DETRAZIONE

DETRAZIONE. -

I. DEFINIZIONE

La d. (dal lat. detrahere = «togliere via») è la ingiusta deringrazione della fama altrui, col diffondere notizie vere o false di difetti occulti del prossimo.

Per avere la d. si richiede: 1) una lesione della fama; 2) la mancanza di una causa proporzionale,

che giustamente richieda la manifestazione di quei vizi; 3) l'assenza del diffamato.

La d. è formale quando c'è l'intenzione di diffamare; è materiale quando è causata solo da riflessione o da leggerezza o da loquacità eccessiva. La manifestazione senza necessità di difetti occulti realmente esistenti è d. semplice o diffamazione; la diffusione di notizie diffamanti false è calunnia.

private, tenendo presente che per la stampa si verifica molto spesso la circostanza di pubblica utilità, che legittima la diffusione di notizie diffamanti. I) È illecito di vulgare delle calunnie anche se già diffuse da altri giornali e conosciute da molti. 2) È sempre illecita la pubblicazione di notizie diffamanti di cui non si è accertata la verità. 3) È lecito divulgare notizie infamanti notorie; è lecito anche per fatti privati occulti se si ha un motivo giusto e proporzionato. 4) I difetti della pubblica amministrazione possono lecitamente essere stigmatizzati dalla stampa, purché non ne segua un male maggiore.

IX. COOPERATORI ALLA D

È importante conoscere i modi di cooperazione alla diffamazione, perché sui cooperatori ricade più o meno la responsabilità e l’eventuale obbligo alla riparazione. 1) Sono cooperatori diretti quelli che istigano gli altri a diffamare e non fanno l’occasione di portare la conversazione sui difetti del prossimo o esprimendo delle loro appunto per muovere altri alla critica o approvando i giudizi diffamanti. Con la loro istigazione ed

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(ist. U.S.I.S.)

approvazione cooperano ad una azione ingiusta : sono tenuti a riparare smentendo le notizie se false, parlando in bene di quelle persone se si è solo diffamato. 2) Sono cooperatori anche coloro che godono internamente nell'udire diffamare il prossimo. Non sono tenuti alla riparazio
approvazione cooperano ad una azione ingiusta: sono tenuti a riparare sentendo le notizie se false, parlando in bene di quelle persone se si è solo diffamato. 2) Sono cooperatori anche coloro che godono interamente nell’udire diffamare il prossimo. Non sono tenuti alla riparazione; però peccano perché godono del male del prossimo e di un’azione ingiusta. 3) Sono cooperatori indiretti coloro che, potendolo, non impediscono la diffamazione: peccano di omissione, gravemente, quando c’è la certezza che la diffamazione è grave ed ingiusta, c’è la possibilità concreta di impedire la diffamazione, e non ci siano di mezzo gravi difficoltà.

X. RIPARAZIONE DELLA FAMA

1) Il calunniatore è tenuto a restituire la fama confessando apertamente di aver mentito. 2) Il semplice detrattore deve usare i mezzi adatti utili per ripristinare il buon nome, mettendo in vista le buone qualità del diffamato. 3) Tanto il calunniatore, quanto il semplice diffamatore sono tenuti a riparare tutti i danni materiali derivati dalla diffamazione e precedentemente previsti.

Mentre però il calunniatore è tenuto ad una riparazione totale il detrattore semplice sembra obbligato solo ad una riparazione parziale, perché i danni sono derivati da due fattori: la diffusione della notizia e la realtà del delitto. 4) Si è dispensati dal riparare la fama: a) per condizionare del diffamato; b) se il delitto diviene di pubblica ragione per l’intervento di altre cause; c) se la diffamazione fu dimenticata; d) se la diffamazione fu riparata da altri mezzi come, ad es., dalla sentenza assolutoria del giudice; e) se la riparazione è materialmente o moralmente impossibile, come nel caso in cui al detrattore riparatore venissero danni molto più gravi che al diffamato (v. RESTITUZIONE).

BAL.: Sum. Theol., 2a-2a°, qq. 73, 74; Catechismus Romana, Padova 1850, parte 3a, cap. 9, nn. 8-10, pp. 364-65; D. M. Prümmer, Manuale theologiae moralis, 7a ed., II, Friburgo in Br. 1933, nn. 187-98; Serafino da Loiano, Institutiones theologiae moralis, II, Torino 1933, parte 2a, tract. VI, cap. 2, nn. 445-53; H. Noldin - A. Schmitt, Summa theologiae moralis, 24a ed., II, Innsbruck 1936, nn. 644-57; B. H. Merkelbach, Summa theologiae moralis, 3a ed., II, Parigi 1938, nn. 423-34; A. Thouvenin, Médisane, in DThC, X, coll. 487-94.