FRODE. -
I. Nozione
La parola f. (da fraus, inganno, furberia, malizia) significa in genere qualunque artificio o raggiro capace di indurre altri in errore.Il diritto romano primitivo, preoccupandosi solo del fatto esterno, usava tale termine per indicare semplicemente un pregiudizio, un torto o un danno recato ad altri prescindendo dall'intenzione di nuocere (cf. Legge delle dodici tavole, VIII, 21). Più tardi si cominciò a tenere conto anche dell'elemento psicologico, onde il vocabolo f. passò a denotare ogni maneggio adoperato per ingannare gli altri a propria utilità. E così nelle leggi, nei decreti, nelle glosse e nei testi di diritto la f. dolo (v.) divennero sinonimi, con la sola differenza che il dolo è termine generico e significa l'inganno operato sia a parole, sia a fatti, mentre la f. è termine specifico per indicare l'inganno mediante azioni (Stums. Theol., 2a-2a. q. 55, a. 5). In materia civile invece il dolo consiste nell'inganno le persone con cui si contrasta, la f. nel violare le leggi, ingannando i magistrati e le terze persone con la forma degli arti (Codice civile italiano, artt. 1439, 1344). Gli antichi giureconsulti distinguevano la f. esusibile e la f. cattiva. La prima, detta dolus bonus, o f. difensiva, consiste nell'usare destrezza e abilità contro la violenza o l'ingiustizia. È il caso di una specie di legittima difesa e delle cosiddette f. pie, alle quali ricorrevano gli enti ecclesiastici, privati della personalità giuridica dalle leggi civescive, prima del Concordato Lateranense. La seconda dolus malus, o f. offensiva e ingiusta, consiste nel fare ricorso a mezzi contrari all'onestà per ingannare gli altri a profitto proprio o di terzi. È la f. propriamente detta.
II. F. NEI CONTRATTI. - Per diritto naturale la f. non influisce sui contratti se non in quanto determinata l'errore; allora soltanto genera almeno l'obbligo di risarcire il danno. Se pertanto l'errore, determinato per f. di una delle due parti, è sostanziale, il contratto è invalido; se è accidentale e antecedente, il contratto, purché sia solubile, può essere rescisso, per sentenza di giudice, ad istanza della parte lesa; se l'errore accidentale e antecedente è stato determinato per f. di persona estranea, all'insaputa di entrambi i contraenti, il contratto, non essendosi verificata l'ingiuria di una parte contro l'altra, non è rescindibile. In ogni caso grava sull'autore della f. l'obbligo di riparare il danno a quello dei contraenti cui ingiustamente fosse stato recato. E ciò per il principio enunziato già nelle Decretali di Gregorio IX: Fraus et dolus alicui patrocinari non debent (16, X, 1, 3).
Il CIC dichiara espressamente nulli alcuni atti e contratti di speciale importanza determinati da f., come il voto nelle elezioni (cam. 169), la rinuncia agli uffici ecclesiastici (cam. 185), l'annissione al noviziato (cam. 542, 1°), la professione religiosa (cam. 572); contro la f. numerate azione o eccezione di: a) rescissione contro gli atti e i contratti rescindibili (cam. 103, 2, 168, 1°); b) nullità contro gli atti e i contratti nulli (cam. 169, 185, 542, 572, 1679); c) revoca contro le alienazioni illegittime di beni ecclesiastici (cam. 1534).
III. F. NELLE MERCI. - È la furbetta di cui si rende colpevole il commerciante che lede i diritti degli acquirenti fornendo loro merce in minore quantità mediante falsi pesi, o più scadente, o ripagandoli con falsa moneta. Così intesa la f. furto (v.) propriamente detto e sotto questa forma speciale è illecita perché riveste il carattere di furto e di menzogna insieme, dalla quale difficilmente ci si può guardare, essendo essa l'arma di cui si valgono gli astuti contro i semplici nelle relazioni più comuni e necessarie della vita sociale.
IV. F. DURANTE LA GUERRA. - È il ricorso a stratagemmi o a false imprese necessarie o utili alla vittoria. Nella guerra giusta è lecito ricorrere a simili mezzi, purché non contrastino né con il diritto naturale, né con i patti internazionali, né con il diritto delle genti. Si ritiene perciò consentito tutto ciò che è prevedibile, come la fuga simulata, la finta aggressione, l'uso di falsi segnali, l'individuare i piani dell'avversario, ecc.; non sono invece permessi i tradimenti, le violazioni dei patti in genere le. In nessun modo prevedibili, come bombardare le città dichiarate aperte, uccidere gli innocenti, carpire i segreti con mezzi violenti e ingiusti, avvelenare le acque potabili, ecc.
V. LEGGE. - Oltre le f. contro le persone contro la giustizia, i moralisti, come gli antichi giuristi e i legisti di diverse nazioni moderne, considerano che il caso di f. contro la legge. Ciò si verifica quando si compiono azioni con il preciso scopo o di sottrarsi al danno della legge o almeno di materni nella condizione di non poterla osservare. Così, p. es., si dice che agisce in frudem legis chi, avendo commesso peccati riservati nella sua diocesi, si reca altrove per sfuggire alla legge della riserva; o chi, per potersi dichiarare dispensato dalla legge del digiuno in un giorno in cui essa vige, compie senza motivo un lavoro che da sé vale a scusare dal digiuno. Nel primo caso non c'è nulla di male perché la legge obbliga finché si rimane a lei soggetti, e d'altra parte non proibisce di sottrarsi al suo dominio (cam. 900, 3°). Nel secondo caso, invece si commette una vera trasgressione perché s'intende esplicitamente violare le legge, mentre si rimane ad essa soggetti. Altro è agire per cessare di essere sotto la legge e altro è mettersi di proposito nell'impossibilità di osservarla.