SOSPETTO E GIUDIZIO TEMERARIO

SOSPETTO E GIUDIZIO TEMERARIO. - Quando si parla di pensieri malevoli circa l'onestà del prossimo, spesso si adoperano indiscriminatamente i termini g. t., opinione temeraria, s. t. e dubbio temerario. Si tratta infatti sempre di valutazioni della mente che si esprime internamente, nei confronti del prossimo, senza sufficiente motivazione. Pur tuttavia i termini indicano stati molteplici della mente, che differiscono fra di loro come tanti gradi,

SOSTETTO E GIUDIZIO TEMERARIO - SOSTANZA

distinti secondo la maggiore o minore fermezza del consenso.

I. NOZIONE

Il g. t., strettamente inteso, è l'assenso fermo e certo della mente, per cui, senza sufficiente fondamento, si ritiene cattiva qualche azione altrui. Volgarmente si suol prendere in senso più ampio, per indicare qualsiasi opinione non benevola nei confronti del prossimo. L'opinione temeraria è un assenso della mente, meno fermo, per cui si ritiene soltanto come probabilmente cattiva un'azione del prossimo, sempre senza motivo sufficiente di giudizio. S. t. è la propensione ad attribuire al prossimo il male senza sufficiente motivo; ma la mente, così inclinata, non arriva fino al punto di attribuire effettivamente al prossimo il male. Dubbio temerario è la sospensione di giudizio, fatta senza ragione sufficiente circa la probità e l'impotenza del prossimo.

Questi quattro stati di animo si dicono temerari, perché non fondati su motivo reale e in ciò consiste il disordine di questi atti interni. L'assenza del peccato è nell'atto interno stesso, indipendentemente dalla comunicazione ad altri: questa costituirebbe, se mai, la diffamazione (v. DETRAZIONE).

La temerarietà può essere soltanto materiale quando non si avverte l'insufficienza dei motivi, sebbene si giudichi frettolosamente; se invece c'è l'avvertenza, allora la temerarietà diventa formale. Perciò la temerarietà consiste in ciò, che consapevolmente si trascurano di considerare le ragioni, in cui si fonda il proprio giudizio, la propria opinione, il proprio sospetto o dubbio. E ciò può avvenire o per leggerezza o per malizia. Difatti non raramente avviene che l'animo, per invidia, inelidi ad un giudizio malevolo, quantunque non manchino motivi per i quali, se si volesse, ci si potrebbe invece dirigere ad un giudizio od opinione favorevole sul conto del prossimo.

II. MALIZIA

i) Il g. t. è un peccato ex genere suo grave. Viene insinuato dalle parole evangeliche: Nolite iudicare et non iudicabimini; nolite condemnare et non condemnabimini (Lc. 6, 37). L'ammettimo tutti i moralisti. Del resto è evidente che chiunque, senza ragione sufficiente, nega ad uno la stima interna, con un giudizio fermo, imputandogli un'azione cattiva, senza nessun argomento certo, gravemente l'idea di diritti di costui alla fama. Vi è in tutto ciò implicito un certo disprezzo del prossimo (Sum. Theol., 2a-2a, q. 60, a. 3). Tuttavia, perché si abbia il peccato grave, si richiede che il giudizio sia perfetto, completamente temerario e veramente grave. Si esige cioè che: a) da parte dell'oggetto si rechi grave danno alla fama altrui. Infatti, sebbene comunemente gli uomini sopportino con maggior dolore che sia tolto qualche cosa alla propria fama esterna, anziché si formi internamente in altre persone un giudizio sfavorevole sulla propria condotta, tuttavia non sembra che violi meno l'altrui diritto alla fama chi senza sufficiente motivo priva alcuno della propria stima, di colui il quale rivela ad altri una mancanza del prossimo, veramente commessa; b) che si arrivi ad un vero giudizio; perciò non basta il solo sospetto o il dubbio; c) che la temerarietà di giudizio sia perfetta nel suo genere, e che di essa si abbia piena avvertenza.

2) Il sospetto ed il dubbio temerario per sé costituiscono un peccato leggero, perché non tolgono pienamente dal nostro animo la stima del prossimo, ma solo la diminuzione.

3) Quando il dubbio sull'onestà di un altro sconvolge la nostra mente, la carità esige che si inclini piuttosto a valutare le ragioni che favoriscono l'altro. Tuttavia non siamo tenuti, violentando la nostra mente, a formulare un giudizio positivo e benevolo: piuttosto conviene rimettere la cosa al giudizio di Dio, che non sbaglia.

BIBL.: tutti i trattati di morale nel de iustitia e inoltre: Sum. Theol., 2a-2a, q. 66, a. 3-4; E. van Roey, De obiectis et actibus ad iustitiam pertinentibus, Malines 1923; A. Gougnard, De iudicio temerario, in Coll. Mecl., 3 (1929), pp. 593-95; J. Dermine, Outrage et diffamation, in Rev. dioc. de Tournai, 3 (1948), pp. 519-27. V. anche la bibli. di INGIURIA; ONORE.

Pietro Palazzini