EPIKÉIA. - Da ἐπαβέτα, cioè equità, benignità, moderazione. Il significato equità (v.). Ma i due vocaboli rispondono a due diversi concetti. E mentre e, due speciale relazione alla scienza morale ed al foro interno, l'equità invece dice ordine al campo del diritto positivo ed al foro esterno, come una giustizia superiore, correttiva del diritto esistente e creativo di un diritto particolare. C'è chi confonde ancora i due istituti col conseguente scambio dei termini, ma, almeno nel campo della teologia morale e del diritto canonico, è necessario distinguere.
Tuttavia, ammessa pure la distinzione, non è facile dare una definizione dell'e., che possa essere accettata da tutti, perché diverse sono state le accezioni in diritto ed in morale secondo i tempi e gli autori.
La dottrina dell'e., come quella dell'equità (v.) si riallaccia ad Aristotele e a s. Tommaso, i quali non solo parlano di e. come atto correttivo della legge scritta, ma anche della virtù dell'e., che abbraccia quindi l'intero campo dell'etica.
Questa virtù, che s. Tommaso chiama «vogare», considerata nell'indirizzo pratico che imprime al soggetto agente, appartiene come una sottospecie alla virtù della prudenza; considerata nella sua esecuzione è piuttosto una parte della giustizia legale, o della giustizia in genere a seconda che nella funzione della giustizia legale si fa rientrare o solo l'interpretazione delle parole della legge ed anche della mente del legislatore, ciò che è proprio dell'e.
L'e. per s. Tommaso è prima di tutto una norma di agire valevole per il foro interno, ma anche il giudice deve attenersi in foro esterno. Si noti bene però che l'e. di cui parla s. Tommaso, non è già una benigna interpretazione della legge, che per altre ragioni o nella competenza del giudice, ma è una accezione dell'osservanza della legge, quando questa diventa nel caso singolo nociva.
I commentatori di s. Tommaso ed i moralisti hanno a poco a poco interpretato la sua dottrina in senso più esteso, comprendendo sotto il nome di e. non solo quanto aveva inteso l'Angelico, ma anche quanto intendevano i giuristi sotto il termine «equità». Suarez, ad es., sotto il nome di e. comprende non solo il caso straordinario, non preveduto dal legislatore ed in cui, cessando in senso contrario il fine della legge, cessa l'obbligo della sua osservanza ed il potere di esigerla da parte del legislatore; ma anche altri casi particolari, che oggi si consi-
derano più comunemente come cause scusanti dall'osservanza della legge (v. INCONDIDO).
Inoltre sotto l'influsso del sistema morale del probabilismo i commentatori di s. Tommaso hanno ristretto sempre più l'obbligo del ricorso al Superiore che l'Angelico esigeva, prima dell'uso dell'e., almeno quando fosse dubbia la perniciosità dell'osservanza della legge.
L'indeterminatezza dei concetti ha fatto sì che non poco si sia disputato sulla natura dell'e., che per alcuni è una specie di dispensa (Suárez), per altri invece è una licenza (Benedetto XIV), per altri infine, più numerosi, è una interpretazione non già delle parole della legge, ma della mente del legislatore.
Neppure oggi, tra gli autori, si ha un concetto univoco dell'e. Comunemente è definita: l'interpretazione della legge nel caso singolo contraria alle parole chiare della legge, ma conforme alla mente del legislatore. Anche qui, come nell'equità, siamo dinanzi ad una presunzione, motivata da uno spirito di giustizia superiore. Ma mentre nell'equità il ricorso a questa giustizia superiore è fatto da parte del potere pubblico, nell'e. invece è fatto dal singolo individue.
Tutto il valore dell'e. si riduce ad un giudizio prudenziale soggettivo, per cui si conclude che la legge non è da osservarsi in foro interno, in quel determinato caso, per circostanze speciali. Il quale giudizio soggettivo non muta però l'oggettiva obbligazione della legge, ma solo rende non imputabile in foro interno la violazione della medesima.
Quando si tratta di deliberare l'ambito o l'estensione dell'e., molto dissenso si ha, anche oggi, tra gli autori. Non manca chi ripete la dottrina del Suárez, per cui l'e. si deve applicare ogni qualvolta vien meno l'universalità della legge o per difetto di potestà nel legislatore o per mancanza di volontà nel medesimo, nel senso che per qualsiasi ragione si presume che egli non intenda obbligare in quei determinati casi (F. Maroto, A. Vermeersch, D. Prümmer, G. Michiels ecc.).
Molti restringono l'uso dell'e. al solo caso in cui per circostanze del tutto straordinario, è da presumersi che il legislatore non abbia voluto comprendere il caso nei termini della sua legge (D'Annibale, Chelodi, Coronata ecc.). Tutti gli altri casi vengono considerati da correre come cause scusanti dalla legge. Altri autori infine applicano a questi ultimi casi il nome di e., ma intesa in senso più ampio (H. Noldin, Claeys-Bodunart, A. Van Hove ecc.), mentre al primo caso riservano il nome di e. in senso stretto.
Tra tanta diversità di pareri si può, per orientarsi, distinguere così un'e. in senso stretto, ed un'e. in senso più ampio. Chi parla strettamente intende per e., secondo la concezione di s. Tommaso, il caso o i casi straordinari, che, se il legislatore avesse potuto prevedere, avrebbe dovuto accettare. In pratica non è altro che una dispensa presunta dalla legge. Per cui prima di usufruirne, se le circostanze lo consentono, è doveroso ricorrere al legislatore, anche per evitare pericolose illusioni, per averne almeno una dichiarazione autentica di non obbligatorietà o la dispensa.
Chi parla in senso più ampio, fa rientrare sotto il nome di e. molti altri casi, che riguardano non solo le doverose eccezioni impreviste, ma i casi di difficile esecuzione della legge, di dubbio potere del legislatore, di cessazione del fine della legge, in senso negativo, ma non contrario, congiunta con grave incomodo, di impossibilità morale. In tutti questi casi si dice far uso di e. in senso più ampio, il soggetto che, fondandosi sulla presunta volontà del legislatore, conclude che il legislatore in quel caso particolare o non avrebbe potuto obbligare all'osservanza della legge, o, anche potendo, non avrebbe voluto, almeno se umano, comprensivo, equanime, come deve essere un legislatore. In tutti questi casi, che spesso
si riducono a grave incomodo, ad impossibilità morale, è consentito facilmente l'uso dell'opinione probabile anche nei riguardi del ricorso al Superiore.
Oltre al concetto ed alle modalità dell'e. il dissenso esiste tra gli autori, anche quando si tratta di delimitare il foro di applicazione.
Per alcuni l'applicazione dell'e. si restringe al foro interno, mentre in foro esterno è l'equità giuridica che consegue le iniquitates legis (Koeniger, Hilling, Sagmüller, S. D'Angelo); per altri invece, per quanto raramente, l'e. può trovare la sua applicazione anche in foro esterno (D'Annibale, Maroto, Chelodi).
Pare comunque non potersi negare un qualche riflesso dell'e. in foro esterno. Potrò, se non altro, essere invocata l'e., a prova della buona fede e per richiedere la non applicazione della pena ecclesiastica. Sarà poi ufficio del giudice, in base all'equità, pronunciarsi in foro esterno sul retto uso dell'e. e sulle sue conseguenze.
L'uso dell'e. inoltre non è applicabile a tutte le leggi. Nelle leggi divine, sia naturali sia positive, non è consentito ricorrervi, non potendosi pensare che a Dio, sapienza infinita, sia sfuggito qualche caso di impossibile o dannosa osservanza della legge. Tuttavia anche qui, quando le formole di legge sono incomplete ed imperfette, non è impossibile fare un'argomentazione che ci conduca ad una specie di e. In questo senso s. Tommaso parla di e. anche a proposito del diritto divino (Sum. Theol., 2³-2⁶, q. 51, n. 4).
Il Suárez ha sostenuto che pure nelle leggi irritanti ed inabilitanti non è consentito far uso di e.; ma le ragioni addotte non sembrano convincenti. Per cui comunemente si ammette che l'effetto anche irritante e inabitante della legge possa cessare quando insistere per l'applicazione della legge assorbitasse dai poteri del legislatore. In tal caso l'atto diventerebbe valido e la persona abile.
In pratica, pur trattandosi di leggi irritanti ed inabilitanti, viene ammesso l'uso dell'e. nel caso di impedimento di disparità di culto (can. 1070), quando un battezzato si trovasse tra non battezzati e non potesse sposarsi con una battezzata od ottenere la dispensa.
Non mancano autori che consentono l'uso di e. nel caso di sottrazione di giurisdizione per l'assoluzione del complice (can. 884). È controverso, se cessi la legge canonica di riservata facoltà di dispensa circa certi impedimenti matrimoniali in un caso urgente, fuori di quello previsto dal can. 1045, quando si tratti di impedimento da cui la Chiesa suole dispensare. Tuttavia, in simili casi, anche dopo l'uso dell'e., si deve ricorrere, possibilmente, alla dispensa o sanazione nella forma ordinaria.
DIBL.: V. la relativa bibliografia sotto la voce EQUITÀ: J. Haring, Die Lehre von der Epible, in Theologisch-probische Quartalschrift, 52 (1899), pp. 579-600; 796-810: H. Van den Berghe, Quænam leges epidiam admittant, in Collationes theologiae Lævanicae, 7 (1902), pp. 362-66; anon., L'épible, in L'ami du clergé, 25 (1903), pp. 161-69; E. Leroux, De e., in Revue ecclésiastique de Liège, 7 (1911-12), pp. 257-60; L. Godefroy, s. V. in D'ThC, V. coll. 358-61; E. Hugon, De e. et æquitate, in Angelicum, 5 (1923), pp. 359-67; A. Van Hove, De legibus, Malines 1930, pp. 274-304; M. Noguer, Una iusticia sui generis: la epique, in Razōa y fe, 99 (1932), pp. 460-75; V. GIUDICE, Privilegio, dispensa ed e. nel diritto canonico, in Scritti in memoria del prof. Fr. Innamorati, Perugia 1932, pp. 227-81; L. J. Riley, The history, nature and use of e. in moral theology, Washington 1948.