ESORCISMO

ESORCISMO. -

I. PRESSO I POPOLI PRIMITIVI

Rito lustratorio per il quale, servendosi di formole, gesti ed oggetti, e dell'invocazione di un essere fornito di potere soprannaturale, si allontanano i cattivi influssi spiritici.

Il rito trae motivo presso i popoli primitivi dalla credenza che ogni male è dovuto all'intervento d'uno spirito malefico, e si realizza, per lo più tramite lo stregone, in una invocazione, un gesto o l'uso di mezzi catartici.

L'e. si riscontra anche tra i popoli di cultura, e documento del suo profondo significato è l'importanza attribuita alla funzione dell'esorcista. Così nella religione assorcista, nella quale l'e. consiste in parole ed atti emessi in favore del dio Ea a di suo figlio Marduk; nell'India antica a moderna e nello soroastrismo.

BIBL.: N. Turchi, a. V. ENOCH. Ital., XIV (1932), p. 340.

II. NEL DIRITTO CANONICO

Costituiscono l'e. in senso stretto tutti gli scongiuri che il ministro, a ciò deputato dalla Chiesa, fa in nome di Dio e autoritativamente contro il demonio o perché abbandoni le persone da esso possedute (e. solenne), o perché cessi dall'infestare persone o cose, anche se non animate (e. semplice). Tanto l'e. semplice che quello solenne, è di sua natura pubblico e costituisce un sacramentale vero e proprio; mentre gli scongiuri fatti per iniziativa privata ed in proprio nome sono e. privato. L'e., non essendo Sacramento, non necessariamente ottiene infallibilmente l'effetto di scacciare il demonio o di eliminare le malefiche infestazioni. A ciò contribuisce anche la santità personale del ministro. Per questo, benché qualunque

chiarico che abbia ricevuto l'esorcistato (v. ESORCISTA, ESORCISTATO) sia radicalmente capace di fare e, anche solenni, pure da molti secoli la Chiesa dà la facoltà di esorcizzare solennemente solo a sacerdoti distinti per pietà a prudenza, mediante un'espressa licenza dell'Ordinante e con l'obbligo di osservare fedelmente i can. 1.51-52 del CIC e il titolo XI del Rituale romano. Ciò nonostante qualunque sacerdote può fare e, privati soprattutto nei casi di penitenti particolarmente tentati o duri nel manifestare i propri peccati e a pentirsi di essi.

Gli e, vanno fatti normalmente in Chiesa e in altro luogo più e religioso, salvo i casi di ammalati e la presenza di gravi motivi in contrario; non però davanti a pubblico numeroso. Qualora l'e. sia da farsi su una donna è necessario che vi assistano parenti prossimi o donne di specchiato onestà. Nell'esorcizzare, il ministro si

deve ottenere ordinariamente alle formale del Rituale romano, evitando in ogni caso uso di medicine o di pratiche superstiziose. Così pure deve assolutamente evitare di fare domande non opportune o non adatte allo scopo o non necessarie e quelle che tendono a scoprire avvenimenti futuri. Deve invece domandare al demonio se è solo o con altri spiriti maligni, il loro nome, il tempo dell'inizio dell'ossessione e la causa di essa. Gli e, si possono praticare non solo su ossessi cristiani, cattolici o meno, buoni o cattivi o addirittura scomunicati, compresi i vivandi; ma anche su persone di altre religioni o del tutto pagane, purché in ogni caso ci sia una certezza morale che si tratta di veri indemoniati (v. OSSESSIONE e OSSESSI).
BIBLI. I. Forget, Exorcisme, in DThC, V, 11, coll. 1762-80: Rituale Rom., tit. XI; J. Burch, Exorcismus de la iglesia, in Res. eccles., 21 (1930), pp. 203-208; H. Leclercq, Démosianum, IV: L'expulvion des demons, in Dist. de la Bible, II, coll. 1378-79; A. Fiscetta-A. Gennaro, Theol. mar., V, Torino 1944, n. 140 sgs.; F. M. Cappello, De Sacramentis, I, ivi 1947, n. 92 sgs. Lorenzo Simzone

Cite this article

“ESORCISMO.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 372. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/esorcismo.