SUSSIDIO CARITATIVO

SUSSIDIO CARITATIVO. – È una tassa che, a norma del can. 1505, l’Ordinario del luogo può, se una speciale necessità della diocesi lo esige, im-porre come contributo di carità a tutti i beneficiari, sia secolari che religiosi (can. 1505). Questo diritto è conferito agli Ordinari del luogo, escluso però il vicario generale, ed è subordinato ad una impellente e particolare necessità della diocesi, necessità che si può verificare in molti modi.

I. CENNI STORICI

Il s. c. trae origine dal decreto del III Concilio Lateranense (a. 1179). Fu applicato assai raramente e non godeva del favor iuris. Per principio generale, per applicarlo era richiesto il consenso del Ca-pitolo. Per l’Italia vi erano poi particolari restrizioni, imposte da Innocenzo XI. Il vescovo poteva esigere il s. c. soltanto una volta, al suo primo ingresso in diocesi, e nella quantità usata negli ultimi quaranta anni. Se poi una grave necessità si fosse verificata in seguito, era necessario domandare il permesso alla S. Sede, prima di imporre il s. c. Dopo la spogliazione dei beni ecclesia-stici e dopo l’introduzione della gerarchia ecclesiastica nelle terre di missione, molte Curie vescovili dovettero ricorrere a tutti i mezzi consentiti dal diritto, per poter sovvenire alle necessità che crescevano ogni giorno, e ripristinare in qualche modo il s. c., che era quasi caduto in disuso (cf. Concilio provinciale di Quito 1869, III Concilio plenario di Baltimora, Concilio plenario del l’America latina ecc.).

II. NATURA

Il s. c. è una tassa straordinaria. Si può esigere dai soli beneficiari secolari o religiosi, quando questi ultimi godano di un beneficio secolare incorporato o non incorporato alla casa religiosa. Non si può però richiedere ai chierici privi di bene-ficio; tuttavia si deve tener conto del nuovo concetto circa la dote del beneficio assai ampliata dal can. 1410.

Le restrizioni imposte dal diritto antico circa le modalità previste all'introduzione del s. c. non sono state accolte dal Codice che, tanto per la gravità del motivo, quanto per la determinazione della quantità del sussidio, rimette la decisione al prudente giudizio ed alla coscienza dell'Ordinario stesso, che però, trattandosi di cosa odiosa, farà cosa opportuna se richiedere il parere del Capitolo o dei consultori diocesani, oppure si munirà di una precedente approvazione della S. Congr. del Concilio, contro eventuali rimostranze dei chierici beneficiari circa la quantità e la necessità del s. c. Più tardi la S. Congr. del Concilio stessa, con circolare n. 1718/22 del 10 febbr. 1923, suggerì di imporre pensioni ai benefici meglio provvisti. In vista poi di bisogni e necessità del clero, specialmente dei sacerdoti vecchi ed invalidi, con altre circolari n. 1800 del 10 apr. 1932 e n. 1754 del 25 giugno 1934 impone direttamente su tutti i benefici e specialmente sulle parrocchie, meglio provvedute in Italia, un s. c., da stabilirsi, anno per anno, sui redditi del beneficio quali risultano effettivi dal bilancio, da farsi ogni anno. In conseguenza di ciò gli Ordinari devono esigere ogni anno un rendiconto delle rendite della parrocchia; notificare alla stessa Congregazione, entro un mese dalla vacanza, ogni beneficio reso vacante e le eventuali variazioni nelle sue rendite; esigere inoltre dai candidati una dichiarazione scritta e firmata, da conservarsi in Curia, con cui i nuovi titolari si obbligano a sottostare alla misura del s. c. imposto ed eventualmente da imporsi dalla S. Sede; proporre alla S. Sede un prelievo da un minimo del 5% a un massimo del 35%, dai benefici provveduti, che abbiano un reddito netto che superi le lire 600 (anteguerra) nei paesi e lire 800 nelle sedi vescovili. Chi determina il contributo o sussidio da darsi, non è più la Curia, ma ogni caso deve essere esposto alla S. Congr. del Concilio, che dà l'approvazione definitiva. Le quote annuali raccolte dai benefici, così tassati, debbono investirsi in titoli e costituire un fondo stabile, il cui reddito è destinato per il clero indigente.

La medesima Congregazione con circolare n. 1/41 del 1° luglio 1941 prescriveva l'istituzione di una Cassa di sovvenzioni per il clero bisognoso-invalido, da ottenersi con il contributo di un centesimo, elevato poi ad una lira, per ogni abitante della parrocchia, che a semestri deve venir depositato allo stesso dicastero, che poi, su richiesta dei vescovi, distribuisce i contributi secondo le necessità. Per ottenere detto contributo il vescovo può indire collette annuali, fissare una «Giornata» per il clero bisognoso ed invalido in qualche solennità o prelevare qualche cosa dalla percentuale del 2% sui benefici ecclesiastici, e dall'eventuale reddito del s. c., o pensione sui benefici meglio provvisti.

III. EVOLUZIONE

Una radicale trasformazione che sta superando il concetto di s. c. si è avuta in questi ultimi anni. Dal 1946 in poi la S. Sede ha tentato, con varie leggi, di giungere alla perequazione delle rendite beneficiarie, dando facoltà ai vescovi di stralciare terreni dai benefici più pignui per destinare il reddito a benefici più poveri oppure in favore di enti come il seminario; in ogni caso per alleviare l'indigenza del clero bisognoso. Con questi provvedimenti viene decadendo la tassa del s. c. imposta durante la vacanza del beneficio. Mentre poi la Cassa sovvenzioni era a favore del clero bisognoso ed invalido, questi provvedimenti mirano a sollevare l'indigenza del Clero, senza guardare alla condizione di invalidità. Oggi quindi più che di s. c. dovrebbe parlarsi di assistenza al clero in generale.
BIBL.: anno, Se il vescovo possa imporre pensioni o tributi sui benefici più pignui a favore del clero povero..., in Il monitore ecclesiastico, 39 (1927), pp. 345-46; S. D'Angelo, Tasse e pensioni del CIC, Torino 1927; P. Vito, L'imposizione del tributo caritativo, in Palestra del clero, 11 (1932), pp. 6-9; M. Pistocchi, Del s. c. nel can. 1595, in Pericle munus, 7 (1932), pp. 8-30 ssg.; G. Stocchiere, Verso una perequazione dei benefici? Il s. c., ibid., 8 (1933), pp. 42-45; A. Poirier, Le subside caritatif canon 1595, Roma 1950.