ERRORE

ERRORE. - Dal lat. errare, divagare, aviarsi, è, in senso largo, l'allontanamento dalla verità nel pensiero e nell'azione; in senso proprio e ristretto alla conoscenza, è un giudizio, o affermazione oggettivamente falsa. Accettando la definizione della verità come «conformità fra il pensiero e l'essere» e, è quindi l'affermazione o la negazione mentale positivamente difforme dalla realtà. Da questo senso originario soggettivo è derivato quello oggettivo per cui e. vale talora come sinonimo di proposizione falsa: così si parla, ad es., di e. contenuti in una dottrina, in un sistema. Come affermazione mentale positivamente difforme dalla realtà, l'e., in senso proprio, va essenzialmente distinto dall'e. puramente negativo con cui si suole indicare la semplice inadeguatezza e incommenaurabilità della conoscenza umana con il reale.

Il problema dell'e., per la sua connessione con quello della verità e per le imbarazzanti sporie cui sembra dare luogo, è stato fin dall'antichità oggetto di interesse e di indagine da parte della filosofia. Protagonata, in base al principio soggettivistico («l'uomo è misura di tutte le cose», Theaet., 152 A), negava la realtà dell'e. (Euthyd., 286 C). Platone, che considerò ampiamente il problema, mettendone in luce le difficoltà, pur affermando l'e. consistere nel giudizio, in quanto questo può riunire due nozioni che vanno distinte, non pervenne tuttavia a una determinazione adeguata delle cause dell'e., la cui spiegazione veniva resa più ardua dalla teoria della conoscenza come reminiscenza intuitiva delle idee. Questa indeterminazione quanto alla genesi e alle cause dell'assenso erroneo resta in Aristotele, il quale suole considerare il giudizio più come oggettiva composizione di concetti che non come atto mentale sintetico-percettivo. Comunque, Aristotele stabilisce il principio fondamentale che il vero e il falso si trovano soltanto nella proposizione, in quanto questa è affermazione conforme o difforme dalla realtà, e quindi nel pensiero che la esprime (cf. Met., IV, 7, 1011 b 25). Inoltre Aristotele pone in rilievo le illusioni dei sensi e accenna pure all'influsso che sul retto giudi-

ERRICO, GAETANO, venerabile - Ritratto del ven. G. E., di R. Spand, conservato nella Casa Madre di Secondigliano.

zio esercitano la volontà e il temperamento. Il volontarismo nel problema dell'e., un volontarismo assai complesso, in quanto si connette con la questione del peccato originale e delle sue conseguenze, si accentua in s. Agostino: l'e., «falsi pro vero approbatio» (Contra Acad., I, 4, 11), non è a carico dell'intelligenza; questa, illuminata dalla luce divina, per sé non cadrebbe nell'e., se la volontà male inclinata e le impressioni sensibili non impedissero all'anima la pura visione della verità (cf. De Gen. ad litt., XII, 14, 29; De vera rel., 33, 62). S. Tommaso, posta la netta distinzione fra ignoranza ed e., riprende la definizione agostiniana (De malo, q. 3, a. 7), e afferma con Aristotele l'e. non trovarsi nella semplice percezione intellettiva (simplex apprehensio) ma soltanto nel giudizio (Sum. Theol., 1ª, q. 17, a. 3), dipendentemente dalle illusioni della conoscenza sensibile (De verit., q. 1, a. 11). Inoltre la dottrina dell'Angelico sull'assenso come atto formalmente intellettivo, e il potere determinante riconosciuto alla volontà quando manchi la intrinseca evidenza dell'oggetto (Sum. Theol., 1ª-2ª, q. 17, a. 6), conduce alla concezione dell'e. come assenso ad una proposizione non evidente, determinato dall'influsso della volontà sull'intelligenza.

Nella filosofia moderna è nota la posizione rigidamente volontaristica di Cartesio: affermato l'assenso come atto essenzialmente volitivo, l'e. vien tutto addossato alla volontà, che, più ampia ed estesa dell'intelletto, oltrepassa nell'assenso i limiti della percezione intellettiva (Med., IV, trad. it., di A. Tilgher, I, Bari 1928, pp. 124-133; cf. Princ. philos., I, 33). Bacone (v.) nel Novum organum (I, 39 agg.) fa un accurato esame delle cause dell'e., riducendolo agli innumerevoli pregiudizi e propensioni psicologiche (idolo), che turbano e impediscono la oggettività del giudizio. Spinoza concepisce l'e. in senso puramente negativo, come difetto e limite nella conoscenza (Eth., II, 35). In Kant il problema si acuisce per la particolare concezione soggettivistica della verità, inerente

al suo sistema: affermata la verità come accordo dell'atto conoscitivo con le leggi del pensiero, l'autore del criticismo asserisce non essere, per sé, possibile l'e. né nell'intelletto né nel senso; esso, che si ritrova solo nel giudizio, proviene dall'influsso inavvertito della sensibilità sull'intelletto, per cui i principi soggettivi del giudizio si mescolano ai principi oggettivi (cf. Critica d. ragion pura, trad. II. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, I, Bari 1940, pp. 277-78).

Nell'idealismo assoluto postkantiano, negata la realtà come posizione trascendente cui il pensiero debba conformarsi, si diviene logicamente alla negazione dell'e. nel suo significato classico di conoscenza difforme dalla realtà. In Gentile, l'e., come atto positivo dello spirito, è impossibile: il concetto, in quanto si realizza nel suo eterno processo autocreativo è necessariamente vero: tuttavia, in quanto in questo suo diviene processo il concetto ha per suo momento essenziale la propria negazione, esso involge perennemente l'e. come suo non essere, eternamente superato nell'atto. Quindi non «e. e verità, bensì e. nella verità» (Teoria gen. dello spirito, 5ª ed., Firenze 1938, pp. 233-37).

Il problema dell'e., accettando questo nel suo valore tradizionale - la specifica posizione dell'idealismo condivide le sorti dei principi generali del sistema - presenta due questioni principali verso cui s'è anche generalmente polarizzata l'indagine storica: a) in quali momenti della conoscenza esso si realizzi; b) quali siano le cause per cui esso si rende possibile e intelligibile. Quanto alla sede dell'e., esso, propriamente, non si ritrova nelle forme di conoscenza essenzialmente passive, quale è la pura sensazione e la semplice percezione intellettiva. I sensi non vanno, in senso proprio, soggetti ad e. nell'apprensione del loro oggetto: non nel senso che sempre riferiscono o debbano necessariamente riferire la realtà materiale come è in sé, bensì in quanto l'oggetto esterno è sempre dato ad essi quale necessariamente si determina nel rapporto fra le sue condizioni oggettive e la struttura soggettiva del senso; e ciò tanto nei casi normali che in quelli anormali. Lo stesso vale, analogamente, per la semplice apprensione intellettiva, se si concede che essa possa psicologicamente realizzarsi senza un giudizio, almeno implicito. L'e. è possibile soltanto là dove interviene una valutazione spontanea e attiva da parte del soggetto conoscente, ossia un giudizio, sia iniziale e concreto (tale è, in certo senso, ogni percezione e complessa costruzione soggettiva della sensibilità), sia, principalmente, concettuale e puro (il giudizio, in senso proprio, dell'intelligenza).

La possibilità dell'e. in questi momenti della conoscenza umana si può agevolmente intendere, qualora si tenga presente la natura del giudizio e i vari fattori psicologici che esso implica. Il giudizio infatti, pur essendo formalmente un atto del pensiero, riveste tuttavia molto spesso i caratteri di una funzione psicologica integrale in cui sono impegnati i vari coefficienti psichici costitutivi della personalità. Nella scelta e valutazione dei dati oggettivi per la sintesi assertiva l'uomo porta il suo temperamento, il suo carattere, le sue abitudini, inclinazioni, tendenze, pregiudizi, passioni, e tutte le particolari condizioni di mentalità e cultura, in cui s'è venuto gradatamente formando il suo spirito. Se a ciò si aggiungano le varie illusioni provenienti dalla sensibilità (sensi esterni, fantasia, memoria), i limiti dell'esperienza e la essenziale inadeguatezza della conoscenza umana, radice metafisica ultima della possibilità dell'e., non è difficile comprendere come il giudizio possa frequentemente non corrispondere all'oggettivo es-

sere delle cose. L'insieme dei fattori enumerati contribuisce infatti, da una parte, al presentarsi dell'oggetto sotto un aspetto inadeguato e talvolta illusorio, o dall'altra a polarizzare la percezione intellettiva in un senso più o meno parziale e insufficiente del reale, ostacolando lo sguardo libero e integrale del pensiero. E ciò tanto più frequentemente quanto più la verità è complessa, e interferisce con le tendenze, esigenze e impegni della persona e della vita.

Circa le parti della volontà nell'e. non sembra accettabile la dottrina che fa il volere direttamente responsabile del giudizio erroneo, attribuendo alla libera volontà il potere di determinare l'assenso oltre i limiti consentiti dalle ragioni di ordine conoscitivo presenti al pensiero. Infatti, dato anche che tale influsso della volontà sia possibile, in questo caso resterebbe nel pensiero la coscienza della possibilità dell'e. e quindi, perciò stesso, l'e., come atteggiamento assolutamente negativo dello spirito, cadrebbe: non si è nell'e. quando si è coscienti che la propria affermazione può essere errata. L'influsso diretto della volontà, se c'è nell'e., esige, dalla natura stessa di questo, di essere inavvertito e inconscio. La volontà tuttavia, come fattore fondamentale della personalità, conserva nell'e. un largo influsso indiretto, in quanto, con le generali condizioni morali che realizza nella persona umana, e con le particolari determinazioni all'azione, predispone, in senso positivo o negativo, l'intelletto alla conoscenza del vero. Per questo, l'e., come qualunque altra espressione dell'attività umana, resta talora, ma solo in senso causale, volontario, e quindi anche, nella misura della moralità e libertà delle condizioni remote che l'hanno determinato, imputabile.

BBL.: V. BROUGHTON, RICHARD, De l'erreur, 5ª ed., Parigi 1897; M. D. Roland-Gostelin, La théorie thomiste de l'erreur, in Mélançes thomistes, 3 (1923), pp. 253-74; J. Henri, L'imputabilité de l'erreur d'après St Thomas, in Revue néo-soci., 27 (1925), pp. 225-42; J. De Tonquédec, La critique de la connaissance, Parigi 1929, pp. 208-18; A. Levi, Il problema dell'e. nella filosofia dell'inmananza, in Archivio di fine, 8 (1932), pp. 17-27; L. W. Keeler, The problem of error from Plato to Kant, Roma 1934; B. Schwarz, Der Irrtum in der Philosophie, Münster 1934; A. Brunner, La connaissance humaine, Parigi 1943, passim (v. ind., p. 426); A. Gusto, L'io e la ragione, Brescia 1947, pp. 54-60. Ugo Viglino

NEL DIRITTO. - La divergenze e i contrasti che si avvertono in filosofia intorno al concetto e alla definizione dell'e., praticamente non spostano i termini con i quali il fenomeno va considerato sotto l'aspetto giuridico, dove il problema - volto essenzialmente alla valutazione degli effetti dell'e. sugli atti umani - si imposta soprattutto in relazione alle disposizioni positive dei vari ordinamenti giuridici. Giuridicamente per e. s'intende un falso giudizio o rappresentazione, cioè un giudizio o rappresentazione che non corrispondono alla realtà. Partendo da questa definizione - riproducente in sostanza quella più sintetica per cui l'e. è «la discordanza fra la conoscenza e la realtà», possiamo, prescindendo da ogni diversa concezione filosofica, vedere sul piano concreto del diritto quale influenza l'e. eserciti sulle azioni dell'uomo, operante sia nella formazione di un negozio giuridico, sia nell'attività produttiva di un reato. L'e. viene infatti preso in considerazione dal diritto in quanto esso determina la formazione o la dichiarazione di una volontà che non si sarebbe formata o dichiarata senza il falso giudizio o la falsa rappresentazione della realtà in cui è consistito l'e.

Si auole comprendere nel concetto giuridico di e. anche l'ignoranza; ma sembra più esatto dire che, pur trattandosi di concetti per sé stessi ben distinti (in quanto

l'e. è una discordanza positiva fra il pensiero o la conoscenza e il suo oggetto, mentre l'ignoranza non è che una discordanza negativa, o in altre parole l'uno è conoscenza inesatta, l'altra è mancanza di conoscenza), tale distinzione giuridicamente è irrilevante, poiché in ordine alle azioni delle quali soltanto il diritto si occupa, l'ignoranza può esercitare una influenza sulla volontà solo in quanto vi sia connesso un e. E ciò perché, come spiega bene a. Tommaso, « actus voluntatis praesupponit aestimationem sive iudicium de aliquo in quod fertur: unde si est ibi ignorantia, oportet ibi esse errorem » (Sum. Theol., 3ª, q. 51, a. 1 ad 1).

La dottrina distingue l'e. nei negozi giuridici sotto diversi punti di vista. Mentre ha perso importanza la distinzione tradizionale tra e. di diritto ed e. di fatto, in ordine alla quale il principio generale della irrilevanza dell'e. di diritto (in omaggio al principio ignorantia iuris neminem excusat) cessa di avere efficacia nei casi in cui si considera il fatto in sé della devinta conoscenza, resta fondamentale quella fra e. proprio ed e. improprio. L'e. proprio è quello che è per sé solo causa efficiente del vizio del negozio, in quanto, presupposta la sussistenza di tutti gli elementi essenziali dell'atto, esso vizia il consenso, e per tale motivo, in date condizioni, rende annullabile l'atto stesso, dando così all'errante il diritto di impugnarne la validità. L'e. improprio è invece quello che cade sopra un elemento essenziale del negozio: ad es., sull'esistenza dell'oggetto (vendo una nave, ignorando che è perita in naufragio), o sulla sua identità (vendo il fondo A mentre il compratore intende acquistare il fondo B), o sulla natura giuridica dell'atto (dò una somma a titolo di mutuo a Caio che la riceve come donazione). Nel primo caso la vendita è inesistente, perché manca l'oggetto; negli altri due si ha mancanza totale di consenso, e perciò anche qui inesistenza dell'atto. È ovvio che in tutte queste ipotesi l'e. non è la causa efficiente dell'inesistenza del negozio, ma solo la causa occasionale.

Altra distinzione più recente, e solo in parte corrispondente a quella ora enunciata, è quella fra e. motivo od accidentale, o e. vizio (erreur-nullità), ed e. essenziale od ostativo (erreur-obstacle). Il primo è quello che cade sui motivi determinanti la volizione e vizia la volontà in quanto influisce sui motivi di questa; il secondo quello che determina una dichiarazione diversa dalla volontà, per cui si dichiara di volere ciò che in effetti non si vuole. Si è fatta anche la distinzione fra e. caucum dunc (che cade sulla esistenza delle premesse giuridicamente necessarie degli atti ed è causa occasionale e non efficiente della nullità) ed e. incident (l'e. di fatto che cade sull'oggetto diretto dell'atto giuridico, cioè sull'atto considerato nei suoi elementi costitutivi); tra e. seusabile e inescusabile, ecc.; ma ovviamente l'utilità pratica di tutte queste classificazioni, a parte il valore sistematico, è subordinata alle norme dei singoli ordinamenti positivi, ai quali, come diceramo, lo studio giuridico dal fenomeno va riferito.

Negli ordinamenti legislativi dei diversi Stati l'e. è variamente considerato, sia nel campo civilistico, in ordine alla sua influenza nei vari negozi giuridici, sia in quello penale, e costituisce uno dei temi più delicati a discussi della giurisprudenza. Nel diritto della Chiesa poi, la disciplina relativa all'e. presenta particolare interesse per l'importanza che nel diritto canonico assume, anche in relazione alla teologia morale, la considerazione dell'elemento volontaristico. (v. IGNORANZA).

Per la valutazione dell'e. e dell'ignoranza (qui praticamente equiparati) in rapporto all'attività dei soggetti nella sfera giuridica, il diritto canonico pone anzitutto alcune norme fondamentali. In queste il legislatore, dopo aver stabilito che nessuna ignoranza delle leggi irritanti o inabilitanti esime in via ordinaria dalla loro applicazione (can. 16), ai fini di valutare dal punto di vista etico lo stato d'animo del soggetto, adotta le seguenti presunzioni legali: l'ignoranza o l'e. intorno alla legge o alla pena non si presume, e così pure sul fatto proprio o sul fatto notorio altrui; si presume invece se si tratta di fatto

altrui non notorio. È ammessa in ogni caso la prova contraria (can. 16 § 2).

Considerando poi in particolare le perturbazioni della volontà o dell'intelletto quanto agli effetti loro sugli atti giuridici, vale in materia la regola generale che l'e. il quale versi sulla sostanza dell'atto o ricada su una condizione sine qua non invalida giuridicamente l'atto stesso, tranne disposizioni peculiari di legge in diverso senso. Però nei contratti l'e. può dar luogo ad azione rescissoria a sensi di legge (can. 102). In altre parole nulli sono gli atti compiuti per e. vertente sulla sostanza dell'atto o su una condizione essenziale, e cioè tanto per e. sul negozio quanto per e. sui motivi, purché sia tale da aver determinato la volontà. Invece sono validi, ma annullabili, i contratti stipulati per e. la cui rescindibilità venga stabilita sia dal diritto canonico (come nel caso di lesione ultra dimidium: can. 1682 § 2) sia dal diritto civile territoriale (cf. can. 1529).

Una particolare disciplina regola la materia dell'e. nel Matrimonio, che forma oggetto di un gruppo di norme (cann. 1082-85) indipendenti dai principi generali sopra esposti. Nella valutazione dell'e. nel processo di formazione e di determinazione della volontà matrimoniale ha ancora precisa rilevanza la distinzione fra e. di diritto ed e. di fatto.

Il primo allora soltanto è causa di invalidità del Matrimonio quando cada sulla essenza del contratto-Sacramento; si richiede cioè per la validità di questo che i contraenti non ignorino almeno (ma dopo la pubertà tale ignoranza non si presume) che il Matrimonio è una società permanente tra l'uomo e la donna per la procreazione dei figli. Invece l'e. di diritto intorno all'unità o all'indissolubilità del Matrimonio, o alla sua dignità sacramentale, anche se dia causa al contratto, non costituisce, secondo il diritto canonico, un vizio del consenso matrimoniale. Principio questo di intuitiva importanza per la validità del Matrimonio degli infedeli e acattolici. Così pure non esclude il consenso matrimoniale l'e. di diritto costituito dalla opinione della nullità del Matrimonio (ad es., l'erronea credenza dell'esistenza di un impedimento dirimente), come del resto non esclude il consenso la scienza della effettiva nullità.

L'e. di fatto può cadere sulla identità fisica della persona o sulle qualità di essa. L'e. sulla identità fisica, dove si ha propriamente una discordanza fra la manifestazione di volontà e la volontà reale (vi si vedrebbe una ipotesi tipica del caso di e. ostativo) e quindi un assoluto difetto di consenso, rende invalido il Matrimonio. Invece l'e. sulla qualità della persona per regola generale non influisca sulla validità del Matrimonio anche se abbia dato causa al contratto, salvo che si tratti: a) di e. su qualità che ridondi in e. di persona, vale a dire che si tratti di una qualità che serve a individuare la persona e che è stata presa esclusivamente in considerazione dal contraente (ma è un concetto difficilmente precisabile a sul quale si è molto discusso); b) di e. sulla condizione servile, cioè sullo stato di schiavitù (servitus proprie dicta) dell'altro contraente. È da notare però che se così l'e. sulle altre qualità personali (salute, verginità, nobiltà, stato economico, ecc.) non ha per sé influenza sulla validità del consenso, la sussistenza o meno delle medesime come di qualsiasi altra circostanza passata a presente può essere elemento determinante la validità o meno del Matrimonio, quando ad essa si sia subordinato il consenso, deducendola come condizione (can. 1092, n. 4).

Dal punto di vista penale l'e. (negli effetti anche qui equiparato all'ignoranza; can. 2202 § 3) può venire tenuto in considerazione al fine della valutazione dell'imputabilità e dell'applicazione delle pene. Il diritto canonico, staccandosi qui nettamente dai codici penali statali che hanno accolto la massima ignorantia facti, non iuris excusat, considera fra le cause che escludono l'imputabilità - in quanto tolgono la stessa imputabilità mo-

rale, base dell'imputabilità penale, perché sopprimono l'elemento soggettivo (volontario) - l'ignoranza della legge, qualora sia incolpevole; altrimenti l'imputabilità è diminuita più o meno in relazione alla colpevolezza dell'ignoranza. L'ignoranza della sola pena non toglie l'imputabilità ma la diminuisce. Lo stesso regole valgono per l'e. (con. 2202). Le cause che escludono totalmente l'imputabilità, e ne escludono la gravità - e perciò anche l'e. - accusano parimenti dalla pena (con. 2218 § 2). Quanto alle pene latae sententiae (v. PENSA) la legge considera, oltre all'ignoranza invincibile, la quale non coinvolge alcuna imputabilità dell'agente e quindi esclude ogni pena, altre tre ipotesi d'ignoranza: l'ignoranza affettata, cioè consapevolmente voluta, che non esusa mai dalla pena; quella vincibile, crassa e supina, che esime dalla pena solo quando è comminata da legge che con parole espresse richieda piena e matura cognizione e deliberazione; e quella vincibile, ma non erassa o supina, e perciò implicante minor grado d'imputabilità (simpliciter: vincibile) che esime anche (oltre alle pene comminate da legge come sopra) dalle pene medicinali comminate dalle altre leggi, ma non dalle pene vendicative latae sententiae (con. 2220 §§ 1, 3, n. 1e).

Per quanto riguarda l'e. contro la Fede, V. ERESIA; per la teoria dell'e. comune, V. GIURIDIZIONE. Per l'e. nella teologia morale, V. IGNORANZA.

BIBL.: Per i precedenti dottrinali, V. Sms. Theol., 1a, q. 17; a. Tommaso, In IV Sent., dim. 30, n. 1; L. Lussio, De militia et iure, 1, II, c. XVII, n. 29, 33; Lovanio 1805; Th. Sánchez, De Matrim., 1, VII, dum. XVII, II, Venezia 1625, pp. 63-69; I. Petrone, De Matrim. Christiane, Roma 1858, passim; I. Freisen, Geschichte des canonischen Ehrerechts, 2a ed., Paderborn 1863, p. 276 agg.; I. D'Annibale, Summula theol. mor., I. Roma 1895, n. 48 agg.; Cl. Marc. Institutiones morales Alphonstianae, II, Roma 1904, n. 1909 agg.; A. Lehmkuhl, Theol. mor., I. Friburgo in Br. 1910, nn. 417, 1261 agg.; E. Volton, Erreur, in DTAC, V, coll. 446-56; A. Emstein, Le Mariage en droit canonique, I, 2a ed., Parigi 1920, passim; sulla teoria generale V. E. Zitelmann, Irrum und Rechtsgeschäft, Lipsia 1879; F. Mestineo, Teoria dell'e. estativo, Roma 1914; A. Trabucchi, s. V. in Nuovo digesto ital., V, pp. 482-91 e 1904, ivi citata; sulla disciplina canonica vigente, V. GENERE, le trattazioni e i commenti alle norme speciali citate nel testo, e in particolare Wernz-Vidal, V, n. 457; A. Blat, Comm. textos C. I. C., III, Roma 1923, p. 1; P. Gasparri, Tract. can. de Matrim., II, ivi 1932, nn. 788-813; B. Savaldi, L'e. nel Matr. in diritto can., ivi 1933; A. Bertola, Il Matrimonio religioso, Torino 1946, n. 45; I. Chelodi-P. Ciprotti, Jus canon. de Matrimonio, 5a ed., Vicenza 1947, n. 111 agg.; P. M. Cappello, De Matrimonio, Torino-Roma 1947, nn. 584-92. Arnaldo Bertola
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“ERRORE.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 330. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/errore.