FRUTTI. - Il concetto giuridico di f. è ben più vasto del concetto naturale e comune. Giuridicamente f. è tutto ciò che la cosa produce naturalmente o in forza di un'attività umana.
I. NEL DIRITTO CIVILE
Si danno due categorie di f.: f. naturali, quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, i parti degli animali, i prodotti dei boschi e delle miniere: f. civili, quelli che si ottengono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia, come gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite e i fitti (Cod. civ. it., art. 820).I f. possono trovarsi in diversa situazione giuridica: ancora uniti alla cosa che li ha prodotti (p. es., la lana alle pecore), si dicono pendenti; staccati dalla cosa per forza naturale (le male dall'albero) e per opera di uomo (la lana tagliata alle pecore), si dicono separati; staccati naturalmente e passati in possesso di alcuno, si dicono percepiti. Se il distacco avviene a opera d'uomo, si ha contemporaneamente separazione e percezione. Percipienti sono detti i f. che si sarebbero potuti raccogliere e di fatto non si raccolsero. A seconda poi della loro attuale sussistenza o meno in natura, si hanno f. esistenti (extantes), e f. consumati (consumpti).
I f. costituiscono una categoria di beni accessori rispetto alla cosa principale che li produce. Prima della separazione, formano parte della cosa stessa e ne seguono la condizione giuridica. Si può tuttavia disporre come di cosa nobile futura (art. 820). Una volta separati acquistano valore commerciale per proprio conto.
I f. appartengono normalmente al proprietario della cosa che li ha prodotti; possono tuttavia appartenere anche ad altri, p. es., all'enfiteuta, all'usuario, all'usufruttuario, al possessore di buona fede che detiene la cosa senza esserne il proprietario, all'erede apparente, ecc. (art. 821).
Il fatto giuridico che determina in via ordinaria l'acquisto dei f. naturali è la separazione. L'acquisto dei f. civili, invece, è determinato dal fatto della maturazione giornaliera; questi si acquistano, cioè, di giorno in giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821).
Così l'enfiteuta, che ha sui f. del fondo gli stessi diritti del padrone, acquista i f. stessi con la separazione
(art. 959); così l'usuario e l'usufruttuario acquistano i f. civili in base alla maturazione giornaliera, e i naturali con la separazione, senza bisogno di percezione: al termine quindi dell'usufrutto e dell'uso, nel riconsegnare la cosa essi potranno trattenere per sé tutti i f. naturali separati anche se non ancora percepiti. Gli uni e gli altri spettano loro per la durata del loro diritto. Qualora quindi l'inizio a la fine dell'usufrutto o dell'uso si verifichasse durante il periodo di produzione, talché proprietario e usufruttuario, a usuario, venissero e succedersi nel godimento della cosa, l'insieme dei f. va ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (art. 984, 1020); V. uso; usufrutto.
Il possessore di buona fede, invece, che detiene la cosa senza esserne il proprietario, fa suoi i f. naturali e civili, rispettivamente separati e maturati, soltanto fino al giorno in cui fosse giudizialmente richiesto dal proprietario della restituzione della cosa: dal momento della domanda giudiziale egli dovrà restituire al proprietario non solo i f. percepiti, ma anche i percipiendi che per sua negligenza avesse trascurato di percepire. Il possessore di mala fede risponde dei f. percepiti e percipiendi anche prima della domanda giudiziale (art. 1148); V. POSSESSO; POSSESSORE DI BUONA FEDE.
Gli stessi principi, circa l'acquisto dei f. da parte del possessore di buona fede, vanno applicati pure all'erede apparente possessore in buona fede di beni ereditari (art. 535).
Per l'acquisto e divisione dei f. dotali in caso di scioglimento del matrimonio sono dettate norme speciali (art. 198-99).
II. NEL DIRITTO CANONICO
Il diritto canonico condivide con il diritto civile, ricevendoli dalla fonte comune del diritto romano, i principi dottrinali in materia di cose e di f. delle cose, e adotta, con gli stessi effetti, le medesime norme del diritto civile, purché questo non contrastino con il diritto divino e non a tratti di situazioni specifiche da esso stesso direttamente regolate (cann. 1529, 1508), come si verifica, p. es., per i f. del beneficio, delle fondazioni pie e della dote delle religiose.I f. del beneficio spettano al beneficiario dal momento della presa di possesso. Egli ne gode e dispone liberamente, di pieno diritto, soltanto entro i limiti di quanto è necessario al suo onesto e decoroso sostentamento, restando l'obbligo di devolvere il superfluo ai poveri o alle cause pie (cann. 1472-73). A differenza dell'usufruttuario, egli acquista giorno per giorno, pro rata temporis, non solo i f. civili, ma anche i naturali, indipendentemente dalla separazione. Sulla base di questo principio vanno calcolati e divisi i f. dedotte le passività, in caso di successione nel titolo beneficiale (cann. 1480).
I f. del beneficio vacante, dedotte le spese e altre eventuali passività, vanno devoluti per metà ad aumento della dote beneficiaria e per l'altra metà alla chiesa o cappella in cui il beneficio è stato eretto (cann. 1481).
Perdono i f. del beneficio gli scomunicati post sententium (cann. 2266), coloro che rifiutano di emettere la richiesta professione di fede (cann. 2403), coloro che non ottemperano all'obbligo della residenza (cann. 2381 n. 1, 2168 § 1, 2170, 2172), i sospesi del beneficio (cann. 2280 § 2) e i sinonimi (cann. 729, n. 2); V. BENEFICIO.
La distribuzione dei f. della fondazione pia deve essere tassativamente regolata dal vescovo nelle tavole di fondazione (cann. 1545); V. FONDAZIONE PIA (CAUSA PIA).
I f. della dote delle religiose devono essere amministrati dalla superiore del monastero o dell'istituto, sotto la vigilanza dell'Ordinario del lungo (cann. 550). I f. già maturati restano al monastero o all'istituto qualora la religiosa ne esca per sempre. In caso di passaggio ad altro istituto, questo godrà dei f. della dote fino dall'inizio del nuovo noviziato (cann. 551).
Zaccaria da San Mauro