FUNZIONI SACRE. -
I. NOZIONE
Le f. s. (funzione, da fungor, cioè esercizio, esecuzione) sono le funzioni della potestà di Ordine, che per istituzione di Cristo o della Chiesa sono ordinate al culto divino e che si possono compiere dai soli chierici. Per quanto il CIC parli di f. s. nei ll. II, III e IVsenza precisarne il concetto (cann. 484 § 1, 1191-2271 § 2), e per quanto tra gli autori manchi l'accordo per un'univoca accezione del termine, la definizione sopra data pare la più accettabile, in quanto è tratta dal can. 2256 dello stesso CIC, dove si parla di «divini uffici», che dal testo e contesto pare non possano significare altro che f. s., atteso anche il confronto con i cann. 1165 § 1, 1173, 1193, 2259 § 1, 2275 n. 1. D'anno più che la terminologia del CIC non è in proposito univoca. Le f. s., oltre che con il loro nome, sono anche dette funzioni ecclesiastiche (cann. 717 § 1, 1195 § 1, 1544); a volte funzioni semplicemente (can. 716 § 1) o riti ecclesiastici (can. 1171) o riti sacri (cann. 2270 § 1, 2271 n. 1). D'altra parte però il termine «divini uffici» viene preso a volte in senso più ristretto ad indicare una determinata f. s., cioè la recita corale delle ore canoniche (cann. 413-14), sia nei Capitoli (cann. 413-414), sia nelle comunità religiose che hanno l'obbligo del Coro (can. 618). Occorre quindi evitare confusioni, attesa l'instabilità della terminologia. Inoltre giova pure osservare che la recita del Divino Ufficio non è più f. s., quando è fatta privatamente, come avviene nella recita extra-corale da parte dei chierici ordinati in sacris o dei beneficiati (cann. 155, 1475) o da parte del religioso di professione solenne, che non ha assistito alla recita corale (can. 610).
II. DIVISIONI
Le f. s. possono essere: 1) Liturgiche ad extra-liturgiche: le prime sono il complesso degli atti di culto regolati in maniera ufficiale dalla Chiesa; le altre abbracciano maniere di svolgere il culto pubblico fuori dall'ordinamento liturgico, per quanto sempre sotto l'egida e le disposizioni della Chiesa.2) Ordinarie o straordinarie: alle prime appartengono quelle che si compiono o almeno si possono compiere più volte nell'anno liturgico (e sono tali le maggior parte delle f. s.): alle seconde quelle che si possono compiere solo una volta all'anno (p. es., le f. s. degli ultimi tre giorni della Settimana Santa, la benedizione delle Palme, ecc.).
3) Solenni o semplici, se sono compiute con il massimo splendore rituale o minimo.
4) Riservate e non-riservate, in quanto possono essere compiute da ministri qualificati o da tutti i ministri del culto a norma delle leggi liturgiche. Queste si possono dividere in: a) pontificali e non pontificali, se sono riservate a prelati maggiori o possono essere compiute anche dagli altri ministri del culto (diverse consacrazioni, benedizioni, ecc.); b) parrocchiali e non parrocchiali, se riservate al parroco (can. 462) o se possono essere compiute anche in chiese non parrocchiali dai non parroci senza bisogno di aver permesso specifico (cann. 481, 482). Sono in concreto f. s. liturgiche: la Messa, solenne o privata, la recita corale delle Ore Canoniche, la confezione e amministrazione dei Sacramenti. Sono f. s. extraliturgiche: la confezione solenne dei Sacramentali (benedizioni ecclesiastiche, esorciami dai ministri deputati, benedizioni papali, benedizione apostolica «in articulo mortis», benedizione dell'abate, dell'abbadessa, benedizione e consacrazione delle vergini, benedizione del luogo sacro, benedizione e imposizione della prima pietra della chiesa da edificarsi, consacrazione o benedizione della chiesa, consacrazione dell'altare; benedizione dell'oratorio e del cimitero, riconciliazione della chiesa ed oratorio, consacrazione e benedizione delle campane, consacrazione del calice e patena, benedizione degli arredi sacri, delle candele nella Purificazione, benedizione e imposizione delle Ceneri nel primo giorno della Quaresima, benedizione delle Palme, funzioni dei Giovedì, Venerdì e Sabato Santo, coronazione solenne dell'Immagine di Gesù e della Vergine, solennità del sinodo diocesano, del concilio provinciale e plenario o ecumenico, processioni, novene e tridui solenni, benedizione delle case, della donna dopo il parto, esposizione del S.mo Sacramento, esequie di adulti o bambini, pratica dei nove venerdì ecc. In merito
alla riserva, alcune f. s. sono sottratte per loro natura ai ministri inferiori, così la consacrazione di un vescovo non può essere fatta se non da un altro vescovo. Altre sono sottratte per diritto positivo e riservate ad alcuni ministri di culto a preferenza di altri. Così la consacrazione del vescovo è riservata al Papa (cann. 953) e non può essere fatta da altri senza il suo mandato; la consacrazione delle chiese a degli altari è riservata come rito valido ai vescovi, ed agli abati a prelati nullus (can. 323 § 2, 239 § 1), come rito lecito ai vescovi, abati o prelati nullus. Ordinari del luogo, fatta eccezione delle chiese titolari cardinalizie e degli altari delle medesime (can. 1155); il conferimento della tonsura ed Ordini minori è riservato, oltre che al vescovo, ai cardinali ed agli abati o prelati nullus (can. 239 § 1, 22; 323 § 2, 964, 1°). Alcune f. s. sono riservate al Capitolo cattedrale e nel Capitolo stesso il ministro deve essere scelto secondo un certo ordine (can. 397 nn. 1-3, 462 n. 7), altre sono riservate a norma del can. 426 al parroco (Battesimo solenne, Comunione portata pubblicamente agli infermi nella parrocchia e vistiocce gli infermi, Estrema Unzione, annunziare la S. Ordinazione e i matrimoni (cann. 998 § 1, 1022 sgg.), assistere e benedire i Matrimoni (cann. 1094, 1108 sgg.), celebrare le esequie a norma del can. 1216 (cf. tuttavia il can. 1218), benedire le case nel Sabato Santo o in altro tempo stabilito della consuetudine, benedire il fonte battesimale, importire benedizioni fuori della Chiesa con pompa e solennità, condurre processioni fuori della chiesa con solennità, salvi i diritti del Capitolo, dei regolari (cann. 1291, 1295) le consuetudini a i privilegi (v. meglio allo singolo voc). Per diritto particolare anche la prima Comunione dei fanciulli può essere f. s. riservata al parroco, e così la benedizione delle donne dopo il parto. Quando le f. s. sono così riservate non possono essere compiute nelle altre chiese (can. 481); altrimenti il loro esercizio è libero a norma delle leggi liturgiche (così tridui, novene solenni ecc.; can. 482), purché non intedcino il ministero parrocchiale (can. 716 § 1, 609 § 1) o in casi speciali l'autorità competente non abbia ordinato altrimenti o si tratti di privilegi e «fura quesita» di una chiesa locale o di religiosi o associazioni ecclesiastiche riguardo ad una funzione in oggetto.
III. TEMPO E LUOGO DELLE F. S. - Le f. s. devono essere svolte nel tempo prescritto, salvo che sia lasciata libertà o dipendano dalle circostanze di altri atti, anche profani. Alcune f. s. possono essere svolte in qualsiasi tempo della giornata e della notte, altre in un tempo ben determinato del giorno, altre in periodi o cicli dell'anno liturgico. L'Ordinario del luogo per una giusta causa può definire anche l'orario delle f. s. (can. 1171).
Il tempo, com'è noto, può essere computato: naturalmente, civilmente e liturgicamente. In rapporto alle f. s. interessa direttamente l'ultima specie di tempo, ma indirettamente anche la computazione canonica e civile del tempo ha la sua importanza. Così, è da tener presente che nella celebrazione privata della Messa, recita privata delle Ore Canoniche, Comunione, si può seguire il tempo locale, sia vero che medio o legale, sia regionale che straordinario; negli altri casi bisogna seguire il tempo comune del luogo. Quindi nelle f. s. solenni (Messa solenne, conventuale, Ore Canoniche, Vespri solenni, ecc.) si deve seguire il tempo comunemente usato nel luogo della f. s. (can. 33 § 1).
Le f. s. hanno il loro naturale luogo per lo svolgimento nel luogo sacro, ed anzi alcune, fatte sempre le dovute eccezioni, hanno determinazioni più particolari riguardo al luogo, così: per il Battesimo (can. 773), per la Comunione (can. 869), per la Confessione (cann. 908-910), per la Cresima (can. 791-792), per la celebrazione del Matrimonio (can. 1109), per la celebrazione della S. Messa (cann. 822, 823), per il conferimento degli Ordini (cann. 1008, 1109).
Le maggiori restrizioni si hanno per la celebrazione di f. s. nell'Oratorio privato (can. 1195 § 1). Fatta eccezione della Messa, le altre f. s. non vi si possono normalmente celebrare.
Torino 1939; L. Eisenhofer, Compendio di liturgia, ivi 1940 pp. 191-200; E. F. Regatillo, Funciones parroquiales, in Saterrae, 30 (1942), pp. 602-24; B. M. Kelly, The functions reserved to pastors, Washington 1947. Giuseppe Sima