STATO DI GRAZIA

STATO DI GRAZIA. -

I. DOTTRINA

S. di G. significa la condizione o il modo di essere permanente e soprannaturale dell'anima, monda da ogni peccato mortale e ornata della Grazia. Esso importa la Grazia santificante, abito entitativo o qualità inerente all'essenza dell'anima, le virtù, abiti operativi e i doni dello Spirito Santo, infusi nelle facoltà spirituali.

Lo s. d. G. si acquista con i Sacramenti dei morti, ossia col Battesimo e con la Penitenza, CONTRIAZIONE (v.) perfetta, esplicitamente o implicitamente unito al desiderio del Sacramento, e si perde col peccato grave. Lo stato infatti di avversione a Dio, indotto dal peccato, si oppone e non può coesistere, nello stesso soggetto, insieme all'amicizia e unione con Dio, importata dalla Grazia. I peccati veniali non fanno perdere lo s. di G., però se frequenti e deliberati possono disporre a perderlo col peccato mortale, facendo diminuire il fervore nell'operare il bene.

II. NECESSITÀ

I. Lo s. di G., al momento della morte, è necessario, per la salvezza, di necessità di mezzo assoluta, non può cioè essere supplito. È impossibile infatti che raggiunga la visione beatifica un'anima, la quale termini lo stato di via nell'avversione ed inimicizia con Dio.

Lo s. d. G. è richiesto per il merito de condigno (cf. Concl. Trid., sess. VI, can. 32), poiché per produrre frutti buoni è necessario essere inseriti nel Cristo, come il tralcio nella vite (Io. 15), e solo chi ha conseguito con la Grazia la filiazione adottiva divina ha il diritto alla vita eterna. Inoltre, essendo la vita eterna superiore alla natura umana, l'uomo non può con le sole forze naturali emettere atti meritori ad essa proporzionati. Né si

concepisce diritto ai beni propri di Dio in chi gli è nemico per il peccato.

3. Lo s. di G. non è necessario alla validità dei Sacramenti (cf. Concl. Trid., sess. VII, can. 12). Ciò fu chiarito iterazione dei Sacramenti (v.) amministrati dagli eretici. Contro i sostenitori della invalidità di tali Sacramenti, i ss. Padri, specialmente s. Agostino nelle opere contro i donatisti, ne difese la validità, distinguendo tra causa ministeriale e causa principale, che è Cristo. Gli scolastici, poi, ripresero tale punto di dottrina, lungeggiando l'ufficio del ministro, il quale, poiché agisce quasi come strumento di Cristo, anche se è in peccato, non fa perdere il valore al Sacramento. Lo s. di G. però è richiesto per la lecita amministrazione dei Sacramenti (cf. Rituale rom., tit. I, nn. 3-4), perché le cose sacre debboni trattare santamente, ma specialmente perché il ministro rappresenta Cristo, agisce in suo nome ed è stato consacrato a tale ufficio. Comunque in moralisti ritengono che tale s. di G. è richiesto nel ministro sub gravi, almeno quando si tratta di compimento e amministrazione solenne di un Sacramento, al cui conferimento egli sia deputato dall'Ordine sacro. Quindi pecca gravemente, se non è in s. di G.: un ministro ordinato, che compia ed amministri un Sacramento, cioè come pubblico ministro della Chiesa, nel rito prescritto, al di fuori del caso di necessità. È discusso se, mancando qualcuna di queste condizioni, vi sia ancora peccato grave. Il ministro indegno, conferendo a molti contemporaneamente un Sacramento, probabilmente commette un solo peccato.

Lo s. di G. richiesto nell'amministrazione dei Sacramento non necessariamente deve essere acquisito con la Confessione, ma è sufficiente la contrizione, eccetto Messa (v.), per cui, se il ministro è in peccato, deve mettersi in s. di G. con la Confessione, a meno che non vi sia necessità di celebrare i manchi il confessore. In tale ipotesi è sufficiente la contrizione; però il ministro è tenuto poi a confessarsi al più presto (cf. Concl. Trid., sess. XIII, c. 7; CIC, can. 807). Per ricevere lecitamente e fruttuosamente i Sacramenti dei vivi, è necessario nel soggetto lo s. di G., che può essere acquisito con la contrizione perfetta. Per l'Eucaristia però è richiesta da speciale precetto la confessione, a meno che non vi sia necessità di comunicarsi e manchi il confessore (cf. Concl. Trid. sess. XIII, c. 7, can. 11; CIC can. 856 e V. COMUNIONE EUCARISTICA). Ricevendo coscientemente senza lo s. di G. un Sacramento dei vivi, si commette un grave peccato di sacrilegio (v.), perché si profana una cosa sacra.

4. Lo s. di G. è necessario nel soggetto per l'acquisto delle indulgenze (v. INDULGENZE), almeno quando si pone l'ultima opera prescritta. Non vi può essere infatti re- cessuoso se si richieda lo s. di G. anche per le indulgenze da lucrarsi in favore dei defunti.

Bibl.: Sum. Theol., 1:2-2e, q. 109, a. 5; q. 110, 113, a. 1-2, 114; e i testi di teologia dogmatica e morale nei trattati della Piazza e dei Sacramenti. Vincenzo Carbone