I. L'OBBLIGO
L'obbligo generico della r. deriva già dal dovere di assumere le conseguenze dei propri atti. Chi ha fatto qualcosa che doveva evitare è tenuto, per quanto è possibile, a cancellare la sua azione, sia in se stessa, sia nelle conseguenze che essa ha avuto per sé e per gli altri. Con il termine pentimento o contrizione s'indica la cancellazione, per quanto è possibile, dell'azione in se stessa e con il termine corrispondente di r. la cancellazione delle conseguenze che l'azione ha avuto per altri.1. Fonti scritturali
Nel Vecchio Testamento si vedano, ad es., Ex. 22, 1-3; Tob. 2,21; Ez. 33, 14-15. Nei primi due passi indicati si impone addirittura di rendere qualcosa di più di ciò che si è sottratto: Si quis furatus fuerit boves, aut ovem, et occiderit vel vendiderit, quinque boves pro uno bove restituet. Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.... Nel Nuovo Testamento non si ha - se si esclude Rom. 13, 37 (Reddite ergo omnibus debita) - una affermazione esplicita dell'obbligo della r. Però Zaccheo restituisce il quale d'uso di ciò che aveva indebitamente sottratto (Lc. 19,2 sgg.).2. Fonti patristiche
Basterà ricordare s. Agostino nella lettera a Macedonia: Si enim res aliena propter quam peccatum est, cum reddi potest, non redditur, paenitentia non agitur, sed fingitur; si autem veraciter agitur, non remittetur peccatum nisi restituatur ablatum; sed, ut dixi, cum restitui potest (PL 33, 662). Il tratto è passato nel Decreto di Graziano (c. 1, C. 14, q. 6) ed è diventato la nota regula iuris: Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.Il principio torna in tutte le legislazioni civili. Il Codice italiano, ad es., all'art. 2043 reca: «Qualunque fatto doloso o colpito, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Il. Le condizioni per l'OBBLIGO. -
3. Il danno
Ossia una vera e propria diminuzione di beni e in particolare una vera e propria diminuzione di patrimonio. Se questa non c'è stata si potrà dar luogo al pentimento o, addirittura, ad una condanna penale, non alla r. in senso vero e proprio. La violazione infatti di un precetto giuridico, che non rechi danno ad altri, potrà essere eventualmente un reato, ma non mai un illecito civile (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 3a ed., Padova 1947, p. 177). Non ha rilevanza, a questo punto, come il danno sia stato prodotto (per distruzione di beni o per semplice asportazione dei medesimi, sia a vantaggio di chi li porta via, sia a vantaggio di altri, sia a vantaggio di nessuno, sia per lucro cessante che per danno emergente, ecc.); basta che il danno ci sia stato veramente.4. Relazione di causalità
Inoltre occorre che il danno sia stato causato veramente dal soggetto in questione e non basta che il soggetto sia stato occasione o condizione (sia pure sine qua non). Qualche incertezza dimostrano qui i moralisti, quando il danno segue solo occasionalmente, mentre l'azione è stata posta con la precisa intenzione di nuocere (cf. A. Vermeersch, Theol. mor. principio, responsa, consilia... II, Roma 1924, n. 583). Non è sempre facile determinare nei singoli casi se c'è stato rapporto di causalità o solo di occasione o di condizione. Ma le difficoltà dell'applicazione non devono velare la chiarezza del principio o sopprimere la legittimità. Di solito i codici determinano ulteriormente il concetto di soggetto, includendo anche quelle persone o quelle cose che, per appartenere a lui o per essere affidate alla sua custodia, partecipano in qualche modo della sua personalità. Così il Cod. civ. ital. obbliga in certi casi a risarcire i danni prodotti anche da minori e da animali. L'art. 2048, ad. es., stabilisce che «il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi... I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza...». E l'art. 2052 aggiunge che «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale; sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».5. Ingiustizia del danno
Infine occorre che il dannosia stato causato ingiustamente, ossia mediante un comportamento che non si aveva il diritto di tenere. Non esiste invece obbligo di r. quando il danno è stato causato nell'esercizio del proprio dovere (ad es., l'agente che eseguisce una condanna a morte o una sentenza di confisca), o del proprio diritto (ad es., un industriale che, lanciando un prodotto nuovo, provoca la rovina di un concorrente). In tal senso si dice: qui utitur iure suo nemini facit iniuriam e l'art. 2044 del Cod. civ. italiano afferma che «non è responsabile che cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri». È noto però che la violazione dell'ordine morale può avvenire su un piano solo soggettivo (come nel caso di uno che desidera ardentemente di impossessarsi della roba altrui o di danneggiare seriamente un suo avversario, ma non mette in pratica il suo desiderio) o su un piano unicamente oggettivo (come nel caso di chi, senza saperlo, porta via la cosa di un altro o, senza volerlo, cagiona danno ad altri) o su un piano insieme soggettivo ed oggettivo (come nel caso di chi, sapendo e volendo, ruba ad altri o gli cagiona danno); nel primo caso si ha un'azione peccaminosa, ma non ingiusta; nel secondo caso un'azione ingiusta, ma non peccaminosa; nel terzo caso un'azione insieme peccaminosa e ingiusta. Nel primo caso manca il danno, ossia la prima condizione sopra ricordata. Per gli altri casi, perché possa parlarsi dell'obbligo di restituire, si richiede che l'azione danneficatrice sia anche soggettivamente ingiusta o basta che sia solo oggettivamente tale? In altri termini: è necessaria una colpa teologica o basta una colpa giuridica, perché uno sia tenuto al risarcimento del danno? Secondo i moralisti si ha l'obbligo di riparare solo il danno causato scientemente e liberamente (cf. B. Merkelbach, Sum. Theol., II, Parigi 1947, nn. 289, 292).
Assai significativa è illuminante a questo riguardo è la risposta che si è data per lungo tempo - e si trova ancora presso qualche autore (ad es., J. D'Annibale, Sum. mul., II, Roma 1908, n. 232; E. Jone, Compendio di teologia morale, Torino-Roma 1949, n. 349) - alla questione se sia tenuto alla r. uno che danneggi un altro per errore; o, più precisamente, uno che per odio al suo nemico voglia distruggerli la casa, e, per errore, appicchi invece il fuoco alla casa di un altro. I moralisti rispondono non essere egli tenuto a risarcire i danni causati a quest'ultimo, perché il danno fu meramente casuale, non volontario (cf. s. Alfonso, Theol. mor., III, n. 629, ed. L. Gaudé, II, Roma 1907, p. 108 sgg.; J. B. Ferreres, Causa conscientiae, I, 2a ed., Barcellona 1898, n. 646). Il massimo che questi moralisti concedono è l'obbligo di restituire e post sententiam iudicis, qua tunc iustae sententiae in conscientia parendum est» (Serafino da Loiano, Institutiones theol. moral., III, Torino 1937, n. 104, 2). Le legislazioni civili invece si attengono di preferenza al piano oggettivo. Non solo qualunque fatto doloso, ma anche qualunque fatto colposo (ossia un fatto che si verifica al di fuori della volontà dell'agente, per causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) secondo il nostro codice (art. 2043) «obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno». Le due correnti sembrano incontrarsi solo nell'obbligo della r. di ciò che si detiene indebitamente e incolpevolmente. Res clamat domino, fructificat domino. Nemo potest ex re aliena dicere, ripetono i moralisti. E il Cod. civ. italiano: «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste, al tempo della domanda» (art. 2041). I moralisti hanno di mira soprattutto il foro interno, i civilisti quello esterno; ma qualche concessione può e forse deve essere fatta da ciascuna delle due parti.
Sembrerebbe assai meglio addossare anche all'autore involontario parte delle conseguenze dannose dei fatti che altri ha causato solo involontariamente. In tale direzione stanno forse avviandosi alcune disposizioni dei codici civili. Ad es., nell'art. 2045 della legge civile italiana si dice che «quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona... al danneggiato è dovuta una indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice»; e nell'art. 2047, a proposito del danno causato dall'incapace, si afferma che «nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità».
Si potrà quindi concludere: terza condizione perché si possa parlare dell'obbligo della r. è che il danno sia stato causato ingiustamente; se la responsabilità è anche soggettiva (o, come dicono i moralisti, teologica) l'obbligo sarà di riparare l'intero danno; se invece è solo oggettiva (o giuridica) giuridicamente l'obbligo è di riparare l'intero danno, moralmente invece la questione è ancora discussa; probabilmente esiste almeno l'obbligo di riparare una parte di danno, secondo la condizione del danneggiante e del danneggiato e il grado di responsabilità del primo verso il secondo, contemperando le esigenze della giustizia con quelle della carità.
È evidente, poi, che le tre condizioni indicate - esterna del danno, rapporto di causalità e responsabilità del soggetto - devono sussistere simultaneamente e concorrono a stabilire la gravità dell'obbligo della r. Non basta che ci sia il danno, o il rapporto di causalità o la responsabilità del soggetto; nemmeno basta, per dar origine ad un obbligo grave di r., che il danno sia grave, né che la responsabilità sia grave, né che il rapporto di causalità sia forte; è necessario che le tre condizioni sussistano tutte e tre simultaneamente e in misura notevole. La lealtà dell'obbligo quindi può derivare tanto dalla lealtà della materia, quanto dalla lealtà della responsabilità, o dal rapporto di causalità.
III. CONCRETIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI R
Nelle considerazioni fatte sin qui è già implicita la risposta ad alcune questioni su cui i moralisti si indugiano assai con preoccupazioni più casistiche che sistematiche: I. Chi deve restituire: alla r. è tenuto chi ha causato ingiustamente il danno, o chi si è arricchito indebitamente, badando però di non fermarsi alla sola entità fisica del danneggiante; si è già visto che i codici civili, compreso il nostro, allargano assai la nozione di soggetto, estendendolo alle cose sue e alle persone affidate alle sue cure. 2. A chi si deve restituire: si deve restituire a chi ha sofferto ingiustamente danno, badando anche qui di non fermarsi alla sola entità fisica del danneggiante; gli eredi infatti formano in qualche modo con lui una cosa sola e si possono dire veramente danneggiati da tutto ciò che danneggia il de cuius. 3. Che cosa si deve restituire: secondo i moralisti si deve riparare solo il danno preveduto e liberamente voluto; secondo le legislazioni civili invece si deve riparare tutto il danno che si è almeno colposamente provocato. In particolare quando si tratta di beni che si sono posseduti in buona fede e ancora rimangono, c'è l'obbligo di restituirli integralmente. Per l'acquisto dei frutti, il rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti, nonché le riparazioni, i miglioramenti si vedano gli artt. 1149-50 del Cod. civile (v. FRUTTI; SPES). 4. Come fare quando il danneggiato è ignoto o scomparso: i moralisti al primo punto rispondono che si debba dare ai poveri e alla Chiesa, per impedire l'arricchimento per fatto illecito e per riparare l'ingiuria arrecata alla società (B. H. Merkelbach, op. cit., II, n. 322). Contrastano però alcuni, non vedendo in base a quale diritto ciò sia comandato (Serafino da Loiano, op. cit., II, n. 106).Comunque si risolva la questione sarà bene insistere fortemente perché tali elargizioni siano fatte specialmente a vantaggio di quei membri della società che maggiormente soffrono. Ciò servirebbe, se non altro, a dare un effettivo contenuto alla volontà di r. e al desiderio di non arricchire senza motivo; nel tempo stesso permetterebbe di render veramente operante il senso della solidarietà umana. Quanto poi alle cose trovate valgono gli artt. 927-32 del Cod. civile II. (v. OCCUPAZIONE). 5. Quando non si può restituire integralmente, si restituisce quanto si può. È evidente infatti che l'impossibilità scusa
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dall’obbligo di r. come da qualsiasi altro obbligo, però nella misura in cui l’impossibilità esiste. Ciò significa che un’impossibilità temporanea scusa temporaneamente; un’impossibilità parziale scusa parzialmente. Un’applicazione frequente di tali principi fallimento (v.). 6. Se si è tenuti a compensare in qualche modo un danno non economico. I testi del Vecchio Testamento citati da principio sembrano suggerirlo. Il diritto romano non ammetteva, ad es., la traducibilità in denaro di una lesione fisica recata ad un cittadino, cum liburnum corpus aestimationem non recipiat. I moralisti non sono del tutto concordi. Billuart, p. es., sostiene che, essendo citati anche in questi casi un’ingiuria, più grave che la sottrazione di beni economici, si debba insistere per una r. nei modi possibili (De iure et iustitia, d. 10 art. 11, 1° ed. Lionese, t. VII, Lione 1864, pp. 268-69). S. Alfonso invece è di parere opposto, quia iustitia communitativa obligat ad restituendum iuxta aequalitatem damnii illati. Ubi autem restitutio facienda sit in genere diversa, nulla adest aequalitas, nec ulla erit umquam compensando damnii (Theol. moral., 1. 3, n. 627, ed. cit., II, p. 105, 3°). Nella legislazione italiana la questione fu decisa nel 1950 per il danno cagionato da reati e nel 1942 per il danno cagionato da altre cause. Infatti l’art. 185 del Cod. penal. del 1930 dice che «ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui»; e l’art. 2059 del Cod. civ. del 1942 asserisce che «il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». 7. Quanto poi al danno causato non ingiustamente, sembra necessario appellare alla concezione solidaristica del cristianesimo e distribuire equamente i pesi e i vantaggi: non si vede, in tali casi, perché addossare solo ad una parte tutto il danno, liberando completamente l’altra. Molto saggio è quindi l’art. 2045 del codice, già citato, nel quale si stabilisce che «quando chi ha compiuto il fatto danno vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta una indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice». 8. Si dispensati dall’obbligo della r., innanzi tutto quando l’obbligo propriamente non c’è, ossia quando manca un danno vero e proprio, o almeno un danno ingiusto, o almeno un rapporto di causalità vera e propria; poi quando c’è una impossibilità fisica o morale; però tale impossibilità scusa nella misura in cui veramente esiste e per il tempo in cui effettivamente c’è; infine scusa dall’obbligo della r. condonazione (v.) liberamente fatta dal danneggiato stesso o da chi ne tiene le veci. In tal caso il danneggiato rinuncia al suo diritto; né importa che lo faccia lecitamente o illecitamente: chi liberamente condona, effettivamente si spoglia del proprio diritto, anche se, facendo così, pecca.
È noto poi che i moralisti hanno affermato con forza l’obbligo della r., quando è violata la giustizia detta appunto commutativa; non l’hanno fatto con altrettanta forza, anzi comunemente lo negano, quando è violata la giustizia legale o distributiva (v. INGIUSTIZIA).
Insufficiente sviluppo ha avuto pure finora la questione del risarcimento del danno fra le nazioni. Il principio è la prassi di esigere dal vinto contributi diversi sono antichi quanto l’umanità. Spesso però fu fatto a titolo di vittoria e non di risarcimento di danni ingiustamente causati. In ogni caso è sempre stato il vincitore (che non è sempre necessariamente da identificarsi con chi ha ingiustamente sofferto danni) ad imporre al vinto l’obbligo del risarcimento, determinando l’entità e le forme. Così è avvenuto in seguito alle guerre napoleoniche; così è avvenuto nel Trattato di Francoforte nel 1871, in quello di Versailles dopo la prima guerra mondiale e in quelli che hanno chiuso il recente conflitto. Parecchio quindi rimane ancora da fare in materia di r. perché sia osservato il diritto e salva la giustizia. È chiaro a questo punto il senso del termine r. In esso si può indicare: a) l’atto con cui si ritorna ad un altro ciò che da lui si è avuto (p. es., r. di una somma avuta in prestito, di un oggetto avuto per un’occasione o un bisogno, ecc.); b) l’atto con cui si rende ad uno ciò che gli si è tolto (p. es., r. di un oggetto rubato); c) l’atto o gli atti con cui si ripone uno nella situazione ecc. che ci sarebbe se certi fatti non fossero successi. È questo ultimo il senso in cui si è preso il termine r.
Giovanni Battista Guzzetti