ESEQUIE,

ESEQUIE, - L'antichissima tradizione di suffragare con particolari preghiere l'anima dei morti è stata ininterrottamente sostenuta dalla Chiesa e osservata quasi istintivamente dalla pietà dei parenti dei defunti. Il CIC, benché supponga le e. (cann. 1204, 1215, 1231, ecc.), pure non le descrive, rimandando per queste al Rituale Romano che ne parla al titolo VI. Le e. strettamente parlando cominciano con le preghiere stabilite per l'ingresso del cadavere in chiesa a finiscono con quelle che ne accompagnano l'uscita dalla medesima; non comprendono quindi né il trasporto del cadavere dall'abitazione alla chiesa, né il trasferimento di esso da questa al cimitero.

Tutti i fedeli indistintamente dopo la morte devono essere trasportati in chiesa per le e. e detto obbligo in via generale è grave (can. 1215; Rit. Rom., tit. VI, cap. 1, n. 4). Hanno diritto alle e. oltre ai battezzati, anche i catecumeni che siano incolpevolmente morti senza il Battesimo; ne sono esclusi i soli non battezzati (can. 1239; Rit. Rom., tit. VI, cap. 2). In pena sono privati del diritto alle e., benché battezzati, gli apostati, gli eretici, gli scismatici, i massoni e gli appartenenti a simili società, alcune specie di scomunicati, i suicidi, i morti in duello, coloro che disposero di essere cremati a morte avvenuta, e i pubblici peccatori, sempre che dette

azioni costituiscano concretamente una colpa grave. Comunque anche a questi sono concesse le e. se prima di morire abbiano dato qualche segno di pentimento (cann. 1240-41; Rit. Rom., tit. VI, cap. 2).

Nelle svolgimento delle e., pur avendo un posto di preminenza la celebrazione della Messa (Rit. Rom., Tit. VI, cap. 1, n. 7) e la recita dell'Ufficio divino (ibid., capp. 3-4) che ne sono la parte principale, non mancano altre preghiere tra le quali quelle che accompagnano l'ingresso del cadavere in chiesa e la sua uscita. In casi particolari è ammessa l'eventualità di un'ufficienza meno solenne o semplice, ma è assolutamente sempre preferibile e per sé obbligatorio, specie per quanto concerne la Messa, che si faccia quella solenne ossia cantata. Quando riscontamo gravi non permettono il trasferimento del morto in chiesa le e. si fanno essenze il cadavere e in qualunque giorno: ordinariamente nel terzo, settimo, trigetimo, anniversario (ibid., cap. 5). In questi casi è ovvio che sono da omertarsi le parti riguardanti l'ingresso e l'uscita del cadavere dalla chiesa. Distinte e. sono destinate ai bambini morti prima dell'uso della ragione (ibid., cap. 6); per quelli più che tristezza la Chiesa manifesta compiacimento, quasi allegria, per l'innocenza da loro certamente non perduta e per la vita eterna alla quale già appartengono. Anche il suono delle campane, che in un certo senso, fa parte delle e. è lugubre per gli adulti, festivo per i bambini.

La legislazione ecclesiastica attuale determina molto dettagliatamente il luogo dove si devono fare le e. Esso, per norma generale, è costituito della chiesa parrocchiale del defunto qualora questi ne avesse una sola (can. 1216 § 1) o, avendone diverse, da quella di esse nel cui territorio è morte (ibid., § 2); anche nel caso di morte avvenuta altrove, per le e. il cadavere dovrà essere trasportato, se ciò è comodamente fattibile, e sempre, se i parenti del defunto volessero farlo a loro spesa, alla chiesa parrocchiale (can. 1218 §§ 1-3). Ciò non ostante ogni fedele, compresa la moglie e i figli puberi (can. 1223 § 2), hanno il diritto di scegliere un'altra chiesa, diversa dalla parrocchiale, per i propri funerali (can. 1216 § 1). Solo per gli impuberi tale scelta è riservata ai loro genitori o ai loro tutori (can. 1224 n. 1).

Il diritto di scelta della chiesa per le e. trova nell'attuale legislazione alcune restrizioni, nel senso che a norma del can. 1225, perché l'elezione di una chiesa diversa dalla propria parrocchiale abbia effetto, è tassativamente necessario che essa sia o un'altra chiesa parrocchiale, o una chiesa appartenente a regolari strettamente detti, escludi gli altri religiosi e ogni specie di religiose, monache comprese, o che sia la chiesa patronale (per i soli patroni), oppure un'altra chiesa che abbia uno speciale privilegio in merito. Leggi particolari poi determinano che la chiesa esequale per i cardinali defunti viene scelta volta per volta personalmente dal papa qualora essi siano morti in Roma, mentre dovrà essere la più insigne della città, salvo il caso di scelta diversa fatta da loro medesimi, se avvenuta altrove (can. 1219 § 1). Parimenti, salva sempre diversa scelta, i vescovi residenziali, anche se cardinali, e gli abati e prelati nulliti devono essere trasportati per le e. nella loro cattedrale (can. 1219 § 2). Per i religiosi in via ordinaria è stabilito (can. 1221) che debbano avere le e. nella chiesa ove risiedono a comunque in una della loro religione; né è loro permesso, salvo che siano vescovi o solo novizi, di eleggersene un'altra (can. 1224 n. 2). Per quanto riguarda le persone defunte negli ospedali, case di cura, manicomi, ricoveri, orfanotrofi, case di educazione, carteri, ecc., salvo che esse abbiano acquistato ivi il domicilio o il quasi domicilio a norma del can. 92, o che per indulto speciale i detti luoghi siano stati esentati dalla giurisdizione parrocchiale a norma del can. 464 § 2 a per altra via, la chiesa per le e. è quella stabilita dalle norme generali fin qui esposte.

La responsabilità a il diritto delle e., tenute presenti le eccezioni precedenti, generalmente cadono sul parroco del defunto, anche se questi è morto altrove, qualora possa comodamente trasportarsi nella sua parrocchia

(can. 1230 §§ 1-2). È obbligo grave pure del parroco di fare gratuitamente le e. per i fedeli defunti che siano veramente poveri (v. anche DEPUTTI).

BIBLI: A. Antonioli, De re funeraria, Bergamo 1919; G. Rossi, La sepultura ecclesiastica e lo ius funerum, Bergamo 1920; M. Conte a Coronata, De locis et temporibus sacris, Torino 1922, nn. 155-273; F. Maroso, Circa lo « ius funerandi » nell'ospedale civile, in Manit. eccl., 34 (1922), pp. 115-22; M. Leder, De sepultura ecclesiastica concedenda vel deneganda, in Collat. Namurc., 18 (1923-24), pp. 268-78; J. Bryx, De ecclesia funeris, in Collat. Brug., 26 (1926), pp. 238-41; A. Tondini, De ecclesia funeraria ad normam novi codici, Forlì 1927; B. F. Regatillo, De sepultura electiva, in Sal terrae, 18 (1920), pp. 247-66; M. Monasca, Deorgoción de sepultura eclesiástica, ibid., 19 (1920), pp. 332-42; Werra-Vidal, IV, nn. 576-96; L. B. Barin, Catechismo liturico, III, 8ª ed., Rovigo 1938, nn. 213-56; F. Cappello, Summa Iuris Can., II, Roma 1930, nn. 720-30, 740-46; 759-62; C. Berutti, Institutiones Iuris Can., IV, Torino 1940, pp. 135-96; A. Vermeersch-J. Creusco, Epitome Iuris Can., II, Roma-Malines 1940, nn. 525-29, 547-50. Lorenzo Simeone

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“ESEQUIE,.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 358. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/esequie.