SUICIDIO. - In senso etimologico, indica l'atto con cui un uomo, di sua propria autorità, si dà volontariamente la morte. Tuttavia nell'uso comune il termine s. è definito in opposizione a quegli atti di morte volontaria, che, per la nobiltà dei motivi che li hanno ispirati, sono designati come «sacrificio della propria vita». La teologia morale, considerando come assolutamente illecita qualsiasi volontà diretta di procurarsi la morte, limita il concetto di «sacrificio della propria vita» alla morte voluta solo indirettamente per causa proporzionatamente grave, come effetto cioè inevitabile di un atto in sé buono diretto per se stesso a procurare un bene di tale valore, da giustificare pienamente la perdita risultante della propria vita. In questo senso si intende come s. «l'atto con cui un uomo di sua propria autorità si dà con volontà diretta la morte».
Per riportare questa definizione scolastica all'uso comune, M. Van Vyve (La mort volontaire, in Rev. phil. de Louvain, 41 [1951], pp. 78-107) oppone il termine s., inteso come atto di morte direttamente voluta contro il proprio dovere di restare in vita, al doppio termine di sacrificio attivo e passivo della propria vita, a seconda che la morte sia stata direttamente o indirettamente procurata per motivi di beni superiori e quindi per compiere un dovere. Resta evidentemente con questa terminologia tutto il problema morale sulla liceità del sacrificio attivo, verso cui i pensatori cattolici si mantengono su una posizione decisamente negativa, anche se non manchino tentativi di poterne trovare una qualche giustificazione (cf. E. Ranwez, Suicide permis?, in Miscell. Janssen, III, Lovanio 1949, pp. 449-58; M. Van Vyve, op. cit.). E. Durkheim per escludere dalla definizione di s. ogni valutazione morale di esso, estende il suo significato anche ai casi di morte previsti, ma di cui il soggetto non ha responsabilità; egli infatti intende per s. «ogni caso di morte che risulta, direttamente o indirettamente, da un
SUGERO - Chiesa abbaziale di St-Denis, ricostruita dall'abate S. (sec. XII) con rifacimenti posteriori.
262; S. Mac Knight Crosby, New excavations in the abbey church of St-Denis, in Gazette des Beaux-Arts, 1914, pp. 115-26). S. la ingrandi prendendo le colonne monolitiche a Pontoise e le travi per il tetto nella foresta di Yveline. L'ingresso ebbe porte di bronzo, quella di sinistra apparteneva all'antica chiesa ed era stata donata da un monaco Airaudo, ivi rappresentato nei due battenti in atto di offrire la porta a s. Dionigi. L'iscrizione è della seconda metà del sec. XI e fu copiata da A. van Bucher di Utrecht nel 1585 e meglio da Peiresc (L. A. van Lantgeraard e A. Vidier, in Mém. de la Soc. hist. de Paris et de l'Isle de France, 26 [1899], pp. 59-195 e B. De Montessuoiu, in Bull. de la Soc. nation. des antig. de France, 1946). S. offrì le altre due porte in bronzo dorato. In quella centrale i bassorilievi rappresentavano le scene della Passione, Risurrezione e Ascensione del Signore, S. era effigiato ai piedi del Signore assiso a mensa con i discepoli di Emmaus; egli dettò pure le iscrizioni relative e contornò le due nuove porte di sculture; su quella di sinistra fece eseguire un mosaico. La tre porte furono tolte e fuse dalla Rivoluzione (14-20 apr. 1794). S. le prese le teste delle statue; quelle salvate sono ora nel Museo del Louvre. Sul timpano della porta centrale fu posto il Giudizio finale, poi i medaglioni degli Apostoli, la risurrezione dei morti, le Vergini prudenti e le folli; i segni dello zodiaco, i mesi. Formigè ha di recente ritrovato sotto uno strato di polvere dette scene. Il 14 luglio 1140 si pose la prima pietra del nuovo coro, alla presenza del re Luigi VII; venne poi ingrandita la cripta aggiungendovi le cappelle a raggera; l'altar maggiore del nuovo coro fu dedicato ai ss. Dionigi, Rustico ed Eleutero. Nel Libellus de consecratione ecclesiae S. Dionisii (ed. Lecoy De la Marche, pp. 211-38) S. descrisse la consacrazione

Sugero - Chiesa abbaziale di St-Denis, ricostruita dall'abate S. (sec. xit) con rifacimenti posteriori.
atto, positivo o negativo, compiuto dalla vittima stessa e che essa sapeva dover produrre questo risultato » (Le suicide, Parigi 1897, p. 5).
Il s. è oggetto di studio da parte della sociologia e psicologia, della filosofia e del diritto penale.
I. IL S. NELLA SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA. — La sociologia considera il s. come un fenomeno sociale, prodotto da cause sociali, e cerca di stabilire le leggi del sorgere, svilupparsi e mutarsi dei motivi della sua riprovazione da parte della coscienza sociale. Per il Durkheim queste cause e queste leggi sono totalmente sociologiche, ed irriducibili alla psicologia: vi sono correnti suicidogenesi nella società (ibid., p. 312), e si può stabilire questa legge che « il s. varia in ragione inversa del grado di integrazione della società religiosa, della società domestica, della società politica » (ibid., p. 222). Mentre egli considera come fenomeno normale della coscienza collettiva la riprovazione integrale del s. e come fenomeno patologico il temporaneo allargarsi delle correnti suicidogenesi.
A. Bayet (Le suicide et la morale, Parigi 1922) vede nella riprovazione intransigente del s. un'espressione della morale semplice » o servile, propria di una società in cui il servizio è considerato come proprietà inviolabile del padrone, contro cui continuamente si oppone, in forma più o meno efficace, la morale nuancée », propria degli spiriti liberi, che considerano il s. con indulgenza, comprensione ed anche ammirazione (p. 23). La civiltà umana dipende dal trionfo definitivo di questa morale, cui invano resiste il cristianesimo ufficiale, che solo dopo s. Agostino avrebbe fatto propria la morale servile (p. 321).
M. Halbwachs (Les causes du suicide, Parigi 1930) approfondisce sul piano strettamente sociologico la ricerca scientifica delle cause determinanti il fenomeno del s. secondo la costanza statistica che esso presenta nei vari gruppi sociali, a seconda della loro situazione religiosa, culturale, familiare, politica, economica. A questa posizione integralmente sociologica reagiscono psicologi e psichiatri (cf. A. Delmas, Psychologie pathologique du suicide, Parigi 1932; G. Deshaies, Psychologie du suicide, 1947, vers. II. Roma 1951); mentre Ch. Blondel (Le suicide, 1933) cerca di conciliare la motivazione psicologica individuale con quella derivante da elementi propriamente sociologici. Troppo intimo è il rapporto fra i singoli individui e la vita associata, da non dover ammettere il reciproco influsso per la spiegazione fenomenologica del s. certo che solo in soggetti patologicamente predisposti può influire l'ambiente sociale nel favorire il s., per cui si comprende la preoccupazione dei legislatori di stabilire le leggi penali, qualche volta estese simbolicamente alle stesse vittime, per rafforzare l'orrore di questo delitto e quindi impedire l'imitazione patologica nei soggetti più influenzabili. Come anche è certo che dall'ambiente sociale dipende quella valutazione di valori, che fanno considerare determinati atti di morte volontaria come eroico sacrificio della vita.
C. Schüwer (La signification métaphysique du suicide, Parigi 1949) considera inadeguate le interpretazioni che del s. danno su un piano empirico la sociologia e la psicologia e su un piano negativo l'esistenzialismo identitario, facente l'essere e il niente; e tenta di darne una motivazione assiologica, che, facendo del s. un atto supremo di scelta strettamente personale, permette di comprendere nel suo intimo significato umano, senza darsi il diritto di giudicarlo in base alla propria nostra scelta ai principi oggettivi della morale. Lo Schüwer, tuttavia, non supera il piano relativistico di un'interpretazione fenomenologica della coscienza soggettiva.
II. IL S. NELLA FILOSOFIA. — La giustificazione del s. o la celebrazione di determinate specie di s. sono proprie di molte correnti individualistiche, che risolvono la vita morale nell'edonismo e utilitarismo, o nell'espressione dell'autonomia razionale o della forza vitale del singolo, o nell'angoscia di un pessimismo cosmico e di un nichilismo esistenziale. Il s. viene così considerato come scelta di un minor male che libera dai dolori della vita (crienziali, epicurei, materialisti dell'Ottocento), come unica soluzione razionale od estetica di una vita ad una esistenza terrena che ha perso il suo significato o che ha dato tutto quello che poteva dare (sentimentalismo romantico dell'Ottocento).
come affermazione di libertà e autonomia spirituale contro insuperabili ingiustizie e sopraffazioni sociali (stoicismo e alcuni illuministi del Settecento, come il D'Holbach, e, sotto qualche aspetto, il Voltaire), come vittoria della razionalità liberatrice sulla volontà cosmica vitale (Schopenhauer), come suprema espressione di forza vitale dell'io libero (Nietzsche), come atto indifferente verso un'esistenza identificata con il niente (nichilismo).
Contro la giustificazione del s. non solo ha sempre reagito la coscienza sociale presso tutti i popoli e in tutti i tempi, ma anche hanno preso posizione contraria i più grandi pensatori d'ogni epoca. Si notano tuttavia frequenti incertezze di valutazione (anche se spesso essi siano rimasti incerti, come d'altronde la coscienza pubblica), di fronte ai s. compiuti come sacrificio attivo della vita per nobili motivi di bene pubblico.
Platone (Fedone, VI; Leggi, IX, 873) considera il s. come opposto al dominio assoluto di Dio. Aristotele (Eth. Nic., III, 8; V, 11) respinge assolutamente ogni s. in quanto contrario al bene sociale e alla tendenza naturale della conservazione dell'essere. Cicerone fa suoi i motivi religiosi e sociali di riprovazione (De finibus, II, 30; De republica, VI, 10). Il neoplatonismo (Platino, Eneadi, I, 9; II, 9, 18; Porfirio, De abstinentia, II, 47; Apuleio, De dogmate Platonis, II, 622; Macrobio, Comment. ad somnium Scipionis, I, 13) agli argomenti religiosi e sociali aggiunge quello del dovere individuale di compiere nella vita terrena tutto il progresso possibile da cui dipende la vita futura, mentre il s. impedisce la piena liberazione dell'anima dalle passionalità corporee. Ma solo con il cristianesimo la motivazione di condanna del s. acquista un significato pienamente unitario, poiché i tre motivi fondamentali religioso, sociale e individuale, vengono a congiungersi nella visione di un umanesimo teocentrico comunitario, che considera la vita come una missione sociale da compiere per esprimere mediante il proprio laborioso amore verso gli altri, tutto il nostro amore verso Dio. La soluzione del problema del dolore, la dottrina dell'umiltà e della carità proprie della Rivoluzione cristiana vengono a distruggere alle radici ogni apparente motivo di giustificare il s. Lattanzio prima (Divinae Instit., III, 18) e s. Agostino poi (De civit. Dei, I, 17 sgg.) fanno propri gli argomenti filosofici, inquadrandoli nella visione cristiana della vita, e concludendo alla più assoluta riprovazione di ogni forma di s. diretto. La scolastica sviluppa il pensiero dei filosofi e dei Padri (cf. Abelardo, Sic et non: PL 178, 1603-1606; Alessandro d'Hales, Summa Theol., q. 34, a. 2; s. Bonaventura, III Sent., dist. 28, dub. 2) ed è specialmente s. Tommaso che ne dà una piena e definitiva formulazione: il s. è peccato contro la carità che ciascuno deve avere verso se stesso: « per comparativamente autem ad commutationem et ad Deum, habet rationem peccati, etiam per oppositionem ad iustitiam » (Summa theol., 2a-2a, q. 64, a. 5; cf. ibid., q. 59, a. 3 ad 2; in Eth., V, 17). Tra i filosofi moderni oltre tutti gli scrittori cattolici e protestanti si possono ricordare Descartes (Lettre de janvier, 1646), Gassendi (Ethica, Op. II, p. 672), Malebranche (Traité de morale, II, 27, 8-9), Diderot (Encycl., s. V. SUICIDIO), Rousseau (Nouvelle Éloïse, III, lettera 21), il quale afferma che basta ammettere l'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima e la libertà per escludere il s.: chi ha l'intenzione del s. faccia un'opera buona e comprenderà il valore della vita. Kant (Metaphysik der Sitten in zwei Theilen, Lipsia 1867-69, VII, pp. 227-29), dopo aver mostrato che il s. è contro i doveri verso Dio e il prossimo, scrive « Ma qui non è questione che di sapere se il s. è una trasgressione del dovere verso se stesso... L'uomo finché è soggetto al dovere, perciò finché vive, non può disfarsi della sua personalità; e vi è contraddizione nel supporre che egli possa sottrarsi ad ogni obbligazione, cioè sottrarre i suoi atti a ogni specie di diritto. Distruggere nella sua propria personalità il soggetto della moralità, è, per quanto è in sé, far sparire dal mondo la stessa moralità, quanto alla sua esistenza: moralità che è invece fine in se stessa. Di conseguenza, disporre di sé per un fine arbitrario è un avvilire l'uomo nella propria persona». Questa impostazione kantiana è sviluppata nella filosofia contemporanea dei valori (cf. R.
Le Senne, Traité de morale générale, 2a ed., Parigi 1947, p. 484 sgg.). Il pensiero cristiano sul s. è stato ai nostri tempi profondamente sviluppato non solo da innumerevoli trattatisti di teologia morale, ma anche dagli studiosi del diritto naturale, cfr. V. CATHREIN, VIKTOR, Moralphils., II, 6a ed., Friburgo in Br. 1924, p. 61 sgg.; Hans Rost, Bibliogr. des Selbstmords... Augusta 1927; J. Leclercq, Les droits et devoirs individuels, I, 2a ed., Lovanio 1946, p. 12 sgg.; O. Vannini, Delitti contro la vita, Milano 1946.
Tullio Piacentini
III. IL S. NELLA LEGISLAZIONE PENALE ECCLESIASTICA E ITALIANA. — Il s. è punito dalla Chiesa come gravissimo delitto, specialmente quando è consumato; ma anche il semplice conato o attentato frustrato è colpito con severe sanzioni.
Infatti il can. 1240 § 1, n. 3 inibisce la sepoltura ecclesiastica ed ogni rito anniversario di pubblico suffragio per i suicidi che non dettero segno di ravvedimento prima della fine; colpisce poi di scommucia chi impone le stelle tra i ditte in interdetto personale dall'ingresso in chiesa chi spontaneamente li effettuasse (can. 2339). Se per caso la morte non seguisse, il peccato come il delitto rimangono: il can. 985, n. 5 comma l'irregolarità, che in perpetuo proibisce l'ordinazione del soggetto, e, se ordinato, il can. 2350 § 2 impone la sospensione temporanea da ogni ufficio o beneficio che comporti cura d'anime. Per i laici rimane sancita la privazione perpetua dagli atti legittimi precisati dal can. 2256 n. 2.
Il diritto penale italiano punisce l'istigazione o la cooperazione al s., anche se il s. non ha effetto, purché dal tentativo derivi una lesione grave e gravissima, con aumento di pene in particolari casi (Cod. pen. ital., artt. 579-580) e in tutte le circostanze che sono considerate aggravanti per l'omicida (ibid., artt. 580 e 575-577). Ma ordinariamente sfuggono i cooperatori morali e remoti, come gli autori di cronache nere, di rappresentazioni demoralizzanti, ecc., che pure sono moralmente veri responsabili.
IV. SCIOPERO DELLA FAME
È la volontaria astensione dal cibo fatta con lo scopo deciso di arrivare per questa via fino alla morte, per richiamare l'attenzione del pubblico o delle competenti autorità, a modo di protesta passiva, su di una questione che si ritiene ingiustamente negletta, o di vendicarsi di un trattamento che viene giudicato ingiusto.Non si ha dunque lo sciopero della fame quando l'astinenza dal cibo è temporanea, quando è fatta per qualsiasi altro motivo che non sia una protesta, come, p. es., inappetenza, volontà di lasciare il proprio cibo a disposizione di altri indigenti, ecc., e quando esuli il proposito di arrivare per questa via alla morte, se non si consegue l'intento.
Senza rifarsi troppo indietro, a casi avvenuti nella remota antichità o alla prassi dei cimici, per cui lo sciopero della fame era la più razionale forma di sottrarsi alle passioni ed all'infelicità dell'esistenza, i casi più famosi di sciopero della fame, alcuni dei quali finiti in maniera letale, si ebbero nel secolo scorso e si ripetono nel nostro. Sono i casi della femminista inglese E. Pankhurst (v. FEMMINISMO), Gandhi (v.); i casi recenti degli emigrati italiani in Australia, trovati senza lavoro per inadempienze contrattuali del governo australiano. Ma il caso più clamoroso, che accese vivamente le polemiche dei teologi, fu quello del Lord Mayor di Cork, Mac Swiney, che morì, per protesta contro gli Inglesi, oppressori del-
L'Irlanda, dopo 73 giorni di sciopero della fame. Fu uno dei rari casi letali che si verificarono nella Rivoluzione irlandese del 1920.
Prescindendo dall'indubbia buona fede di Mac Swiney, che morì con il conforto dei Sacramenti, ci si chiese allora, con più insistenza, se un tal modo di agire fosse lecito. È noto che l'uccisione diretta non è mai lecita, non avendo l'uomo la piena ed assoluta disponibilità della propria vita. Ma ci si chiese, e c'è da chiedersi, se in un comportamento come quello dello sciopero della fame condizionato, si fosse di fronte ad una uccisione diretta o indiretta. Nessun dubbio sulla liceità, se lo sciopero della fame fosse solo simulato, e non vi fosse scandalo; il soggetto cioè si astenesse dal cibo, fino al limite della sopportazione per ottenere qualche cosa che gli fosse dovuto e che non potesse ottenere con altro mezzo lecito. La questione però si presenta di difficile soluzione, quando c'è di mezzo il proposito di uno sciopero della fame ad oltranza. In merito al Mac Swiney i teologi si scissero in due correnti. Alcuni sostennero l'uccisione indiretta, argomentando che nel caso specifico non si intendeva l'uccisione in se stessa, ma un altro fine, la liberazione di un popolo cioè dall'oppressione dei diritti civili e politici; né, in caso, la morte era usata come un mezzo per raggiungere il fine, giacché non la si intendeva, ma la si permetteva solamente. Altri invece, rilevato che nel caso in oggetto la morte seguiva dall'astensione dal cibo, protratto ad oltranza, come effetto immediato, per quanto protratto nel tempo, concludevano che la morte non era un effetto accidentale dello sciopero della fame, ma diretto; lo sciopero della fame era quindi un'arma come un'altra per suicidarsi e quindi illecito. Le posizioni non sono da allora modificate e quindi, stante la controversia, lo sciopero della fame non si può condannare semplicemente come s., quando esistano motivi ragionevoli e sia esperito come ultima ratio per ottenere un grande bene di interesse pubblico. D'altra parte, stante ancora la controversia, non pare proibito al medico adoperarsi per il sostentamento dello sciopero, ricorrendo all'alimentazione forzata (per onda, clistere nutritivo e simili), tanto più che, così facendo, il medico non toglie al comportamento dello sciopero, anche se il suo effetto reclamistico, utile per il raggiungimento della sua eventuale buona causa.