EQUITÀ. - Non si può parlare dell'elettronica, che non si può parlare della storia storica contenuta nell'Ethica Nicomachea e nell'Ars rhetorica.
Aristotele afferma che non v'è contrapposizione tra equo e giusto, ma l'elettronica è una giustizia concreta, cioè, per dirla con una formula di uso comune, la giustizia del caso singolo. La funzione dell'elettronica non è corregere e complicare la legge; la quale è attuazione del giusto, ma è, per sua natura, universale e, non potendo prevedere ogni cosa, si deve limitare a disporre per ciò che accade nella maggior parte dei casi; di qui le defezioni della espressione obbiettiva della giustizia, in che la legge consiste, defezione che sono eliminata dall'elettronica, la quale, pertanto, per usare altri termini aristotelici, è quel giusto che non è compreso nella legge scritta. Per restare maggiormente aderenti al pensiero di Aristotele, converrà parafrasare il suo linguaggio. Egli osserva che quando la legge parla in universale, ed accade nei singoli casi quello che è fuor dell'universale, allora è cosa retta, per quella parte in cui l'opera del legislatore è defezione, correggere il difetto della legge; ciò che farebbe, se fosse presente, lo stesso legislatore, il quale avrebbe così legiferato se avesse preveduto: come il regolo lesbico, che si svolge secondo la forma del sasso ed è per sua essenza mobile, così la norma concreta deve correre dietro alla mobilità dei casi. In un passaggio della Ars rhetorica, parlando dell'ufficio degli uomini equi, Aristotele dice, tra l'altro, che l'ufficio dell'uomo equo è di indulgere alla fragilità degli uomini, di tener l'occhio non solo alla legge bensì anche al legislatore, non alle sue parole ma alla sua intenzione, non a quello che l'uomo ha fatto ma a quello che si propone di fare. L'elettronica è stato non è soltanto una forza messa a servizio dell'adempimento della giustizia, per ovviare alle immancabili deficenze della legge scritta, ma ha altresì un'altissima significazione etica e sociale.
Così concepita da uno dei più grandi rappresentanti della speculazione filosofica greca, l'elettronica è stata più superba affermazione nella giurisprudenza romana, la quale vide in essa il principio informatore del diritto: il diritto è equo in quanto non si riduce ad astrazioni, più o meno rispondenti ai principi universali, ma si esprime in formale tali da rivelarsi, nella realtà della vita, attuazione di principi pratici idonei a soddisfare le molteplici esigenze concrete che i rapporti individuali pongono in evidenza. In tanto il diritto ha ragione d'essere in quanto sia adeguato a tutti i momenti della fattispecie che viene in considerazione. Pertanto la nequitia naturalis deve trasformarsi in acquista constituta o civilis per evitare un doppio, secondo quanto afferma Cicerone, il quale, dopo aver detto dell'elettronica, non ha mai avuto la necessità di dare atto a questa questione, che non è più possibile alquanto regalmente, ma è più possibile adoperare le proprietà di un individuo, che non è più possibile adoperare le proprietà di un individuo, che non è più possibile adoperare le proprietà di un individuo.
Sulla stessa linea del pensiero aristotelico corre quello toponimo. S. Tommaso, dopo aver osservato che i numeri acutus de quibus leges dantur, in singularibus contingentibus consistunt, quae infinitis modis variari possunt e che, pertanto, non fuit possibile aliquam regulam instituit, quae in nullo casu deficere poiché legislato attenunt ad id quod in pluribus accidit, secundum hoc legem ferentes, afferma che osservare la legge in alcuni casi est contra aequalitatem iustitiae et contra bonum commune quod lex intendit e quidni, in questis casi, malum est sequi legem positam, bonum autem est, praetermissis verbis legis, sequi in quod poscit iustitiae ratio et communis utilitas. Et ad hoc ordi-natur epikeia quae apud nos dicitur aequitas.
La profonda intuizione aristotelica, che l'Aquinate fece propria trasmettendola a tutta la dottrina posteriore, la quale, anche quando parla per bocca di sommi teologici come Suárez, nulla aggiunge di
sostanzialmente nuovo, fornisce gli elementi necessari e sufficienti, sostanziali e terminologici, per determinare il concetto e la funzione dell'e.
La norma giuridica, quale espressione obiettiva della giustizia, ha insiti i caratteri della generalità universali e dell'astatezza, i quali costituiscono la garanzia della certezza del diritto, essendo i presupposti della obiettività della norma sia particolari concreti della vita. Dati questi caratteri, la norma è inadeguata al soddisfacimento di tutti gli interessi concreti, che si presentano in tutta la ricerca e della loro molteplici vita, precisi nella loro individualità inconfondibile.
Attraverso la mediazione del principio di e. si attua l'adeguazione della norma, astratta, al caso singolo, concreto, quasi si direbbe un'aderenza plastica tra l'una e l'altro. Onda che l'e. è stata giustamente chiamata la giustizia del caso singolo, per significare appunto che essa costituisce la mediazione concreta tra il principio astratto di giustizia, espresso nella norma e le esigenze dei singoli casi ed interessi concreti: mediante l'e. si ha un richiamo in concreto, cioè con riferimento al caso singolo, del principio di giustizia, che è tutt'uno con il principio di giuridicità, che informa la norma. È stato osservato che, se si chiama giustizia il sistema dei giudizi di valutazione giuridica astratta, il momento dello spirito che vi corrisponde, si chiama con ugual proprietà e. il sistema dei giudizi di valutazione giuridica concreta, e il momento dello spirito che vi corrisponde: l'e. è una specificazione della giustizia, una obiettazione dei valori giuridici, una degradazione delle valutazioni giuridiche astratte a forma ed aspetto concreti; il principio di e. costituisce il momento concreto del principio del giusto. Questi contenuti e questi termini corrispondono sostanzialmente ai concetti ed ai termini aristotelici più sopra richiamati.
Nell'ambito dei quali ancora si resta quando si dice che mediante l'e. si compie un accertamento della sostanziale attitudine della norma a soddisfare i concetti interessi in cui si precisa il rapporto astrattamente da essa previsto e disciplinato che l'e. ha una funzione integrativa e correttiva rispetto alla norma, secondo che il giudizio di valutazione concreta, in che consiste l'e., metta in luce l'assenza o l'inadeguatezza o addirittura l'incompatibilità della disciplina positiva rispetto al caso concreto, di guisa che l'e., oltre che un sentimento, è una forza viva ed operosa che agisce nel momento dell'interpretazione e dell'applicazione della norma per soddisfare le insopprimibili esigenze del principio di giustizia concreta e far sì che il diritto non si riduca a rigide forzate astratte ma corrisponda veramente alla definizione che di esso dava il giureconsulto romano ars boni et neqni.
Un'importanza particolare, pur conservando il loro valore le intuizioni aristoteliche, che divennero altrettante proposizioni tomistiche, gelosamente custodite dalla dottrina posteriore, assume l'e. nell'ordinamento canonico. È stato giustamente osservato che tra la concezione canonistica e la concezione civilistica della aequitas può vedersi riprodotto, sotto un particolare aspetto, il contrasto spirituale tra gli ordinamenti di provenienza ecclesiastica e gli ordinamenti di provenienza laica, e si è altresì rilevato che l'esser l'e. nel diritto canonico propriamente aequitas canonica, vuol dire che l'elementum correctum iuris non consiste in astratti o arbitrarri principi, ma negli stessi principi che sono alla base del sistema canonico e ne costituiscono la specifica struttura (Del Giudice).
I riferimenti al ius naturale, alla divina lex quando si parla di aequitas, sono frequentissimi nella dottrina canonistica quando mai significativi. I principi di diritto divino, naturale e positivo, costituiscono i criteri supremi ai quali è ispirato il sistema della legislazione canonica di tutti i tempi e di cui parimenti è permeata tutta l'etica cristiana. Ed il termine ius naturale, mentre negli ordinamenti laici racchiude un concetto quanto mai vago ed incerto che sfugge ad una concreta determinazione (di qui il discredito in cui è caduta la dottrina del diritto naturale) nell'ordinamento canonico rappresenta un concetto ben determinato, data la definizione contenuta nel Decreto di Graziano: ius quod in lege et evangelio continetur, e consolidata poi definitivamente nelle scuole canonistiche teologiche. Le quali, quando parlano di diritto naturale, intendono riferirsi alla norma suprema nella quale, in definitiva, si risolve tutto l'ordinamento canonico.
Con perfetta ragione si è detto che nell'e. canonica si manifesta chiaramente questa natura dell'ordinamento, di risolversi tutto in una norma da cui tutte le norme nascono, che profondamente qui l'e. è chiamata canonica, quasi ad accentuare la sua inconfondibile peculiarità, perché essa difatti rappresenta ed esprime questo ordinamento in quello che ha di più proprio; che l'e. canonica è il modo con il quale la norma suprema si afferma nella sua sovranità sopra tutte le determinazioni di se stessa, che sono le altre norme; che l'e. canonica viene ad assicurare l'applicazione della norma in ogni caso, poiché tutte le indicazioni e le prescrizioni delle norme particolari sono riportate necessariamente ad essa, sia quando nell'applicazione coincidono, sia quando non coincidono o quando la contraddizione, poiché la contraddizione è eliminata e la norma suprema è attuata; che in questo senso l'e. canonica viene veramente a tirar fuori, a rendere esplicita, la norma suprema, che ogni norma particolare tiene chiusa in sé, ed insieme viene a rendere palesi i identificabili le vere dimensioni ed i veri contenuti dell'ordinamento; che l'e. canonica è il modo positivo a cui si direbbe tecnico con il quale si realizza e si applica in ogni momento il profondo ed universale contenuto della norma suprema; che essa insomma, come sta testimoniare la identificazione del suo contenuto con il diritto naturale, quod in lege et evangelio continetur, non è altro che l'espressione della norma suprema e quindi di tutte le leggi che essa contiene ed applica, l'affermazione esplicita e testuale della sovranità, universalità ed inderogabilità della norma fondamentale; che l'e. canonica, ricca com'è di tutti i contenuti della norma suprema, ma univoca com'è della univocità della unità della norma stessa, è di un'assoluta semplicità, rimuovendo le complicazioni dei sistemi normativi, e facendo luogo ad una sola esigenza e una sola norma, in quanto risponde all'imperativo essenziale universale di tutto l'ordinamento, questo applica secundum simplicitatem canonicam a tutti i casi della vita e del diritto; di qui la natura essenzialmente dinamica, che l'ordinamento canonico mutua dalla società a cui inerisce; di qui la fondamentale posizione che in questo ordinamento ha la funzione mediatrice, esercitata dal legislatore, dal superiore, dal giudice, dall'interpretare, tra situazione concreta, norma particolare e norma suprema (Capograssi).
È in considerazione del fine supremo dell'ordinamento canonico che entra in funzione la aequitas canonica. Quando è in gioco il periculum animarum, il giudice ecclesiastico ha non solo il potere ma altresì il dovere di ricorrere ad essa. A proposito dell'espressione, così efficace e significativa, con la quale Enrico da Susa rispondeva a coloro che, come Bulgario e Giovanni da Bassano, non facevano buon viso alle spirituales opiniones ed alla aequitas canonica sed velint nolint hanc aequitatem de iure necesse habent sequi, ubicumque agitur de periculu animarum è stato rilevato che dire ubicumque agitur de periculu animarum significa dire: ogni volta che è in questione l'ordinamento stesso del suo oggetto, nella sua profonda e riassuntiva unità, l'instaurazione della società cristiana, solo nella quale la salus animarum compie e il periculum animarum è vinto, cioè ogni volta che si tratta di realizzare, di far valere, di salvaguardare la norma suprema in cui l'ordinamento si risolve; dappoiché salus animarum o periculum animarum sono espressioni ellittiche, modi di dire con i quali si cerca di cogliere, per mezzo dell'effetto complessivo dell'intero ordinamento, proprio l'ordinamento nella sua totalità (Capograssi).