DOLO. - La voce d. viene usata in diritto in due significati diversi: come vizio del volere negli atti giuridici, o come elemento soggettivo degli atti illeciti, DELITTO (v.).
I. Nel primo significato il d. (detto più propriamente *dolus malus*, in contrapposto al *dolus bonus*) consiste in raggiri, manovre o artifici, usati per ingannare taluno in modo da indurlo a compiere un atto giuridico che, se non fosse stato ingannato, egli non avrebbe compiuto (*dolus causam dantis*), o avrebbe compiuto solo a condizioni più vantaggiose (*dolus incidens*).
Esso costituisce, insieme con l'errore e la violenza, uno dei tre fondamentali vizi del volere, che possono produrre la nullità o l'annullabilità di un atto giuridico. In realtà si può anche considerare come una sottospecie dell'errore, qualificata dalla circostanza che l'errore è cagionato dall'inganno altrui; e difatti i principi e le norme relative al d. vengono in considerazione soprattutto nei casi in cui l'errore da esso derivante non è tale da invalidare di per sé solo (cioè indipendentemente dal fatto di esser frutto del d. altrui) l'atto giuridico.
L'atto compiuto per d. altrui generalmente non è nullo, bensì soltanto annullabile (v. NULLITÀ): cioè chi è stato ingannato o i suoi eredi (e, per taluni atti, qualunque interessato) possono, entro un certo termine (in diritto italiano, un quinquennio); il diritto canonico rinvia al diritto civile) dalla scoperta del d. chiedere all'autorità giudiziaria che l'atto venga annullato. Ciò però vale solo se si tratta di d. causam dantis, tale cioè che, se non vi fosse stato il d., l'atto non sarebbe stato compiuto; se invece si tratta di d. incidens, l'atto è valido, fermo restando l'obbligo dell'autore del d. di risarcire i danni (CIC, cann. 103 § 2 e 1684-85; Codice civile italiano artt. 624, 1439-46). Nei casi in cui l'autore di un atto potrebbe chiederne l'annullamento per d. (ossia ha, come si dice, l'azione di d.), può anche eccepire il d. (ha cioè l'eccezione di d.) qualora venga citato in giudizio perché esegua gli obblighi derivanti gli dattori (così espressamente il can. 1686).
È poi da notare che la legge civile generalmente negli atti giuridici bilaterali (v. ATTO GIURIDICO), non dà alcuna rilevanza al d. se non quando esso è usato da uno dei due contraenti a danno dell'altro, ovvero se, pur essendo usato da un terzo estraneo, esso era noto al contraente che se ne avvantaggia (cf. art. 1439 del Codice civile italiano).
Ai principi sopra esposti talvolta la legge deroga relativamente ad alcune specie di atti giuridici. La deroga può aversi in due modi diversi: o nel senso di considerare nulli, e non soltanto annullabili, gli atti viziati da d. (ma ciò non avviene quasi mai), ovvero nel senso di considerarli del tutto validi (cioè neppure annullabili). Un esempio importantissimo di questa seconda deroga, si ha nel diritto canonico e in quasi tutte le legislazioni
civili per quanto riguarda il matrimonio: in esso infatti il d., anche se è usato da uno dei contraenti a danno dell'altro, non influisce sulla validità dell'atto; solo l'errore derivante dal d. può esser causa di nullità (per le leggi civili, anche di annullabilità) del matrimonio, ma purché sia tale che, indipendentemente dal d., avrebbe di per sé prodotto tale invalidità (v. ERRORE).
2. In materia di atti illeciti, si parla di d., in contrapposto a colpa (v.), quando l'autore di un atto illecito ha agito con l'intenzione di produrre il danno o il pericolo in cui consiste l'illecito.
Fuori del campo del diritto penale gli atti illeciti sono presi in considerazione soprattutto agli effetti dell'obbligo, che da essi deriva, di risarcire il danno. E poiché tale obbligo sussiste, tanto se l'atto illecito è commesso con d., quanto se commesso soltanto con colpa in senso stretto, la distinzione tra d. e colpa non ha grande importanza: si può dire che essa ha rilevanza solo a questo effetto, che, quando due persone stipulano fra loro un patto che esoneri una di esse dall'obbligo di risarcire i danni che essa cagioni all'altra, tale patto, se stipulato prima che l'atto illecito sia compiuto, è nullo in quanto concerna i danni cagionati per d., ossia è nullo il cosiddetto pactum de dolo non praestando (e nel diritto moderno, sulla base, del resto, del diritto romano, al d. è equiparata la colpa grave).
La distinzione fra d. e colpa ha invece grandissima importanza in diritto penale poiché molti fatti costituiscono delitto solo se commessi con d. (v. DELITTO). Per la parte morale V. FRODE.