ESORCISTA, ESORCISTATO. - Esorcista, nell'attuale prassi della Chiesa latina, è chi ha ricevuto l'Ordine minore (v. ORDINE) dell'esorcistato, che conferisce il potere di cacciare i demoni, ossia di compiere gli esorcismi (v.).
Con la parola ἐξορχοστής si designa colui che fa gli spergiuri (cf. Act. 19, 13; Giuseppe Flavio, Antiq. lud., 8, 2, 5). Nei primi tempi della Chiesa ogni fedele, quasi per un dono carismatico, aveva il potere di cacciare i demoni (cf. Giustino, Apol., II, 6, 6; Ireneo, Epideixis, 96, 97; Tertulliano, Apolog., 23). Alla metà del sec. III compaiono a Roma gli esorcisti, come una classe speciale di fedeli (Cornello papa, Ep. ad Fabianum Antioch.: Pl. 3, 768), della cui esistenza si informano anche altri documenti. Secondo s. Paolino di Nola il martire Felice, dopo essere stato lettore, era divenuto esorcista. L'episafio di Flavio Latino, vescovo di Brescia (m. alla fine del sec. III) dice che questi fu esorcista per 12 anni. Pietro, che subì il martirio insieme al prete Marcellino (a. 392), è ricordato come esorcista da s. Damaso (Martyr. Hieronymianum, p. 292); s. Martino di Tours fu ordinato esorcista da s. Ilario, come riferisce Sulpizio Severo (Vito S. Martini, cap. 5). In una piccola comunità come quella di ad decimum l'esorcistato e il letterato erano uniti nella stessa persona: Proficiis lector et exorcista, in H. Leclercq, Grottaferrata, in DACL, VI, coll. 1838.
Sulla loro istituzione e sui rispettivi uffici non ci dovette essere uniformità assoluta in tutte le Chiese: p. es., il De septem ordinibus (Pl. 30, 148-62), falsamente attribuito a s. Girolamo, non ricorda né i lettori né gli esorcisti, ma i fossori, come il grado infimo degli ordini minori.
L'ordinazione degli esorcisti, secondo gli Statuta Ecclesiae antiqua (del sec. VI, d'origine aralatense), è costituita dalla consegna, da parte del vescovo, del libro degli esorcismi, accompagnata dalle parole: «Accipe et com-

Sono in queste parole indicate le funzioni degli esor-
cisti: a) cacciare i demoni; questo ufficio fu assolto soprattutto quando fiori il catecumenato (sec. IV-V); gli esorcisti compivano allora la rituale manus impositio per cacciare i demoni dai candidati al Bartesimo. Con il tramonto del catecumenato declinò anche l'importanza degli esorcisti, perché, sebbene teoricamente fosse loro assegnato anche l'ufficio di esorcizzare i fedeli, tuttavia tale funzione fin da principio cominciò ad essere riservata ai sacerdoti, che secondo il diritto vigente la esercitano con prudenza e dietro esplicita autorizzazione del vescovo (can. 1121); b) congedare i non comunicandi; originariamente era ufficio dei diaconi; nell'Ordo Romanus del sec. X viene attribuito agli esorcisti, ma ben presto cadde in disuso; c) porgere l'acqua ai ministri durante la Messa; era questo inizialmente ufficio dei suddiaconi, che al sec. X passò agli esorcisti.
In Oriente, nel sec. IV, vengono ricordati gli esorcisti nel Concilio di Antiochia (341) e di Laodicea (318); non facevano però parte del clero né venivano ordinati, come attestano espressamente le Costituzioni Apostoliche (VIII, 26, 1, 2): «exorcista non ordinantur». Il potere di cacciare i demoni era ritenuto un cariamo largito direttamente da Dio a qualche anima privilegiata, come rilevano le stesse Costituzioni Apostoliche: «Haec enim certaminis laus pendet a libera et bona voluntate et a Gratia Dei per Christum... qui enim acceptit chariama sanationum per revelationem a Deo declaratur» (ibid.). Sull'indole sacramentale dell'esorcistato V. ORDINE.
BIBLI. F. Wieland, Die genetische Entwicklung der sog. ordiner minaret in den drei ersten Jahrh., Triburgo in Br. 1807; J. Forget, Exorciste, in DThC, V, coll. 1780-86; H. Leclercq, Exorcisme-esorciste, in DALC, V, coll. 1985-78; P. De Puniet, Le Pontifical romain, I, Lovanio 1930, pp. 147-49; A. Villien, Les Sacraments, Histoire et liturgie, 2e ed., Parigi 1931, pp. 288-91; I. Ticerone, L'ordine e le ordinazioni, trad. R., Brescia 1939, pp. 92-93; B. Kurtscheid, Historia Iuris canonici, I, Roma 1941, pp. 47-48; P. Alfonzo, I riti della Chiesa, III, ivi 1946, pp. 74-80; Ph. Oppenheim, Sacramentum Ordinis secundum Pontificale Romanum, ivi 1946, pp. 34-42 e passim. Antonio Piolanti