ESAMINATORE. - Tra i vari corpi consultivi, costituiti per legge canonica presso ogni curia vescovile allo scopo di coadiuvare l'Ordinario nell'esercizio delle sue funzioni, figura in primo piano quello degli e. sinodali, collegio di ecclesiastici, eletti, su proposta del vescovo, nel sinodo diocesano. Si dicono e. prosinodali quelli eventualmente nominati dal vescovo fuori sinodo.
Hanno il compito precipuo di esaminare e giudicare dell'idoneità dei candidati nelle provviste ai benefici parrocchiali, con o senza concorso, e di assistere l'Ordinario, in qualità di assessori, nei procedimenti amministrativi per la rimozione o traslazione dei parroci e per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti nel CIC contro i chierici venuti meno, in determinati casi, ai loro doveri sacerdotali (cann. 2147-85). Può inoltre il vescovo avvalersi della loro opera, senza però esservi costretto a farlo, negli esami per le sacre ordinazioni e per le patenti di predicazione e confessione, e negli esami annuali prescritti per i sacerdoti novelli negli anni successivi all'ordinazione (can. 389 §§ 1, 2, can. 150).
Devono essere eletti in ogni diocesi nel sinodo diocesano, mediante proposta del vescovo e approvazione dell'assemblea, in un numero che può variare, ad arbitrio dell'Ordinario, da un minimo di quattro e un massimo di dodici (can. 385). Qualora il sinodo non si tenesse entro il tempo prescritto, ovvero qualche posto si rendesse comunque vacante prima della scadenza dei termini, alle nuove nomine o relative sostituzioni provvede direttamente il vescovo, udito il parere del Capitolo cattedrale (can. 386). Durano nell'ufficio per dieci anni, cessano però qualora prima (delle scadere del decennio venga convocato il nuovo sinodo. Nel caso di sostituzioni extra-
sinodali, la durata nell'ufficio è limitata al tempo previsto per colui che è stato sostituito. Sono comunque sempre rieleggibili (can. 387). Il vescovo non può rimuoverli dalla carica se non per grave causa, previo parere del Capitolo cattedrale (can. 388).
L'ufficio di e. sinodale non è incompatibile con l'ufficio, molto affine, di parroco consultore. La stessa persona tuttavia, che risultasse investita di entrambi gli uffici, non può esercitarli cumulativamente nella medesima causa (can. 390).
Storicamente gli e. sinodali ripetono la loro origine dal Concilio di Trento, il quale ne prescrisse l'istituzione in ogni curia diocesana dopo di aver reso obbligatorio l'esame per i concorsi ai benefici parrocchiali (tess. XXIV, cap. 18 de ref.). Il decreto Maxima cura, 20 ag. 1910, della S. Congregazione Concistoriale, che introdusse in proposito il moderno diritto attualmente recepito con il CIC, ne estese l'intervento anche ai processi amministrativi per la rimozione dei parroci.
BBL.: Wernz-Vidal, II, p. 694 seg.; G. Caviglioli, Manuale di diritto canonico, Torino 1938, p. 280 sg.; I. Chelodi-P. Capratti, Iut immatum de personis, Vicenza-Trento 1942, p. 644 seg.
Zaccaria da San Mauro