
chiede se sia lecito applicare la s. come pena. Qui la
risposta può essere affermativa, se si verifichino due con-
dizioni: a) che la pena venga applicata ad un uomo real-
mente reo di grave delitto. Ma la malattia fisica o psichica
(demenza, idiotismo, ecc.) non è un delitto e quindi non
è passibile di pena, che nel caso sarebbe la s.; b) che la
pena sia buona sotto l'aspetto del diritto penale, cioè
serva a raggiungere i fini proposti dal diritto penale
(restaurazione dell'ordine pubblico, emendazione del de-
liquente). Ora sotto questo aspetto la s. non si presenta
come un mezzo efficace agli scopi indicati, in quanto non
importa la privazione di un bene stimato; anzi per molti,
avviati al vizio, può costituire una liberazione da eventuali
oneri di prole.

Due decreti del S. Uffizio (21 marzo 1931 e 21 febbr.
1940: AAS, 23 [1931], pp. 118-19; 32 [1940], p. 73)
alla domanda se la s., perpetua o temporanea, nell'uomo
o nella donna, sia lecita, rispondono negativamente dichi-
randola, anche nella motivazione eugenica, proibita dalla
legge naturale.

Nei riguardi della questione se gli sterilizzati siano
da considerare affetti da matrimonio (v.), la maggior parte dei teologi (tra questi
anche il card. P. Gasparri in Tract. can. de Matrimonio,
I, Appendix, Città del Vaticano 1932, pp. 467-71) li
considera tali; essendo però da altri controversa la que-
stione (v. VERMEERSCH, ARTHUR, Theologia moralis, t. IV. Roma 1933, p. 45), nella possibilità che il danno subito
possa esser riparato con un'operazione successiva (se
però questa non espone a pericolo di vita o a grave danno
della salute), il matrimonio può essere concesso agli steri-
lizzati. La S. Rota, però, in una sua sentenza (25 ott. 1945)

dichiarò invalido il matrimonio di uno sterilizzato. La s.
subita dopo il matrimonio non ne vieta l'uso.

BIBL.: A. Janssen, Les lois sur la sterilisation, in Saint Luc médical, 12 (1934), pp. 239-67; Th. Mommsen, Sterilisation und Kastration als Rechtsprobleme, Erlangen 1934; A. Vallejo Ná- gera, La asexualización de los psicópatos, Madrid 1934; P. Browe, Die Gesch. der Entmannung, Breslavia 1936; B. H. Merkelbach, Quaest. de embryologia et de sterilizatione, Liegi 1937; C. Co- ruzzi - F. Travagli, Tratt. di medici. sociale, I, Milano 1938, p. 247; L. Sremin, Diz. di morale profes. per i medici, 4a ed., Roma 1949, pp. 144-74; F. Domenici, La medici. legale, Milano 1950, pp. 307-309, 571-73; A. Niedermayer, Handbuch der spezialen Pastoralmedizin, IV, Vienna 1951, pp. 145-331; G. de Ninno, Quest. medico-morali, 4a ed., Roma 1951, pp. 345-48. 355 sgg.; id., Medici. e personalità umana, in Eresie del secolo, Assisi 1952, pp. 205-207; H. Pequignot, Un code d'eugénique en Finlandie, in Semaine médic., XXVIII, Parigi 1952, I, 1-2.

GIUSEPPE DE NINNO-PIETRO PALAZZINI