ESTORSIONE

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ESTORSIONE. - È così denominato, nel diritto penale moderno, il delitto di chi, mediante violenza minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si distingue dalla rapina, nella quale la violenza o la minaccia sono usate come mezzo per impossessarsi della cosa altrui sottraendola a chi la detiene; ossia nella rapina è il colpevole che sottrae la cosa, nell'occhio, quando in essa si ha passaggio della cosa dalla vittima al colpevole, è la vittima che la consegna al colpevole (almeno questo è il criterio distintivo che sembra più accettabile). Si distingue dalla truffa, perché nella truffa il mezzo consiste, anziché nella violenza o minaccia, nella induzione in errore (anche se tale induzione ha lo scopo di ingenerare nella vittima il timore di un pericolo immaginario). Invece una sottospecie di c. è il rientro, che si ha quando taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Nel diritto italiano vigente l'e, è punita con la reclusione da tre dieci anni e con la multa da lire 40.000 a 160.000; la pena è aumentata da un terzo alla metà, se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, ovvero se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volerci di agire (art. 629 del Cod. pen. e decreto legislativo lugoletto, 21 ott. 1947 n. 1230). Il ricatto è punito con la reclusione da otto a quindici anni, e con la multa da lire 80.000 a 160.000; ma la pena della reclusione è da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento (art. 639 del Cod. pen. e decreto cit.).

È in parte una e qualificata anche la concussione che è il fatto del pubblico ufficiale, il quale, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità (non più considerate e, qualificata, quando non si ha costrizione ma solo induzione, e quando l'effetto consiste nel conseguimento o nella promessa di una utilità non economica): nel codice peo-nale italiano la concussione è punita con la reclusione da quattro a dodici anni, con la multa da lire 2.000 a 100.000, e con l'interdizione (normalmente perpetua) dal pubblico ufficiale (art. 317 e decreto cit.).

In diritto canonico è in teologia morale i delitti e peccati di cui abbiamo qui parlato non sono previ-ati specificamente, ma rientrano, secondo i casi, nelle figure delittuose più generiche di rapina, furto, violenza grave, enumerate nel can. 2354 del CIC: la pena per i laici è la esclusione (latae sententiae) dagli atti legittimi ecclesiastici e da qualsiasi incarico ecclesiastico; ai chierici, a seconda della gravità del fatto, sono applicabili penitenze, censure, la privazione dell'ufficio, del beneficio o della dignità, e, se del caso, anche la deposizione. Un caso particolare di congiunzione è poi previsto nel can. 2408, per cui chi esige diritti di stola (v. DIRITTI di) o altre tasse ecclesiali, si risolve in misura superiore a quella stabilita, deve esser punito con una grave multa, e, in caso di re-cidiva, con la sospensione dall'ufficio o con la rimozione dal medesimo.

Bibl.: Per l'e, vera e propria: N. Palopoli, s. v., in Nuovo digesto italiano, V. pp. 680-86; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, IX, parte 1°, Torino 1938, pp. 346-66. Per i ricatto: N. Palopoli, Sequestro di persona a scopo di rapina o di e., in Nuovo digesto italiano, XII, 1, pp. 126-29; V. Manzini, Op. cit., loc. cit., pp. 366-75. Per la concussione: E. Alta-villa, Pubblica amministrazione (Delitti dei pubblici ufficiali contro la), in Nuovo digesto italiano, X, pp. 933-34, 941-45, 948; V. Manzini, Op. cit., V. Torino 1935, pp. 149-64. Per il diritto canonico: Wernz-Vidal, VII, pp. 531-34, 604; I. Cheddi-P. Cipriotti, Un canonum de delictis et poenis, 5a ed., Vicenza-Trento 1943, pp. 115-16, 161.