DETRAZIONE. - I. DEFINIZIONE
La d. (dal lat. detrahere = «togliere via») è la ingiusta denigrazione della fama altrui, col diffondere notizie vere o false di difetti occulti del prossimo.
Per avere la d. si richiede: 1) una lesione della fama; 2) la mancanza di una causa proporzionata,
che giustamente richieda la manifestazione di quei vizi; 3) l'assenza del diffamato.
La d. è formale quando c'è l'intenzione di diffamare; è materiale quando è causata solo da irriflessione o da leggerezza o da loquacità eccessiva. La manifestazione senza necessità di difetti occulti realmente esistenti è d. semplice o diffamazione; la diffusione di notizie diffamanti false è calunnia.
II. VARI MODI DI D
S. Tommaso nella 2ᵃ-2ᵇᶜ, q. 73, a. 1, ad 3ᵐ, enumera 6 modi differenti di diffamare: 1) calunniando, 2) esagerando nel raccontare difetti, 3) manifestando una notizia occulta, 4) attribuendo intenzioni cattive, 5) negando il bene altrui, 6) con la reticenza maliziosa. Altri autori aggiungono altri due modi: 7) con lo sminuire il bene altrui, 8) con la studiata freddezza nel lodare. Nei primi quattro la diffamazione è esplicita e positiva, mentre nei rimanenti è velata e indiretta negando o sminuendo una buona qualità. Va notato che spesso alcune forme di diffamazione velata sono più maliziose e dannose dei modi diretti, ad es.: « Se dicessi tutto quello che so... Di certi altri fatti è meglio tacere... ». Inoltre certi silenzi fatti di proposito, peggio ancora se accompagnati da un sorriso o da un moto del capo, mentre altri ci interroga sulla onestà di un terzo, sono vere d.III. IL DIRITTO ALLA FAMA
La gravità della d. si comprende facilmente, considerando quanto la fama sia necessaria nei rapporti con gli altri uomini, per acquistare la fiducia e l'amicizia, per ottenere incarichi, lavoro, prestiti.La fama può essere « vera » quando il buon nome è fondato sulla reale esistenza delle buone qualità attribuite; « apparente » se del buon nome si gode senza che esistano i pregi attribuiti dall'opinione. Chi non ha commesso pubblicamente del male, ha ordinariamente diritto al buon nome e deve essere ritenuto onesto. Il diritto al buon nome spetta anzitutto alle persone che godono la fama vera, frutto della loro onestà. Su questo bene hanno un diritto assoluto e universale, che deve essere rispettato sempre e da tutti. Ne consegue che sarà sempre peccaminoso ledere la buona fama dei buoni, anche se intaccata da pubblica calunnia. Il diritto alla fama si estende anche alla fama falsa; perciò gli uomini, che commettono delle mancanze e sanno apparire onesti in pubblico, ordinariamente hanno diritto al buon nome. Questo diritto non è della stessa natura di quello dei buoni: esso non è richiesto dalla bontà interiore inesistente, ma dagli inconvenienti che, nel caso contrario, sorgerebbero contro il bene pubblico e privato. Se si potessero pubblicare tutte le mancanze private, ne soffrirebbe il bene pubblico: il diffamato perderebbe ogni autorità sui subalterni; la sua parola diverrebbe inefficace, anche i congiunti ne sarebbero disonorati; si verificherebbe una serie interminabile di liti e di odi, con la conseguente perturbazione della pace e della tranquillità privata e pubblica. Altri inconvenienti si opporrebbero al bene privato: la fama, anche per chi ha mancato, è un preservativo contro vizi peggiori, che il timore di perdere il buon nome induce il colpevole a contenere le proprie colpe. Tale diritto alla fama cessa quando si presenti una causa proporzionata, a giustificare od esigere la pubblicazione delle mancanze occulte.
IV. MALIZIA DELLA CALUNNIA E DELLA DIFFAMAZIONE
La calunnia per la sua stessa natura è più grave della semplice diffamazione, perché vi aggiunge la menzogna. La calunnia e la d. semplice hanno in comune la malizia di offendere la giustizia e la carità. 1) Offendono la giustizia, perché tolgono al prossimo un bene che gli appartiene, la fama, alla quale hanno diritto tutti quelli chenon hanno commesso pubblicamente del male. 2) Offendono la carità, che proibisce di nuocere in qualunque modo al prossimo. S. Tommaso nella 2ᵃ-2ᵇᶜ, q. 73, a. 2, giudica la d. come il peccato più grave contro il prossimo, dopo l'omicidio e l'adulterio, quindi più grave del furto. Ne spiega il motivo con le parole della S. Scrittura: « Melius est nomen bonum, quam divitiæ multae » (Prov. 21, 1).
Tanto la calunnia che la d. semplice costituiscono peccato. S. Paolo pone questo peccato fra quelli che escludono dal regno di Dio (cf. Rom. 29-30; I Cor. 6, 10). S. Tommaso nella 2ᵃ-2ᵇᶜ, q. 73, a. 1 afferma che la d. è un peccato « valde grave, quia inter res temporales videtur fama esse pretiosior, per cuius defectum impeditur homo a multis bene agendis ». S. Bernardo presenta il diffamatore come uccisore di tre anime: uccide se stesso, uccide chi l'ascolta, uccide il diffamato (cf. Serm., XVII, de diversi, n. 4, 5).
V. GRAVITÀ DELLA DIFFAMAZIONE
La gravità del peccato di d. dipende dall'entità del danno che si arreca alla fama altrui e dalla malizia dell'intenzione del diffamatore. Una lunga serie di elementi concorrono a determinare l'entità del danno: la natura e l'importanza dei difetti o vizi rivelati; la dignità e il credito del diffamatore; il valore morale, la credulità, la malevolenza, la loquacità e il numero degli ascoltatori; la condizione, l'autorità e la carica del diffamato; la profondità dell'impressione prodotta dalle parole diffamatorie; il dispiacere previsto del diffamato; i danni materiali e pecuniari causati; la perdita di occasioni vantaggiose e di facilità di far del bene » (cf. A. Thouvenin, Médicance, in DThC, X, col. 491). Si aggiunga poi la portata dei motivi che spingono alla diffamazione: odio, vendetta, gelosia, o il semplice bisogno di parlare. Per una colpa grave non è necessario che la diffamazione derivi da sentimenti perversi, ma basta che essa produca delle gravi conseguenze alla stima del prossimo che siano state previste; infatti una responsabilità grave la si contrae pure per un atto volontario in causa.VI. QUANDO È LECITO MANIFESTARE I DIFETTI OCCULTI
Mentre la calunnia è sempre illecita, perché è contro la verità, la manifestazione dei veri difetti occulti può essere lecita tutte le volte in cui è giustificata da una causa proporzionata. Questa può essere: 1) il dovere di difendere la religione e i suoi principi (un fedele è tenuto ad avvertire i sacerdoti dell'opera di diffusione clandestina di dottrine ereticali o immorali: dell'esistenza di un impedimento occulto all'amministrazione di un Sacramento); 2) il dovere di agire secondo giustizia (un ispettore deve riferire i difetti riscontrati nelle ispezioni); 3) il dovere di provvedere al bene della società (pubblicare i difetti di un candidato per impedire che le cariche dello Stato cadano in mano a un inetto); 4) l'interesse del colpevole (manifestare i vizi di un figlio ai genitori per la correzione); 5) il bene di un terzo (avvertire uno di abbandonare la compagnia di un corruttore, che apparisca buono); 6) l'interesse di chi parla (manifestare al giudice delle offese occulte subite per averne protezione e riparazione, per consigliarsi o per sollevarsi).VII. LA DIVULGAZIONE DI DELITTI PUBBLICI
Si dice notorio un fatto già noto al pubblico o che lo sarà presto. È notorio « de iure » se è notificato per sentenza del giudice; è notorio « de facto » se pur non esistendo una sentenza del giudice è noto al pubblico o lo sarà presto. Un fatto può essere notorio in un luogo e non in un altro. La notizia di un delitto già condannato dal giudice, si può lecitamente divulgare, perché con la condanna il giudice ha privato il reo del diritto alla fama. Non è proibito parlare pubblicamente di un delitto nei luoghi dove è notorio « de facto », perché ivi la fama è già perduta; ma se il delitto è già dimenticato dai più, non può essere ricordato senza motivo sufficiente perché il deliquente ha già ricuperato il diritto alla fama. È illecito manifestare un delitto nei luoghi dove non è notorio, perché il diffamato ha ancora diritto alla fama.VIII. LA D. PER MEZZO DELLA STAMPA. - Per la stampa valgono le stesse norme a cui sono obbligate le persone
private, tenendo presente che per la stampa si verifica molto spesso la circostanza di pubblica utilità, che legittima la diffusione di notizie diffamanti. 1) È illecito divulgare delle calunnie anche se già diffuse da altri giornali e conosciute da molti. 2) È sempre illecita la pubblicazione di notizie diffamanti di cui non si è accertata la verità. 3) È lecito divulgare notizie infamanti notorie; è lecito anche per fatti privati occulti se si ha un motivo giusto e proporzionato. 4) I difetti della pubblica amministrazione possono lecitamente essere stigmatizzati dalla stampa, purché non ne segua un male maggiore.
IX. COOPERATORI ALLA D
È importante conoscere i modi di cooperazione alla diffamazione, perché sui cooperatori ricade più o meno la responsabilità e l'eventuale obbligo alla riparazione. 1) Sono cooperatori diretti quelli che istigano gli altri a diffamare e ne offrono l'occasione o portano la conversazione sui difetti del prossimo o esprimendo delle lodi appunto per muovere altri alla critica o approvando i giudizi diffamanti. Con la loro istigazione edapprovazione cooperano ad una azione ingiusta: sono tenuti a riparare smentendo le notizie se false, parlando in bene di quelle persone se si è solo diffamato. 2) Sono cooperatori anche coloro che godono internamente nell'udire diffamare il prossimo. Non sono tenuti alla riparazione; però peccano perché godono del male del prossimo e di un'azione ingiusta. 3) Sono cooperatori indiretti coloro che, potendolo, non impediscono la diffamazione: peccano di omissione, gravemente, quando c'è la certezza che la diffamazione è grave ed ingiusta, c'è la possibilità concreta di impedire la diffamazione, e non ci siano di mezzo gravi difficoltà.
X. RIPARAZIONE DELLA FAMA
1) Il calunniatore è tenuto a restituire la fama confessando apertamente di aver mentito. 2) Il semplice detrattore deve usare i mezzi adatti utili per ripristinare il buon nome, mettendo in vista le buone qualità del diffamato. 3) Tanto il calunniatore, quanto il semplice diffamatore sono tenuti a riparare tutti i danni materiali derivati dalla diffamazione e precedentemente previsti.Mentre però il calunniatore è tenuto ad una riparazione totale il detrattore semplice sembra obbligato solo ad una riparazione parziale, perché i danni sono derivati da due fattori: la diffusione della notizia e la realtà del delitto. 4) Si è dispensati dal riparare la fama: a) per condonazione del diffamato; b) se il delitto diviene di pubblica ragione per l'intervento di altre cause; c) se la diffamazione fu dimenticata; d) se la diffamazione fu riparata da altri mezzi come, ad es., dalla sentenza assolutoria del giudice; e) se la riparazione è materialmente o moralmente impossibile, come nel caso in cui al detrattore riparatore venissero danni molto più gravi che al diffamato (v. RESTITUZIONE).