FRUTTI

FRUTTI. - Il concetto giuridico di f. è ben più vasto del concetto naturale e comune. Giuridica-mente f. è tutto ciò che la cosa produce naturalmente o in forza di un'attività umana.

I. NEL FRUTTO CIVILE

Si dà no di due categorie di f.: *f. naturali*, quelli che provengano direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, i parti degli animali, i prodotti dei boschi e delle miniere; *f. civili*, quelli che si ottengono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia, come gli interessi dei capitali, i canoni enfuretici, le rendite e i fitti (Cod. civ. it., art. 820).

I f. possono trovarsi in diversa situazione giuridica: ancora uniti alla cosa che li ha prodotti (p. es., la lana alle pecore), si dicono pendenti; staccati dalla cosa per forza naturale (le mele dall'albero) per opera di uomo (la lana tagliata alle pecore), si dicono separati; staccati naturalmente e passati in possesso di alcune, dicono percepiti. Se il distacco avviene a opera d'uomo, si ha contemporaneamente separazione e percezione. Perci-piendi sono detti i f. che si sarebbero potuti raccogliere e di fatto non si raccolsero. A seconda poi della loro attuale sussistenza o meno in natura, si hanno f. esistenti (*extantes*), e f. consumati (*consumpti*).

I f. costituiscono una categoria di beni accessori rispetto alla cosa principale che li produce. Prima della separazione, formano parte della cosa stessa e ne seguono la condizione giuridica. Si può tuttavia disporre come di cosa nobile futura (art. 820). Una volta separati acquistano valore commerciale per proprio conto.

I f. appartengono normalmente al proprietario della cosa che li ha prodotti: possono tuttavia appartenere anche ad altri, p. es., all'ente, all'usuario, all'usufru-tuario, al possessore di buona fede che detiene la cosa senza esserci il proprietario, all'erede apparente, ecc. (art. 820).

I f. fatto giuridico che determina in via ordinaria l'acquisto dei f. naturali è la separazione. L'acquisto dei f. civili, invece, è determinato dal fatto della maturazione giornaliera; questi si acquistano, cioè, di giorno in giorno, in ragione della durata del diritto (art. 820).

Così l'ente, che ha sui f. del fondo gli stessi di-riti del padrone, acquista i f. stessi con la separazione

(art. 959); così l'usuario e l'usufruttuario acquistano i livelli in base alla maturazione giornaliera, e i naturali con la separazione, senza bisogno di percezione: al termine quindi dell'usufrutto e dell'uso, nel riconsegnare la cosa essi potranno trattenere per sé tutti i f. naturali separati anche se non ancora percepiti. Gli uni e gli altri spettano loro per la durata del loro diritto. Qualora quindi l'inizio e la fine dell'usufrutto o dell'uso si verifichasse durante il periodo di produzione, talché proprietario e usufruttuario, il usuario, venissero a succedere nel godimento della cosa, l'insieme dei f. va ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (artt. 984, 1026); V. Uso; usufrutto.

Il possessore di buona fede, invece, che detiene la cosa senza essere rispettato, fa suoi i f. naturali e civili, rispettivamente separati e maturati, soltanto fino al giorno in cui fosse giudizialmente richiesto dal proprietario della restituzione della cosa: dal momento della domanda giudiziale egli dovrà restituire al proprietario non solo i f. percepiti, ma anche i percipienti che per sua negligenza avesse trascurato di percepire. Il possessore di mala fede risponde dei f. percepiti e percipienti anche prima della domanda giudiziale (artt. 1148); V. Possesso; possessore di buona fede.

Gli stessi principi, circa l'acquisto dei f. da parte del possessore di buona fede, vanno applicati pure all'erede apparente possessore in buona fede di beni ereditari (art. 535).

Per l'acquisto e divisione dei f. dotati in caso di scioglimento del matrimonio sono dettate norme speciali (artt. 108-109).

Il NEL DIRITTO CANONICO. - Il diritto canonico condivide con il diritto civile, ricevendoli dalla fonte comune del diritto romano, i principi dottrinali in materia di cose e di f. delle cose, e adotta, con gli stessi effetti, le medesime norme del diritto civile, purché queste non contrasstino con il diritto divino non si tratti di situazioni specifiche da esso stesso direttamente regolate (canon. 1529, 1508), come si verifica, p. es., per i f. del beneficio, delle fondazioni pia e della dote delle religiose.

I f. del beneficio spettano al beneficiario dal momento della presa di possesso. Egli ne gode e dispone liberamente, di pieno diritto, soltanto entro i limiti di quanto è necessario al suo onesto e decoroso sostentamento, restandogli l'obbligo di devolvere il superfluo ai poveri o alle cause pia (canon. 1472-73). A differenza dell'usufruttuario, egli acquista giorno per giorno, pro rata temporis, non solo i f. civili, ma anche i naturali, indipendentemente dalla separazione. Sulla base di questo principio vanno collocati e divisi i f., dedotte le passività, in caso di successione nel titolo beneficiale (can. 1480).

I f. del beneficio vacante, dedotte le spese e altre eventuali passività, vanno devoluti per metà ad aumento della dote beneficiaria e per l'altra metà alla chiesa o cappella in cui il beneficio è stato eretto (can. 1481).

Perdono i f. del beneficio gli scomunicati post sententiam (can. 2266), coloro che rifiutano di emettere la richiesta professione di fede (can. 2403), coloro che non ottemperano all'obbligo della residenza (canon. 2381 n. 1, 2168 § 1, 2170, 2172), i sospesi dal beneficio (can. 2280 § 2) e i signorati (can. 729, n. 2); V. BENEFICIO.

La distribuzione dei f. della fondazione pia deve essere tassativamente regolata dal vescovo nelle tavole di fondazione (can. 1545); V. FONDAZIONE PIA (CAUSA PIA).

I f. del diritto delle religose devono essere amministrati dalla superiora del monastero o dell'istituto, sotto la vigilanza dell'Ordinarie del luogo (can. 550). I f. già maturati restano al monastero o all'istituto qualora la religiosa no essa per sempre. In caso di passaggio ad altro istituto, questo godrà dei f. della dote fino dall'inizio del nuovo noviziato (can. 551).

BIBL.: P. Bonfante, Corso di diritto romano. La proprietà, I. Roma 1946, p. 155 sqq.; II, 1928, p. 125 sqq.; E. Pacifici-Mazzoni-G. Venzi, Istituzioni di diritto civile, IV, 1, Torino 1927, pp. 109 sqq.; 287 sqq.; G. Stocchiero, Il beneficio ecclesiastico e sede piena, Vicenza 1942, p. 254 sqq.; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 5a ed., Padova 1950, p. 335 sqq.

Zaccaria da San Mauro