SUSPICIONE. - Suspicio, s., sospetto indicano
in genere un dubbio o un giudizio, non del tutto
provato, ma fondato su indizi seri, circa qualche
fatto. Nel CIC si usa in materia penale, specialmente
per s. eresia (v.) in determinati casi (can. 2315
sgg., 2319 sgg., 2332, 2340, 2371); la persona « so-
spetta », ammonita, deve « purgare » la s., col rimuo-
verne i motivi, per evitare d'incorrere le pene in-
flitte agli eretici formali.
Di maggiore attualità è l'argomento in sede giudi-
ziale. La dignità del giudice - persona pubblica -, le
esigenze della massima obbiettività e indipendenza nel-
l'amministrare la giustizia, in modo che le parti in causa
accettino il verdetto senza intaccarne la sostanza, impon-
gono che nel processo non abbiano parte persone su cui
gravino dubbi obbiettivi e fondati di parzialità di giudizio;
dandosi tali dubbi, si ha la legittima s.
Il giudice non può ricusare il suo ufficio a chi ne
faccia richiesta; e rifiutandosi, risponde dei danni (CIC,
cann. 1608, 1625; Cod. proc. civ. ital. art. 55). Ma in caso
di s. ha il dovere di astenersi, passando il compito ad
altri (can. 1613 sgg.; artt. 51-54, 73, 78). Nella disciplina
anteriore canonica e civile non v'era obbligo giuridico
di astenersi; vigeva solo la prassi, oppure le parti in
causa dovevano opporre l'eccezione di s. (ricusare il
giudice).
Secondo il CIC il giudice (assimilati sono il promo-
tore di giustizia e il difensore del vincolo) deve astenersi,
emettendo relativo decreto motivato in caso: a) di pa-
rentela, b) di tutela o curatela, c) di intimità o consue-
rudine di vita, d) di grande animosità personale, e) di
grande interesse di guadagno o di perdita nella causa,
f) di presa di posizione per avere nella stessa causa eser-
citato l'ufficio di avvocato o di procuratore. L'enumera-
zione da alcuni è ritenuta dimostrativa, da altri con più
ragione tassativa; manca però la clausola irritante. La
legislazione civile con maggiore specificazione ammette
in sostanza le stesse cause di s.
Le parti poi possono opporre nei riguardi del giudice
e assimilati altre cause di s.; e nei riguardi degli altri
membri del tribunale, non esclusi l'avvocato e il procu-
ratore (cf. can. 1663 sgg.), le cause addotte sopra ed altre
oggettive. Ma per impedire che le parti abusino nell'op-
porre questa eccezione, trascinando le cose in lungo o
escludendo un giudice che s'accorgono essere loro sfa-
vorevole nel corso della causa, la legge vuole che l'ecce-
zione di s. sia per principio inoltrata prima della con-
testazione della lite (in civile prima dell'udienza o della
trattazione della causa), meno il caso che emergono dopo
i motivi di s. Inoltre la ripulsa deve essere motivata per
cause ammesse dalla legge, sotto pena per la parte di
venir condannata a risarcire i danni incontrati per questa
causa incidente.
La stessa legge fissa chi debba giudicare dell'ecce-
zione, opposta dalle parti; dichiarata fondata l'eccezione,
l'Ordinario ha il diritto di sostituire altre persone, im-
muni da s. Se la parte ricusa per s. lo stesso Ordinario,
tanto il giudizio (a meno che l'Ordinario non si astenga
dalla causa) quanto l'eventuale sostituzione della persona
spetta al giudice immediatamente superiore.
Data la natura della s., questa deve definirsi al più
presto, dopo ascoltate le parti interessate - quindi anche
la persona ricusata per s. -, ed eventualmente altre
persone a giudizio discrezionale del giudice; né dal de-
creto si dà appello. Si disputa poi se gli atti processuali
posti eventualmente dalla persona ricusata per s. prima
del decreto anche in suo favore, si debbano considerare
validi o meno.