SUSPICIONE. – Suspicio, s., sospetto indicando in genere un dubbio o un giudizio, non del tutto provato, ma fondato su indizi seri, circa qualche fatto. Nel CIC si usa in materia penale, specialmente per s. di eresia (v.) in determinati casi (can. 2315 sgg., 2319 sgg., 2332, 2340, 2371); la persona « sospetta », ammonita, deve « purgare » la s., col rimuoverne i motivi, per evitare d’incorrere le pene in- flitte agli eretici formali.
Di maggiore attualità è l’argomento in sede giudiziale. La dignità del giudice – persona pubblica –, le esigenze della massima obbiettività e indipendenza nell’amministrare la giustizia, in modo che le parti in causa accettino il verdetto senza intaccarne la sostanza, impon-gono che nel processo non abbiano parte persone su cui gravino dubbi obbiettivi e fondati di parzialità di giudizio, dandosi tali dubbi, si ha la legittima s.
Il giudice non può ricusare il suo ufficio a chi ne faccia richiesta; e rifiutandosi, risponde dei danni (CIC, cann. 1608, 1625; Cod. proc. civ. ital. art. 55). Ma in caso di s. ha il dovere di astenersi, passando il compito ad altri (can. 1613 sgg.; artt. 51-54, 73, 78). Nella disciplina anteriore canonica e civile non v’era obbligo giuridico di astenersi; vigeva solo la prassi, oppure le parti in causa dovevano opporre l’eccezione di s. (ricusare il giudice).
Secondo il CIC il giudice (assimilati sono il promo-tore di giustizia e il difensore del vincolo) deve astenersi, emettendo relativo decreto motivato in caso: a) di pa-rentela, b) di tutela o curatela, c) di intimità o consuetudine di vita, d) di grande animosità personale, e) di grande interesse di guadagno o di perdita nella causa, f) di presa di posizione per avere nella stessa causa eser-citato l’ufficio di avvocato o di procuratore. L’enumerazione da alcuni è ritenuta dimostrativa, da altri con più ragione tassativa; manca però la clausola irritante. La
legislazione civile con maggiore specificazione ammette in sostanza le stesse cause di s.
Le parti poi possono opporre nei riguardi del giudice e assimilati altre cause di s.; e nei riguardi degli altri membri del tribunale, non esclusi l’avvocato e il procuratore (cf. can. 1663 sgg.), le cause addotte sopra ed altre oggettive. Ma per impedire che le parti abusino nell’op-porre questa eccezione, trascinando le cose in lungo o escludendo un giudice che s’accorgono essere loro sfavorevole nel corso della causa, la legge vuole che l’eccezione di s. sia per principio inoltrata prima della con-testazione della lite (in civile prima dell’udienza o della trattazione della causa), meno il caso che emergano dopo i motivi di s. Inoltre la ripulsa deve essere motivata per cause ammesse dalla legge, sotto pena per la parte di venir condannata a risarcire i danni incontrati per questa causa incidente.
La stessa legge fissa chi debba giudicare dell’eccezione, opposta dalle parti; dichiarata fondata l’eccezione, l’Ordinario ha il diritto di sostituire altre persone, im-muni da s. Se la parte ricusa per s. lo stesso Ordinario, tanto il giudizio (a meno che l’Ordinario non si astenga dalla causa) quanto l’eventuale sostituzione della persona spetta al giudice immediatamente superiore.
Data la natura della s., questa deve definirsi al più presto, dopo ascoltate le parti interessate – quindi anche la persona ricusata per s. –, ed eventualmente altre persone a giudizio discrezionale del giudice; né dal de-certo si dà appello. Si disputa poi se gli atti processuali posti eventualmente dalla persona ricusata per s. prima del decreto anche in suo favore, si debbano considerare validi o meno.