EQUITÀ. - Non si può parlare dell'e. senza far capo alla classica teoria aristotelica contenuta nell'Ethica Nicomachea e nell'Ars rethorica.
Aristotele afferma che non v'è contrapposizione tra equo e giusto, ma l'e. (epicheia) è una giustizia concreta, cioè, per dirla con una formula di uno comune, la giustizia del caso singolo. La funzione dell'e. consiste nel correggere e completare la legge; la quale è attuazione del giusto, ma è, per sua natura, universale e, non potendo prevedere ogni cosa, si deve limitare a disporre per ciò che accade nella maggior parte dei casi; di qui le deficienze della espressione obbiettiva della giustizia, in che la legge consiste, deficienze che sono eliminate dall'e., la quale, pertanto, per usare altri termini aristotelici, è quel giusto che non è compreso nella legge scritta. Per restare maggiormente aderenti al pensiero di Aristotele, converrà parafrasare il suo linguaggio. Egli osserva che quando la legge parla in universale, ed accade nei singoli casi quello che è fuor dall'universale, allora è cosa retta, per quella parte in cui l'opera del legislatore è deficiente, correggere il difetto della legge; ciò che farebbe, se fosse presente, lo stesso legislatore, il quale avrebbe così legiferato se avesse preveduto: come il regolo lesbico, che si svolge secondo la forma del sesso ed è per sua essenza mobile, così la norma concreta deve correre dietro alla mobilità dei casi. In un passaggio della Ars rethorica, parlando dell'ufficio degli uomini equi, Aristotele dice, tra l'altro, che l'ufficio dell'uomo equo è di indulgere alla fragilità degli uomini, di tener l'occhio non solo alla legge bensì anche al legislatore, non alle sue parole ma alla sua intenzione, non a quello che l'uomo ha fatto ma a quello che si propone di fare. L'e. per Aristotele non è soltanto una forza messa a servizio dell'adempimento della giustizia, per ovviare alle immancabili deficienze della legge scritta, ma ha altresì un'altissima significazione etica e sociale.
Così concepita da uno dei più grandi rappresentanti della speculazione filosofica greca, l'e. ebbe la sua più superba affermazione nella giurisprudenza romana, la quale vide in essa il principio informatore del diritto: il diritto è equo in quanto non si riduce ad ostruzioni, più o meno rispondenti a principi universali, ma si esprime in formule tali da rivelarsi, nella realtà della vita, attuazione di principi pratici idonei a soddisfare le molteplici esigenze concrete che i rapporti individuali pongono in evidenza. In tanto il diritto ha ragion d'essere in quanto sia adeguato a tutti i momenti della fattispecie che viene in considerazione. Pertanto la aequitas naturalis deve trasformarsi in aequitas constituta o civilis per evitare un ius iniquum, secondo quanto afferma Cicerone, il quale, dopo aver detto dell'e. quae paribus in causis paria iura desiderat, rileva che la nota peculiare del ius civile è quella di essere aequabile (neque enim aliter esset ius), che la lex è fons aequitatis, che il iudicium deve attuare la aequitas.
Sulla stessa linea del pensiero aristotelico corre quello tornistico. S. Tommaso, dopo aver osservato che humani actus de quibus leges dantur, in singularibus contingentibus consistunt, quae infinitis modis variari possunt e che, pertanto, non fuit possibile aliquam regulam institui, quae in nullo casu deficeret poichè legislatores attendunt ad id quod in pluribus accidit, secundum hoc legem ferentes, afferma che osservare la legge in alcuni casi est contra aequallitatem iustitiae et contra bonum commune quod lex intendit e quindi, in questi casi, malum est sequi legem positam, bonum autem est, praetermissis verbis legis, sequi in quod poscit iustitiae ratio et communis utilitas. Et ad hoc ordinatur epikeia quae apud nos dicitur aequitas.
La profonda intuizione aristotelica, che l'Aquinate fece propria trasmettendola a tutta la dottrina posteriore, la quale, anche quando parla per bocca di sommi teologici come Suárez, nulla aggiunge di
sostanzialmente nuovo, fornisce gli elementi necessari e sufficienti, sostanziali e terminologici, per determinare il concetto e la funzione dell'e.
La norma giuridica, quale espressione obiettiva della giustizia, ha insiti i caratteri della generalità o universalità e dell'astratezza, i quali costituiscono la garanzia della certezza del diritto, essendo i presupposti della obiettività della norma rispetto ai casi concreti della vita. Dati questi caratteri, la norma è inadeguata al soddisfacimento di tutti gli interessi concreti, che si presentano in tutta la ricchezza della loro molteplice vita, precisi nella loro individualità inconfondibile.
Attraverso la mediazione del principio di e. si attua l'adeguazione della norma, astratta, al caso singolo, concreto, quasi si direbbe un'aderenza plastica tra l'una e l'altro. Ond'è che l'e. è stata giustamente chiamata la giustizia del caso singolo, per significare appunto che essa costituisce la mediazione concreta tra il principio astratto di giustizia, espresso nella norma e le esigenze dei singoli casi ed interessi concreti: mediante l'e. si ha un richiamo in concreto, cioè con riferimento al caso singolo, del principio di giustizia, che è tutt'uno con il principio di giuridicità, che informa la norma. È stato osservato che, se si chiama giustizia il sistema dei giudizi di valutazione giuridica astratta, e il momento dello spirito che vi corrisponde, si chiama con ugual proprietà e, il sistema dei giudizi di valutazione giuridica concreta, e il momento dello spirito che vi corrisponde: l'e. è una specificazione della giustizia, una obiettivazione dei valori giuridici, una degradazione delle valutazioni giuridiche astratte a forma ed aspetto concreti; il principio di e. costituisce il momento concreto del principio del giusto. Questi concetti e questi termini corrispondono sostanzialmente ai concetti ed ai termini aristotelici più sopra richiamati.
Nell'ambito dei quali ancora si resta quando si dice che mediante l'e. si compie un accertamento della sostanziale attitudine della norma e soddisfare i concreti interessi in cui si precisa il rapporto astrattamente da essa previsto e disciplinato e che l'e. ha una funzione integrativa e correttiva rispetto alla norma, secondo che il giudizio di valutazione concreta, in che consiste l'e., metta in luce l'assenza e l'inadeguatezza o addirittura l'incompatibilità della disciplina positiva rispetto al caso concreto, di guisa che l'e., oltre che un sentimento, è una forza viva ed operosa che agisce nel momento dell'interpretazione e dell'applicazione della norma per soddisfare le insopprimibili esigenze del principio di giustizia concreta e far sì che il diritto non si riduca a rigide formule astratte ma corrisponda veramente alla definizione che di esso dava il giureconsulto romano art boni et aequi.
Un'importanza particolare, pur conservando il loro valore le intuizioni aristoteliche, che divennero altrettante proposizioni tomistiche, gelosamente custodite dalla dottrina posteriore, assume l'e. nell'ordinamento canonico. È stato giustamente osservato che tra la concezione canonistica e la concezione civilistica della aequitas può vedersi riprodotto, sotto un particolare aspetto, il contrasto spirituale tra gli ordinamenti di provenienza ecclesiastica e gli ordinamenti di provenienza laica, e si è altresì rilevato che l'esser l'e. nel diritto canonico propriamente aequitas canonica, vuol dire che l'elementum correctivum iuris non consiste in astratti o arbitrari principi, ma negli stessi principi che sono alla base del sistema canonico e ne costituiscono la specifica struttura (Del Giudice).
I riferimenti al ius naturale, alla divina lex quando si parla di aequitas, sono frequentissimi nella dottrina canonistica e quanto mai significativi. I principi di diritto divino, naturale e positivo, costituiscono i criteri supremi ai quali è ispirato il sistema della legislazione canonica di tutti i tempi e di cui parimenti è permeata tutta l'etica cristiana. Ed il termine ius naturale, mentre negli ordinamenti leici racchiude un concetto quanto mai vago ed incerto che sfugge ad una concreta determinazione (di qui il discredito in cui è caduta la dottrina del diritto naturale) nell'ordinamento canonico rappresenta
un concetto ben determinato, data la definizione contenuta nel Decreto di Graziano: ius quod in lege et evangelio continetur, e consolidatasi poi definitivamente nelle scuole canonistiche e teologiche. Le quali, quando parlano di diritto naturale, intendono riferirsi alla norma suprema nella quale, in definitiva, si risolve tutto l'ordinamento canonico.
Con perfetta ragione si è detto che nell'e. canonica si manifesta chiaramente questa natura dell'ordinamento, di risolversi tutto in una norma da cui tutte le norme nascono, che profondamente qui l'e. è chiamata canonica, quasi ad accentuare la sua inconfondibile peculiarità, perché essa difatti rappresenta ed esprime questo ordinamento in quello che ha di più proprio; che l'e. canonica è il modo con il quale la norma suprema si afferma nella sua sovranità sopra tutte le determinazioni di se stessa, che sono le altre norme; che l'e. canonica viene ad assicurare l'applicazione della norma in ogni caso, poiché tutte le indicazioni e le prescrizioni delle norme particolari sono riportate necessariamente ad essa, sia quando nell'applicazione coincidono, sia quando non coincidono o quando la contraddicono, poiché la contraddizione è eliminata e la norma suprema è attuata; che in questo senso l'e. canonica viene veramente a tirar fuori, a rendere esplicita, la norma suprema, che ogni norma particolare tiene chiusa in sé, ed insieme viene a rendere palesi e identificabili le vere dimensioni ed i veri contenuti dell'ordinamento; che l'e. canonica è il modo positivo e quasi si direbbe tecnico con il quale si realizza e si applica in ogni momento il profondo ed universale contenuto della norma suprema; che essa insomma, come sta a testimoniare la identificazione del suo contenuto con il diritto naturale, quod in lege et evangelio continetur, non è altro che l'espressione della norma suprema e quindi di tutte le leggi che essa contiene ed applica, l'affermazione esplicita e testuale della sovranità, universalità ed inderogabilità della norma fondamentale; che l'e. canonica, ricca com'è di tutti i contenuti della norma suprema, ma univoca com'è della univocità e della unità della norma stessa, è di un'assoluta semplicità, rinnovando le complicazioni dei sistemi normativi, e facendo luogo ad una sola esigenza e a una sola norma, in quanto risponde all'imperativo essenziale e universale di tutto l'ordinamento, a questo applica secundum simplicitatem canonicam a tutti i casi della vita e del diritto; di qui la natura essenzialmente dinamica, che l'ordinamento canonico mutua dalla società a cui inerisce; di qui la fondamentale posizione che in questo ordinamento ha la funzione mediatrice, esercitata dal legislatore, dal superiore, dal giudice, dall'interprete, tra situazione concreta, norma particolare e norma suprema (Capograssi).
È in considerazione del fine supremo dell'ordinamento canonico che entra in funzione la aequitas canonica. Quando è in gioco il periculum animarum, il giudice ecclesiastico ha non solo il potere ma altresì il dovere di ricorrere ad essa. A proposito dell'espressione, così efficace e significativa, con la quale Enrico da Susa rispondeva a coloro che, come Bulgaro e Giovanni da Bassano, non facevano buon viso alle spirituales opiniones ed alla aequitas canonica sed velint nolint hanc aequitatem de iure necesse habent sequi, ubicumque agitur de periculo animarum è stato rilevato che dire ubicumque agitur de periculo animarum significa dire: ogni volta che è in questione l'ordinamento stesso del suo oggetto, nella sua profonda e riassuntiva unità, l'inauturazione della società cristiana, solo nella quale la salus animarum si compie e il periculum animarum è vinto, cioè ogni volta che si tratta di realizzare, di far valere, di salvaguardare la norma suprema in cui l'ordinamento si risolve; dappioché salus animarum o periculum animarum sono espressioni olistiche, modi di dire con i quali si cerca di cogliere, per mezzo dell'effetto complessivo dell'intero ordinamento, proprio l'ordinamento nella sua totalità (Capograssi).
Onl'è che, anche se nel CIC non vi fosse una disposizione come quella del can. 20, secondo la quale si certa de re dexit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est... a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servata in conformità di quanto si legge in c. 11, XI, 36: In his vero, super quibus ius non invenitur expressum, precedas, aequitate servata, semper in humaniorem partem declinando, all'e. canonica tuttavia si dovrebbe far capo per supplire al silenzio del legislatore, giacché questo principio è insito nell'ordinamento canonico, come la norma suprema che per esso si attua. E quando il giudice per supplire al silenzio del legislatore fa capo a quel principio, che assurge a fonte formale di diritto, egli emana una sentenza che formalmente è un atto giurisdizionale in senso stretto, ma sostanzialmente è un atto legislativo.
Data l'intima ed inscindibile connessione tra il principio della aequitas canonica e la considerazione della solus animarum e del periculum animarum, intesi nel suddetto significato, la contrapposizione della concezione canonistica dell'aequitas alla concezione civilistica appare quanto mai manifesta, tanto che si può dire - com'è stato detto - che l'e. canonica è l'opposto dell'e. degli ordinamenti civili: quella è tutto l'ordinamento nelle sue più profonde esigenze positive che viene attuato, questa è per lo meno un mettere da parte l'ordinamento positivo ed un far luogo ad altre norme venute aliunde (Capograssi). Né potrebbe indurre a pensare diversamente il fatto che quelle che vengono designate come definizioni legali della aequitas nel diritto romano si trovino ripetute sostanzialmente da alcuni canonisti; ciò non deve trarre in inganno, poiché, com'è stato in generale osservato, il vero concetto di ogni istituto e la sua portata sono di solito, quanto alla dottrina medievale, è contrapposto con le definizioni che se ne danno (Ruffini). Ora, il significato e la funzione che propriamente e profondamente nell'ordinamento canonico è qualificata canonica sono peculiari di questo ordinamento e, come stanno a dimostrare le precedenti considerazioni, non trovano riscontro in nessun altro ordinamento giuridico.
BIBLI: V. Scialoja, Del diritto positivo e dell'e., Camerino 1882; P. Viazzi, L'e. nella filosofia e nella storia, Milano 1892; J. Hering, Die Lehre von der Epithe, in Theologisch-probittische Quartalsdorff, 32 (1890), pp. 579-600, 796-810; B. Donati, Sul principio di e., in Annali della Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia, 1913, pp. 337-66; P. Gery, Methode d'intersezione, Parigi 1919, I, n. 19; II, n. 163; G. Maggiore, L'e. e il suo valore nel diritto, in Diritto internazionale di filosofia del diritto, 13 (1923), pp. 256-57; V. GIUDICE, Privilegio, dispensa ed epidicia nel diritto canonico, in Annali della Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia, 7-8 (1926), pp. 48-55; S. D'Angelo, De aequitate in Codice iuris canonici, in Periodica da re annali, canonica, liturgica, 16 (1927), pp. 210-211; id., De aequitate in Codice iuris canonici, Excursio ad can. 20, in Apollinaris, 1 (1928), pp. 365-83; E. Hugon, De epidicia et aequitate, in Angelicum, 3 (1928), pp. 349-67; V. CAUSA, Diritto ed equità, in Archivio giuridico, 117 (1930), pp. 87, 114, 224 sgg.; A. Giannini, L'equitò, ibid., 118 (1931), p. 45 sgg.; E. Wohlbaupter, Aequitas canonica, Faderborn 1931; P. Fedele, Generalia iuris principio cum aequitate canonica servata, in Studi ordinari, 10 (1936), pp. 31-111; C. Lefebvre, Les pouvoirs du juge en droit canonique, Parigi 1938, pp. 163-212; id., La théorie du domicile et l'équité canonique, in Ephemerides Theologiques 1-ocaniennes, 12 (1948), pp. 111-33; id., Equité canonique et consentement matrimonial, in Mélanges de science religieuse, 3 (1946), pp. 125-126; 135-56; id., Théorie des preuves et équité canonique, in Ephemerides iuris canonici, 3 (1946), pp. 282-312; G. Capograssi, La certezza del diritto nell'ordinamento canonico, ibid., 3 (1946), pp. 9-30. Il tema dell'e. canonica è diffusamente trattato nelle seguenti trattazioni generali: A. Van Hove, De legibus ecclesiastici, Malmes-Roma 1930, p. 274 sgg.; A. G. Cicognani-D. Staffa, Commentarium ad librum primum Codicis iuris canonici, I, ivi 1939, p. 297 sgg.; G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I, Parigi-Tournai-Roma 1949, p. 557 sgg. Pio Fedele