ESENZIONE

ESENZIONE. - Nel diritto canonico il termine è dalla sua rudimentale significazione etimologica (ex emere: togliere, liberare da...) è passato a denotare la liberazione di una persona, fisica o morale, dalla preesistente e doverosa sottomissione a un superiore.

**SONMARIO:**

I. Concelio

JI. L'evoluzione della religione e del corpo dei secol

i. Modi di concederla

J

II. L'estensione degli atti della religione

IV. La religione nel suo campo

V. RELIGIONE.

creando così un nuovo tipo di c. dei luoghi, da non con- fondersi con l'è, locale e che potrebbe chiamarsi exemptio locorum.

Fatta questa precisazione, risulta intuitivo che non si possa ammettere l'espressione e. mista per indicare il complesso di c. locali e di e. personali, mentre invece tale espressione può essere assunta per l'abbinamento delle experimente locorum e delle e. personali (e quindi essere applicabile alla vigente e. di cui godono i regolari gli altri religiosi esenti).

Dalla diversità degli effetti giuridici annessi alla e. locale tra origine la distinzione di questa e. in passiva ed attiva, e la suddivisione della passiva in plena e semi- plena. Avviene cioè che alcuni monasteri e alcune chiese di particolare importanza, dopo aver conseguito una e. più o meno vasta a favore dei monaci o del clero appartet- nenti al monastero o alla chiesa — e. consistente nella sottrazione dalla potestà del vescovo diocesano (— van- taggi negativi), per es. quello di sfuggire alle sue pene canoniche) e nel trasferimento di una quasi equivalente potestà nell'abate o prelato posti a capo del monastero o della chiesa (— vantaggi «positivi») — ottenessero di poter estendere una parte della e. alla popolazione com- presa nel loro territorio. Quando a detta popolazione pas- savano solo dei vantaggi negativi, si ebbe la «emptio localis passiva plena»; quando, invece, l'abate o prelato potevano esercitare un certo potere su tale popolazione, ossia agere in qualche modo a favore di essa, si ebbe la «emptio localis activa»; finalmente, quando non si pote- vano comunicare nemmeno i vantaggi negativi, si parlò di «emptio (localis) passiva minus plena». L'apice della «emptio activa» sarà toccato dalle abbazie e dalle prelature nullius. Si noti che nella vigente e., goduta dalle re- ligioari clericali esenti, si verifica un nuovo tipo di «atti- vità», in quanto, non in forza di una e. locale, ma derivan- temente dall'insieme delle e. personali e di luoghi (— formanti il complesso unitario del privilegiato exemplificio (prerogativa delle religioni esenti), anche coloro che di- marano stabilmente di giorno e di notte negli istituti di costi religiosi, per ragione di educazione, infermità, servizio od ospitalità (cf. can. 514 § 1) vengono in certo modo ad usufruire della e. riguardo alle confessioni, alla predicazione, ai voti, ecc. potendo confessarsi da con- fessori autorizzati unicamente dal legittimo superiore religioso, ascoltare predicatori approvati unicamente da esso, ecc.

III. L'ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA E

A comple- mento di questa sommaria introduzione informativa, si debbono aggiungere tre osservazioni riguardanti l'esten- sione che può assumere questo speciale provvedimento giuridico-canonico.

1) La natura del soggetto passivo (a seconda che si tratti di persona fisica o morale, di religione clericale o laicale, ecc.) rende possibile una maggiore o minore esten- sione oggettiva della e. Per es., affinché il clero secolare sia esente dall'Ordinarie del luogo, basta sia escluso l'esercizio della potestà di quest'ultimo in determinati punti della disciplina canonica; invece, perché le religioni clericali — essendo incongruo che in S. Sede eserciti diret- tamente su di esse tutto il potere che di per sé sarebbe dell'Ordinarie del luogo — godano effettivamente della e. da detto Ordinarie, è necessario che nei loro superiori passi una potestà quasi equivalente a quella dell'Ordinarie del luogo. 2) Ogni volta — ossia, per qualunque punto della disciplina canonica — in cui si addiviene alla libe- razione di una persona fisica o morale dalla preesistente — doverosa sottemissione a un superiore, si verifica perciò stesso la e., bisogna peraltro distinguere i casi di e. dai vari istituti giuridici in materia di e. 3) Il diritto canonico da secoli ha dato alla espressione privilegiato exemplificio il significato specifico di concessione sistematica della e. dall'Ordinarie del luogo, cui si deroga solo per mezzo di determinate eccezioni (praeterquam in casibus a ture expressis). Concessa con questa eccezione ufficiale (cf. p. es., i can. 616 § 1, 618 § 1) della espressione privile- giato exemplificio, è la qualifica di religio exemplata (can. 488 n. 2) data a tutti gli Ordini — eccezione fatta per le munche che non dipendono da un prelato regolare (can. 613) — e alle religioni di voti semplici cui sia stato specialmente concesso il privilegiato exemplificio (can. 618 § 1).

Ma, evidentemente, come all'infuori del complesso uni- tario del privilegiato exemplificio c'è posto per precise ed effettive e. circoscritte — determinati punti della disci- plina canonica, così non è escluso che i religiosi non an- noverati tra gli «esenti» (quindi, in questo senso, «non- esenti»), possano godere, ed effettivamente godano, di determinato sottrazioni alla preesistente e. doverosa sot- tomissione all'Ordinarie del luogo. Perciò, per rispettare la denominazione ufficiale religio exemplata, «d'altra parte per non contraddire la realtà, si deve logicamente distin- guere tra la e. propriamente detto (chiamata privilegiato exemplificio) e l'e. impropria (giuridica e concreta libe- razione da qualche punto della normale sottomissione his- sata dalla disciplina canonica).

IV. LE E. ATTUALMENTE IN VIGORE NEL DIRITTO CANONICO. — Venendo ora alla vigente disciplina canonica, tenendo conto del superiore da cui si può essere dichiarati esenti, si ha l'e., totale o parziale, dall'Ordinarie del luogo, dal metropolità, dal supe- riori religiosi, dal parroco, dal Tribunali della S. Sede. Dall'Ordinarie del luogo sono esenti in un modo veramente totale le abbazie e prelature nullius (can. 319-28), i cardinali (che non siano essi stessi Ordi- nari del luogo; il CIC parla espressamente della e. della cappella privata: can. 239 § 1, 18, ma è impli- citamente indicata anche quella riguardante le cause giudiziali nel can. 1557 § 1, 2; inoltre, si verifica una vera e. anche per il can. 239 § 1, 2 circa il potere di confessarsi da sacerdoti non approvati dall'Ordina- rio del luogo, ecc.), i capi di Stato, i loro figli e figlie, e quelli che hanno il diritto alla immediata succes- sione, circa le cause giudiziali in genere (can. 1557 § 1, 1) e le matrimoniali in specie (can. 1962), circa la comminazione o la dichiarazione delle pene ec- clesastiche (can. 2227 § 1), circa l'obbligo di com- parire come testi nella sede del tribunale diocesano (can. 1770 § 2, 1), i religiosi, di cui si dirà in se- giuto. È prevista, inoltre, l'e. dei soldati (cf. can. 451 § 3) di determinare chiese (cf. can. 344 § 1) nei limiti di fissarsi volta per volta dalla S. Sede.

Dal metropolita sono esenti i vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede (can. 285) e i religiosi esenti.

Dal parroco sono esenti completamente i seminari diocesani (can. 1368) e i religiosi esenti; praticamente lo sono anche le religioni clericali anche non-esenti; pos- sono inoltre esserlo, se l'Ordinarie del luogo così dispone, le case religiose e le pie opere dichiarate tali dall'Ordi- nario del luogo (can. 464 § 2). Inoltre, si verifica l'e. circa il tussu funerari per i cardinali (can. 1219 § 1), i beneficiari residenziali (can. 1220) i religiosi e novizi (can. 1221 § 2-2, 1230 § 5) nonché per i domestici che dimostrano stabilmente nelle case di questi religiosi e che muoiono in dette case (can. 1221 § 3).

Dagli ordinari tribunali della S. Sede sono esenti i capi di Stato ecc., i cardinali, i legati della S. Sede, e i vescovi anche solo titolari riguardo alle cause penali (can. 1557 § 1).

Nella cost. apost. Ad incrementum decoris di Pio XI (15 ag. 1933, AAS, [1934], p. 497) vengono dichiarati esenti dall'Ordinarie del luogo gli assessori e segretari delle SS. Congregazioni Romane, i protonotari apostolici de numero, i prelati uditori della S. Romana Rota, i chie- rici della Reverenda Camera Apostolica mentre conser- vano il loro domicilio a Roma, i prelati votanti e referen- dari della Segnatura nelle stesse condizioni dei precedenti.

Nel diritto della Chiesa Orientale vige un istituto giuridico analogo alla e. chiamato diritto di stauropagio.

V. LA E. DEI RELIGIOSI. — Le categorie cui possono essere ricondotte tutte le religioni per quanto con- cernere la loro libertà dall'Ordinarie del luogo secondo

Il diritto comune (prescindendo cioè dalle speciali e concesse alle singole religioni), sono raggruppabili in tre sezioni fondamentali: delle religioni esenti, delle religioni non-esenti di diritto pontificio, delle congregazioni di diritto diocesano. Fondamento della libertà della prima sezione è il principio della e sistematica contenuta nel privilegium exemplarismi, cui non si può derogare se non in casibus a iure expressis (can. 615). Fondamento della seconda sezione è il principio della libertà per ciò che riguarda il regime interno, anch'esso non derogabile se non in casibus in iure expressis. Fondamento della terza sezione è la distinzione tra i superiori interni ed esterni.

Le esigenze ad una maggiore libertà insiste nel carattere clericale della religione, ed ancora - ma in misura assai minore - nel fatto di trattarsi di religione maschile, hanno portato alla suddivisione delle sezioni nelle rispettive categorie. Si hanno così nella sezione delle religioni esenti: gli Ordini clericali, le congregazioni clericali esenti, gli Ordini laicali di uomini, le monache soggette a prelato regolare; nella sezione delle religioni di diritto pontificio non-esenti: le congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili, le monache non dipendenti da un prelato regolare. Nella terza sezione: la congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili.

Il contenuto concreto della libertà di cui gode ciascuna di queste categorie è dato dalla somma dei punti della disciplina canonica in cui detto categorie sono sottratte alla potestà vescovile. Tale somma per le religioni esenti risulta, indirettamente, dalla enumerazione trasparente dei casi di assoggettamento deroganti al principio fondamentale della e; per le religioni non-esenti, invece, direttamente, dalla enumerazione dei casi di libertà limitanti l'opposto principio dell'assoggettamento. Ma agli effetti di una presentazione intuitiva del primo secondo tipo di «somma», può giovare anche la specificazione ricavabile dalle prescrizioni del CIC nei casi in cui le religioni esenti godono della libertà in forza del principio fondamentale contenuto nel privilegium exemplarismi, e, viceversa, la specificazione di tutti i casi in cui la mancanza del privilegium exemplarismi, non attenua da corrispondenti concessioni di libertà, tiene le religioni non-esenti sottoposte alla potestà dell'Ordinarie del luogo.

Non potendosi qui, evidentemente, riassumere, neppure in una semplice enumerazione dei rispettivi nomi, coste situazioni giuridiche delle varie categorie delle religioni per quanto concerne la loro libertà dall'Ordinarie del luogo, ci si fermerà a tre soli esempi. Con forza più di principio che di esempio, va ricordato il can. 505 § 1, con cui viene accordata alle religioni clericali esenti oltre alla potestà dominativa, riconosciuta a tutte le religioni (in quanto suscettibile di specificazione quantitativa e qualitativa, secondo la prestanza giuridica delle varie categorie di religioni, e perciò stesso fonte e misura del corrispondente grado di libertà dall'Ordinarie del luogo), la potestà di giurisdizione in foro esterno ed interno. Con questa potestà le religioni clericali raggiungono nella e, quei vantaggi positivi in fatto di libertà circa le confessioni, la predicazione, il potere punitivo, ecc. senza di quali - specialmente per quanto comporta il carattere clericale di tali religioni - la e, concessa per mezzo di un principio fondamentale in realtà rimarrebbe mutila. L'accordata potestà di giurisdizione fa passare i superiori maggiori di tali religioni nel novero degli Ordinari (can. 198 § 1), cosicché normalmente in tutte le prescrizioni del diritto canonico in cui figura il termine Ordinario, le religioni clericali esenti invece di dipendere dall'Ordinarie del luogo, lo sono dai propri superiori maggiori.

Alle religioni di diritto pontificio non-esenti la vi

gente disciplina canonica riconosce, mediante un principio fondamentale la libertà dall'Ordinarie del luogo per quanto riguarda il regime interno (can. 618 § 2, 2). Ora, per dare a questo principio la sua giusta portata bisogna aver presente la estensione che viene raggiunta dal regime interno a seconda del carattere della religione. Nelle religioni clericali, poiché la vita clericale viene incorporata alla vita religiosa, il regime interno, giuridicamente, subisce una estensione notevolmente più grande di quella a cui si fermano le corrispondenti religioni laicali, e per ciò diventa fonte e misura di una maggiore libertà dall'Ordinarie del luogo (cf. sopratutto A. Larrinosa, De potestate dominatiora publica in iure canonica, in Acta Congressis Iudici Intern. Romae, 12-17 nov. 1934, IV, pp. 145-56).

Finalmente - anche per giustificare l'inclusione delle congregazioni di diritto diocesano (plane subiecta all'Ordinarie del luogo, ma ad norman iuris) nel quadro delle diverse misure della libertà dall'Ordinarie del luogo riconosciute alle religioni - e da osservare che tutto ciò che il vigente diritto canonico riserva alla S. Sede (mentre nella disciplina oneriore era di competenza dell'Ordinarie diocesano) viene a costituire una vera e assoluta libertà da detto Ordinario. Fondamentale a questo riguardo è la disposizione che riserva alla S. Sede la soppressione dell'unica cassa di cui connessa una congregazione di diritto diocesano. Basta infatti pensare quale situazione di dipendenza comporterebbe - e comporta di fatti - l'assenza di tale disposizione.

Bibl.: L'argomento della c. in genere svolge essere trattato nelle introduzioni agli studi sulla e, dei religiosi. Si per la parte storica, come per la parte giuridico-dogmatica della e, proponendo e impropriamente detta, c. F. Fogliano, Introduzione in vigente disposizioni di giuridica e relativismo iner Regione et Ordinamenti locali, Torino 1948, pp. v-xv. Per quanto concerne l'e. dei religiosi, c. i seguenti studi apparsi dopo il Codice: S. Alonso, La caccia di la religione, Salamanca 1938; A. Bon-dini, De predicato exemplarismi, Roma 1919; A. Gutierrez-Poza, De gradibus libertatis et subiectionis: Religiosorum respectu Ordinari (cet. in Commentarium pro Religiosi, 22 (1911) e 23 (1924); J. O'Brien, The exemption of Religious in Church Law, Milwaukee 1942; A. Melo, De exemplo Regularium, Washington 1921; F. Muzzarelli, Tractatus canonici de Congregationibus iuris diocesani, Roma-Alba 1943 (dove è trattato diffusamente il problema dell'autonomia delle congregazioni di diritto diocesano di fronte all'Ordinarie del luogo); A. Scheuermann, Die Exemption nach geltenden kirchlichen Recht, mit einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung, Paderborn 1938.

Emilio Fogliano