ESTORSIONE. - È così denominato, nel diritto penale moderno, il delitto di chi, mediante violenza minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Nel diritto italiano vigente l'e. è punita con la reclusione da tre dieci anni e con la multa da lire 40.000 a 160.000; la pena è aumentata da un terzo alla metà, se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, ovvero se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere di agire (art. 629 del Cod. pen. e decreto legislativo luogoten. 21 ott. 1947 n. 1250). Il ricatto è punito con la reclusione da otto a quindici anni, e con la multa da lire 80.000 a 160.000; ma la pena della reclusione è da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento (art. 630 del Cod. pen. e decreto cit.).
È in parte una e. qualificata anche la concussione che è il fatto del pubblico ufficiale, il quale, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità (non si può considerare e. qualificata, quando non si ha costrizione ma solo induzione, e quando l'effetto consiste nel conseguimento o nella promessa di una utilità non economica): nel codice penale italiano la concussione è punita con la reclusione da quattro a dodici anni, con la multa da lire 24.000 a 400.000, e con l'interdizione (normalmente perpetua) dai pubblici uffici (art. 317 e decreto cit.).
In diritto canonico e in teologia morale i delitti e peccati di cui abbiamo qui parlato non sono previsti specificamente, ma rientrano, secondo i casi, nelle figure delittuose più generiche di rapina, furto, violenza grave, enumerate nel can. 2354 del CIC: la pena per i laici è la esclusione (latae sententiae) dagli atti legittimi ecclesiastici e da qualsiasi incarico ecclesiastico; ai chierici, a seconda della gravità del fatto, sono applicabili penitenze, censure, la privazione dell'ufficio, del beneficio o della dignità, e, se del caso, anche la deposizione. Un caso particolare di concussione è poi previsto nel can. 2408, per cui chi esige diritti di stola (v. STOLA, DIRITTI di) o altre tasse ecclesiastiche in misura superiore a quella stabilita, deve esser punito con una grave multa, e, in caso di recidiva, con la sospensione dall'ufficio o con la rimozione dal medesimo.