ESENZIONE

ESENZIONE. - Nel diritto canonico il termine e. dalla sua rudimentale significazione etimologica (ex emere: togliere, liberare da...) è passato a denotare la liberazione di una persona, fisica o morale, dalla preesistente e doverosa sottomissione a un superiore.

SOMMARIO: I. Concetto. - II. L'evoluzione della e. nel corso dei secoli. Modi di concedersi. - III. L'estensione oggettiva della e. - IV. La e. attualmente in vigore nel diritto canonico. - V. e. dei religiosi.

I. CONCETTO

La struttura divino-positiva della Chiesa importa che tutti i fedeli, oltre che al sommo pontefice, siano soggetti in linea di principio a un vescovo residenziale, o a quell'Ordinario del luogo che lo sostituisce in uno dei modi stabiliti dal diritto canonico (abate o prelato nullita, vicario o prefetto apostolico, amministratore apostolico, vicario capitolare). Ma se in base al diritto divino positivo si può e si deve fissare con questa assolutezza il principio della sottomissione di tutti i battezzati all'Ordinario del luogo, per quanto concerne l'estensione oggettiva di tale sottomissione non si può stabilire un principio altrettanto facile e preciso. Infatti, mentre la giurisdizione dell'Ordinario del luogo è necessariamente legata al territorio, l'universalità della Chiesa spinge alla pluridicessanità la maggior parte delle istituzioni religiose, sorte provvidenzialmente come deduzione ad consequentias del fine stesso della società fondata da Gesù Cristo e riconosciute dal diritto canonico. Obbene, è ovvio che nella pluridicessanità di queste istituzioni sia insita l'esigenza a quella libertà dalla potestà dell'Ordinario del luogo, senza la quale risulterebbe impossibile, o almeno molto difficile, l'attuazione dello scopo di tali istituzioni. Questa esigenza, comportando una corrispondente esclusione della «doverosa sottomissione» (presupposta dal concetto di e.), circoscrive perciò stesso, riguardo alla estensibilità oggettiva, il surriferito principio della sottomissione di tutti i battezzati al proprio Ordinario. Tuttavia, la difficoltà di determinare con norme precise questo proprium di libertà ha fatto sì che tanto nella pratica - ossia nei provvedimenti presi dalla competente autorità ecclesiastica - quanto nella dottrina, si facesse coincidere l'estensione oggettiva della sottomissione all'Ordinario del luogo col principio della sottomissione delle persone; si partisse cioè dal presupposto di una doverosa sottomissione totale, escludente qualsiasi libertà nativa.

Questo criterio valse anche nei riguardi degli altri gradi della gerarchia ecclesiastica indotti dal diritto canonico, i quali, naturalmente, fecero crescere di pari passo le possibili ed effettive e. L'aceresciuto numero delle autorità ecclesiastiche moltiplicò inoltre i soggetti attivi delle e., cioè i superiori aventi la possibilità di liberare i loro auditi dal superiore subalterno, fermo restando come norma-limite che nessun superiore può mai dispensare dalla sottomissione alla propria autorità.

II. L'EVOLUZIONE DELLA E. NEL CORSO DEI SECOL

I. MODI DI CONCEDERLA

La concessione della e., nel corso dei secoli, ubbidì a diverse cause le quali peraltro si possono ricondurre a due gruppi che si chiameranno rispettivamente delle cause violente e delle cause normali. Nel primo gruppo si collocano la simonia, il concubinato, lo scisma occidentale, l'intromissione della potestà civile negli affari ecclesiastici ecc. (non potendo deporre il vescovo indegno, si esentavano chiese, monasteri, ecc.). Cessando queste cause violente, di per sé avrebbero dovuto scomparire le e. accordate per porre rimedio a queste eccezionali situazioni, se però non fosse stato troppo umano che gli interessati cercassero di protrarre, almeno parzialmente, la condizione di favore in cui erano venuti a trovarsi.

Ma in certo senso - e cioè nei suoi effetti in profondità - la più violenza di tutte le cause della e. ecclesiastica fu il diffondersi della ecclesia propria, frutto del diritto germanico, il cui criterio della prevalenza dei diritti promanenti dalla signoria fondiaria sui diritti giurisdizionali, rese possibile l'addivenire tout court alla e. completa dall'Ordinario del luogo.

Tra le cause normali, invece, va ricordata prima di tutto la forma canobitica della vita religiosa, dapprima riconosciuta ufficialmente, e successivamente, dal tempo del Concilio Lateranense IV (1215), divenuta elemento giuridico essenziale dello stato religioso. Con essa infatti sorge, e con il suo graduale consolidamento (monasteri, congregazioni monastiche, Ordini centralizzati) si sviluppa, parallelamente alla gerarchia ordinaria, quella interna degli istituti religiosi, la quale attorno al nucleo delle naturali libertà di qualsiasi lecita associazione (non sacrificabili in vista di un maggior bene soprannaturale) aggiunge almeno quell'altra libertà che impedisca di ridurre i superiori religiosi a semplici vicari dell'Ordinario del luogo. Va ricordato inoltre il carattere di religione clericale riconosciuto ufficialmente dal diritto canonico, con cui si effettua l'incorporazione della vita clericale alla vita religiosa, le esigenze della quale escludono che il superiore religioso circa la formazione sacerdotale dei suoi auditi debba trovarsi, riguardo all'Ordinario del luogo, nella condizione del rettore del seminario diocesano.

A questo duplice ordine di cause non si può non aggiungere, per alcune epoche, la ricerca di sempre nuovi privilegi, cui non rimase estraneo l'influsso della situazione politico-sociale creata dal feudalesimo, dal corporativismo, dal frazionamento comunale, ecc.

Comunque, specialmente con il Concilio di Trento, la disciplina canonica si libera in modo sistematico delle e. che per le mutate condizioni dei tempi sarebbero risultate dannose alla compagine ecclesiastica, rivolgendo le superstiti e avviando quelle che sarebbero state concesse in seguito verso un piano razionale, di cui si darà conto esponendo i risultati ricavabili dal CIC per quanto concerne i religiosi.

Per comprendere la vigente disciplina ecclesiastica circa le e. è indispensabile conoscere le varie specie di esse, ciò che peraltro è collegato alle vicende storiche del diritto canonico, e, in particolare, con i modi di concedere tali e. e con il loro contenuto.

Le prime e. (prendendo la parola nel suo senso latissimo) con cui i romani pontefici vollero assicurare una conveniente libertà dall'Ordinario del luogo a vari monasteri d'Occidente (eccellono le sapienti disposizioni di s. Gregorio Magno) furono concesse direttamente alla persona morale costituita dal monastero. Più tardi invece, come si è già accennato, sotto l'influsso del diritto germanico, anche nella Chiesa si arrivò a dichiarare esenti determinati luoghi, facendoli veicolo di e. per determinate persone dimoranti in essi. Cosicché, giustamente, le prime e. furono dette personali, le seconde locali, anche se, come è ovvio, soggetto dalla e. siano state sempre le persone. Il nuovo aspetto assunto dalla vita religiosa con i Mendicanti mediante l'esercizio programmatico dell'apostolato, portando sovente questi religiosi fuori dal convento, rese necessario tutelarne direttamente le persone mediante speciali e personali e. Per integrare queste furono esentati anche i luoghi di loro dimora,

creando così un nuovo tipo di e. dei luoghi, da non con- loudersi con l'e. locale e che potrebbe chiamarsi exempio locorum.

Fatta questa precisazione, risulta intuitivo che non si possa ammettere l'espressione e. misto per indicare il complesso di e. locali e di e. personali, mentre invece tale espressione può essere assunta per l'abbinamento delle exempiones locorum e delle e. personali (e quindi essere applicabile alla vigente e. di cui godono i regolari e gli altri religiosi esenti).

Dalla diversità degli effetti giuridici annessi alla e. locale trae origine la distinzione di questa e. in passiva ed activa, e la suddivisione della passiva in plena e semi- plena. Avvenne cioè che alcuni monasteri e alcune chiese di particolare importanza, dopo aver conseguito una e. più o meno vasta a favore dei monaci o dei clero appartenenti al monastero o alla chiesa - e. consistente nella sonrazione dalla potestà del vescovo diocesano (= vantaggi «negativi», per es., quello di sfuggire alle sue pene canoniche) e nel trasferimento di una quasi equivalente potestà nell'abate o prelato posti a capo del monastero o della chiesa (= vantaggi «positivi») - ottenessero di poter estendere una parte della e. alla popolazione compresa nel loro territorio. Quando a detta popolazione passavano solo dei vantaggi «negativi», si ebbe la exempio locali passiva plena: quando, invece, l'abate o prelato potevano esercitare un certo potere su tale popolazione, ossia agere in qualche modo a favore di essa, si ebbe la exempio locali activa; finalmente, quando non si potevano comunicare nemmeno i vantaggi negativi, si parlò di exempio (localis) passiva minus plena. L'apice della exempio activa sarà toccato dalle abbazie e dalle prelature nullus. Si noti che nella vigente e., goduta dalle religiosi clericali esenti, si verifica un nuovo tipo di «attività», in quanto, non in forza di una e. locale, ma derivatamente dall'insieme delle e. personali e «dei luoghi» formanti il complesso unitario del privilegium exemptionis (pereogativa delle religioni esenti), anche coloro che dimorano stabilmente di giorno e di notte negli istituti di советы religiosi, per ragione di educazione, infermità, servizio ed ospitalità (cf. can. 514 § 1) vengono in certo modo ad usufruire della e. riguardo alle confessioni, alla predicazione, di voti. ecc. potendo confessarsi da confessarsi autorizzati unicamente dal legittimo superiore religioso, ascoltare predicatori approvati unicamente da esso, ecc.

III. L'ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA E

A complemento di questa sommaria introduzione informativa, si debbono aggiungere tre osservazioni riguardanti l'estensione che può assumere questo speciale provvedimento giuridico-canonico.

1) La natura del soggetto passivo (a seconda che si tratti di persona fisica o morale, di religione clericale o laicale, ecc.) rende possibile una maggiore o minore estensione oggettiva della e. Per es., affinché il clero secolare sia esente dall'Ordinario del luogo, basta sia escluso l'esercizio della potestà di quest'ultimo in determinati punti della disciplina canonica; invece, perché le religioni clericali - essendo incongruo che la S. Sede eserciti direttamente su di esse tutto il potere che di per sé sarebbe dell'Ordinario del luogo - godano effettivamente della e. da detto Ordinario, è necessario che nei loro superiori passi una potestà quasi equivalente a quella dell'Ordinario del luogo. 2) Ogni volta - ossia, per qualunque punto della disciplina canonica - in cui si addiciano alla liberazione di una persona fisica o morale dalla preesistente e doverosa sottomissione a un superiore, si verifica perciò stesso la e., bisogna peraltro distinguere i casi di e. dai vari istituti giuridici in materia di e. 3) Il diritto canonico da secoli ha dato alla espressione privilegium exemptionis il significato specifico di concessione sistematica della e. dell'Ordinario del luogo, cui si deroga solo per mezzo di determinate eccezioni (praeterquam in coilius a iure expressis). Concessa con questa accezione ufficiale (cf., p. es., i cann. 616 § 1, 618 § 1) della espressione privilegium exemptionis, è la qualifica di religio exempta (can. 483 n. 2) data a tutti gli Ordini - eccezione fatta per le munache che non dipendono da un prelato regolare

(can. 613) - e alle religioni di voti semplici cui sia stato specialiter concesso il privilegium exemptionis (can. 618 § 1). Ma, evidentemente, come all'infuori del complesso unitario del privilegium exemptionis c'è posto per precise ed effettive e. circoscritte a determinati punti della disciplina canonica, così non è escluso che i religiosi non annoverati tra gli «esenti» (quindi, in questo senso, «non-esenti»), possano godere, ed effettivamente godano, di determinate sottrazioni alla preesistente e doverosa sottomissione all'Ordinario del luogo. Perciò, per rispettare la denominazione ufficiale religio exempta, a d'altra parte per non contraddire la realtà, si deve logicamente distinguere tra la e. propriamente dette (chiamata privilegium exemptionis) e l'e. impropria (giuridica e concreta liberazione da qualche punto della normale sottomissione fissata dalla disciplina canonica).

IV. LE E. ATTUALMENTE IN VIGORE NEL DIRITTO CANONICO. - Venendo ora alla vigente disciplina canonica, tenendo conto del superiore da cui si può essere dichiarati esenti, si ha l'e., totale o parziale, dall'Ordinario del luogo, dal metropolita, dai superiori religiosi, dal parroco, dai Tribunali della S. Sede. Dall'Ordinario del luogo sono esenti in un modo veramente totale le abbazie e prelature nullius (cann. 319-28), i cardinali (che non siano essi stessi Ordinari del luogo; il CIC parla espressamente della e. della cappella privata: can. 239 § 1, 18, ma è implicitamente indicata anche quella riguardante le cause giudiziali nel can. 1557 § 1, 2; inoltre, si verifica una vera e. anche per il can. 239 § 1, 2 circa il potere di confessarsi da sacerdoti non approvati dall'Ordinario del luogo, ecc.), i capi di Stato, i loro figli e figlie, e quelli che hanno il diritto alla immediata successione, circa le cause giudiziali in genere (can. 1557 § 1, 1) e le matrimoniali in specie (can. 1962), circa la comminazione o la dichiarazione delle pene ecclesiastiche (can. 2227 § 1), circa l'obbligo di comparire come testa nella sede del tribunale diocesano (cann. 1770 § 2, 1), i religiosi, di cui si dirà in seguito. E prevista, inoltre, l'e. dei soldati (cf. can. 451 § 3) e di determinate chiese (cf. can. 344 § 1) nei limiti da fissarsi volta per volta dalla S. Sede.

Dal metropolita sono esenti i vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede (can. 285) e i religiosi esenti.

Dal parroco sono esenti completamente i seminari diocesani (can. 1368) e i religiosi esenti; praticamente lo sono anche le religioni clericali anche non-esenti; possono inoltre esserlo, se l'Ordinario del luogo così dispone, le case religiose e le pie opere dichiarate tali dell'Ordinario del luogo (can. 464 § 2). Inoltre, si verifica l'e. circa il ius funerandi per i cardinali (can. 1219 § 1), i beneficiari residenziali (can. 1220) i religiosi e novizi (cann. 1221 §§ 1-2, 1230 § 5) nonché per i domestici che dimorano stabilmente nelle case di questi religiosi e che muoiano in dette case (can. 1221 § 3).

Dagli ordinari tribunali della S. Sede sono esenti i capi di Stato ecc., i cardinali, i legati della S. Sede, e i vescovi anche solo titolari riguardo alle cause penali (can. 1557 § 1).

Nella cost. apost. Ad incrementum decepti di Pio XI (15 ag. 1933, AAS, [1934], p. 497) vengono dichiarati esenti dall'Ordinario del luogo gli assessori e segretari delle SS. Congregazioni Romane, i protonotari apostolici de numero, i prelati uditori della S. Romana Rota, i chierici della Reverenda Camera Apostolica mentre conservano il loro domicilio a Roma, i prelati votanti e referendari della Segnatura nelle stesse condizioni dei precedenti.

Nel diritto della Chiesa Orientale vige un istituto giuridico analogo alla e. chiamato diritto di stauroregio.

V. E. DEI RELIGIOSI. - Le categorie cui possono essere ricondotte tutte le religioni per quanto concerne la loro libertà dall'Ordinario del luogo secondo

Il diritto comune (prescindendo cioè dalle speciali e. concesse alle singole religioni), sono raggruppabili in tre sezioni fondamentali: delle religioni esenti, delle religioni non-esenti di diritto pontificio, delle congregazioni di diritto diocesano. Fondamento della libertà della prima sezione è il principio della e. sistematica contenuta nel privilegium exemptionis, cui non si può derogare se non in casibus a iure expressis (can. 615). Fondamento della seconda sezione è il principio della libertà per ciò che riguarda il regime interno, anch'esso non derogabile se non in casibus in iure expressis. Fondamento della terza sezione è la distinzione tra i superiori interni ed esterni.

Le esigenze ad una maggiore libertà insite nel carattere clericale della religione, ed ancora - ma in misura assai minore - nel fatto di trattarsi di religione maschile, hanno portato alla suddivisione delle sezioni nelle rispettive categorie. Si hanno così nella sezione delle religioni esenti: gli Ordini clericali, le congregazioni clericali esenti, gli Ordini laicali di uomini, le monache soggette a prelato regolare; nella sezione delle religioni di diritto pontificio non-esenti: le congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili, le monache non dipendenti da un prelato regolare. Nella terza sezione: le congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili.

Il contenuto concreto della libertà di cui gode ciascuna di queste categorie è dato dalla somma dei punti della disciplina canonica in cui dette categorie sono sottratte alla potestà vescovile. Tale somma per le religioni esenti risulta, indirettamente, dalla enumerazione tassativa dei casi di assoggettamento deroganti al principio fondamentale della e.; per le religioni non-esenti, invece, risulta, direttamente, dalla enumerazione dei casi di libertà limitanti l'opposto principio dell'assoggettamento. Ma agli effetti di una presentazione intuitiva del primo e secondo tipo di «somma», può giovare anche la specificazione ricavabile dalle prescrizioni del CIC nei casi in cui le religioni esenti godono della libertà in forza del principio fondamentale contenuto nel privilegium exemptionis, e, viceversa, la specificazione di tutti i casi in cui la mancanza del privilegium exemptionis, non attenuata da corrispondenti concessioni di libertà, tiene le religioni non-esenti sottoposte alla potestà dell'Ordinario del luogo.

Non potendosi qui, evidentemente, riassumere, neppure in una semplice enumerazione dei rispettivi canoni, coteste situazioni giuridiche delle varie categorie delle religioni per quanto concerne la loro libertà dall'Ordinario del luogo, ci si fermerà a tre soli esempi. Con forza più di principio che di esempio, va ricordato il can. 501 § 1 con cui viene accordata alle religioni clericali esenti oltre alla potestà dominativa, riconosciuta a tutte le religioni (in quanto suscettibile di specificazione quantitativa e qualitativa, secondo la prestanza giuridica delle varie categorie di religioni, e perciò stesso fonte e misura del corrispondente grado di libertà dall'Ordinario del luogo), la potestà di giurisdizione in foro esterno ed interno. Con questa potestà le religioni clericali raggiungono nella e. quei vantaggi positivi in fatto di libertà circa le confessioni, la predicazione, il potere punitivo, ecc. senza di quali - specialmente per quanto comporta il carattere clericale di tali religioni - la e. concessa per mezzo di un principio fondamentale in realtà rimarrebbe mutila. L'accordata potestà di giurisdizione fa passare i superiori maggiori di tali religioni nel navore degli Ordinari (can. 198 § 1), cosicché normalmente in tutte le prescrizioni del diritto canonico in cui figura il termine Ordinario, le religioni clericali esenti invece di dipendere dall'Ordinario del luogo, lo sono dai propri superiori maggiori.

Alle religioni di diritto pontificio non-esenti la vi-

gente disciplina canonica riconosce, mediante un principio fondamentale la libertà dall'Ordinario del luogo per quanto riguarda il regime interno (can. 618 § 2, 2). Ora, per dare a questo principio la sua giusta portata bisogna aver presente la estensione che viene raggiunta dal regime interno a seconda del carattere della religione. Nelle religioni clericali, poiché la vita clericale viene incorporata alla vita religiosa, il regime interno, giuridicamente, subisce una estensione notevolmente più grande di quella a cui si fermano le corrispondenti religioni laicali, e per ciò diventa fonte e misura di una maggiore libertà dall'Ordinario del luogo (cf. soprattutto A. Larmona, De potestate dominativa publica in iure canonico, in Acto Congressus Iuridici Intern. Romae, 12-17 nov. 1934, IV, pp. 145-86).

Finalmente - anche per giustificare l'inclusione delle congregazioni di diritto diocesano (piane subrectae all'Ordinario del luogo, ma ad nominare iuris) nel quadro delle diverse misure della libertà dall'Ordinario del luogo riconosciute alle religioni - e di osservare che tutto ciò che il vigente diritto canonico riserva alla S. Sede (mentre nella disciplina anteriore era di competenza dell'Ordinario diocesano) viene a costituire una vera e assoluta libertà da detto Ordinario. Fondamentale a questo riguardo è la disposizione che riserva alla S. Sede la soppressione dell'unica casa di cui constasse una congregazione di diritto diocesano. Basta infatti pensare quale situazione di dipendenza comporterebbe - e comporto di fatti - l'assenza di tale disposizione.

BIBL.: L'argomento della e. in genere suolo essere trattato nelle introduzioni agli studi sulla e. dei religiosi. Sia per la parte storica, come per la parte giuridica-doomanica della e., propriamente e impropriamente detta, cf. E. Fogliasso, Introductio in vigenium disciplinam de iuridici relanzabilus inter Religiones et Ordinarium loci, Torino 1948, pp. v-xx. Per quanto concerne l'e. dei religiosi, cf. i seguenti studi apparsi dopo il Codice: S. Alonso, La exención de los religiosos, Salamanca 1938; A. Bondini, De pricilecio exemptionis, Roma 1910; A. Gutierrez-Fox, De gradibus liberitatis et subiectionis Religiosorum respectu Ordinari loci, in Commentarium pro Religiosis, 22 (1941) p. 23 (1942); J. O'Brien, The exemption of Religious in Church Law, Milwaukee 1942; A. Melo, De exemptions Regularium, Washington 1921; F. Muzzarelli, Tracesius canonicus de Congregationibus iuris diocesani, Roma-Alba 1943 (dove è trattato diffusamente il problema dell'autonomia delle congregazioni di diritto diocesano di fronte all'Ordinario del luogo); A. Scheuermann, Die Exemption nach geltendem hirklichen Recht, mit einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung, Paderborn 1938.

Emilio Fogliasso

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“ESENZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 356. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/esenzione.