STOLA, DIRITTI DI

STOLA, DIRITTI di. - I. - Diritti di s. o tasse di s. (iura stolae) vengono denominate le prestazioni dovute dai non poveri ai parroci in occasione dell'ammistrazione di alcuni Sacramenti (Battesimo, Matrimonio) e sacramentali (benedizioni, processioni, ecc.) o in occasione di funerali; i primi prendono il nome di diritti di s. bianca, i secondi di s. nera.

Essi fanno parte della dote del beneficio (can. 1410). La loro misura è determinata da tariffe fissate dal Concilio provinciale o dal vescovo con l'approvazione della S. Sede (can. 1507, 1234), oppure da legittima consuetudine (can. 463, 831). È vietato al parroco di esigere di più, e ove lo faccia è tenuto alla restituzione, oltre ad essere passibile di grave pena pecuniaria e, in caso di recidiva, di sospensione o rimozione dall'ufficio (can. 2408). Per i poveri, poi, il parroco nulla può esigere (can. 463, 4, 1235, 2).

È regolata con particolari norme la materia relativa ai diritti di s. nera (can. 1234-38), onde la misura delle tassazioni: per le varie classi di funebri sia determinata con moderazione, così da evitare occasione di litigi o scandali, sia lasciata piena libertà di scegliere la classe che si desidera, e in ogni caso sia assicurata ai poveri la gratuità dell'officiata funebre e della sepoltura, con tutte le esequie prescritte dalla liturgia. Nel caso che il funerale non abbia luogo nella chiesa parrocchiale propria del defunto (come di regola deve avvenire, se il defunto stesso non abbia prescelto altra chiesa: can. 1216), al parroco proprio porzione parrocchiale (v.).

Il. - Quanto alla loro natura giuridica, è da notare che, in coerenza con il principio fondamentale di diritto canonico che nessuna cosa intrinsecamente spirituale o inscindibilmente annessa a questa va fatta oggetto di compra o vendita per prezzo temporale (ed il farlo costituisce sinonia di diritto divino: can. 727, 1), e in particolare data la proibizione specifica fatta ad ogni sacerdote di esigere o richiedere alcunché, sia direttamente, sia in-

STOLA - Diacono con s. posta sulla dalmatica secondo l'uso ambrosiano. Particolare del bassorilievo di Matteo da Campione: con l'incoronazione di Ottone III (sec. XIV) - Monza, Cattedrale.

STOLA, Diritti di. - I. - Diritti di s. o tasse di s. (iura stolae) vengono denominate le prestazioni dovute dai non poveri ai parroci in occasione dell'ammistrazione di alcuni Sacramenti (Battesimo, Matrimonio) e sacramentali (benedizioni, processioni, ecc.) o in occasione di funerali; i primi prendono il nome di diritti di s. bianca, i secondi di s. nera.

Essi fanno parte della dote del beneficio (can. 1410). La loro misura è determinata da tariffe fissate dal Concilio provinciale o dal vescovo con l'approvazione della S. Sede (can. 1507, 1234), oppure da legittima consuetudine (can. 463, 831). È vietato al parroco di esigere di più, e ove lo faccia è tenuto alla restituzione, oltre ad essere passibile di grave pena pecuniaria e, in caso di recidiva, di sospensione o rimozione dall'ufficio (can. 2408). Per i poveri, poi, il parroco nulla può esigere (can. 463, 4, 1235, 2).

È regolata con particolari norme la materia relativa ai diritti di s. nera (can. 1234-38), onde la misura delle tassazioni: per le varie classi di funebri sia determinata con moderazione, così da evitare occasione di litigi o scandali, sia lasciata piena libertà di scegliere la classe che si desidera, e in ogni caso sia assicurata ai poveri la gratuità dell'officiata funebre e della sepoltura, con tutte le esequie prescritte dalla liturgia. Nel caso che il funerale non abbia luogo nella chiesa parrocchiale propria del defunto (come di regola deve avvenire, se il defunto stesso non abbia prescelto altra chiesa: can. 1216), al parroco proprio porzione parrocchiale (v.).

Il. - Quanto alla loro natura giuridica, è da notare che, in coerenza con il principio fondamentale di diritto canonico che nessuna cosa intrinsecamente spirituale o inscindibilmente annessa a questa va fatta oggetto di compra o vendita per prezzo temporale (ed il farlo costituisce sinonia di diritto divino: can. 727, 1), e in particolare data la proibizione specifica fatta ad ogni sacerdote di esigere o richiedere alcunché, sia direttamente, sia in-

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(IM. Alinari)
Stola - Diacono con s. posta sulla dalmatica secondo l'uso ambrosiano. Particolare del bassorilievo di Matteo da Campione: con l'incoronazione di Ottone III (sec. xiv) - Monza, Cattedrale.

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direttamente, per l'amministrazione dei Sacramenti (can. 736), i diritti di s. non possono considerarsi come un prezzo o compenso per gli atti di ministero spirituale compiuti dal parroco, ma come una prestazione, corrisposta in occasione di tali atti, in base a giusto titolo riconosciuto dal diritto o da legittima consuetudine (can. 730). Giusto titolo sono, ad es., quello di stipendio per l'onesto sostentamento del chierico, o quello del lavoro estrinseco, compiuto cioè estraneamente all'opera sacra e separabile da essa. Logica conseguenza di tale concetto è non solo che il parroco ha sempre il dovere di compiere gratuitamente il ministero per coloro che non sono in grado di corrispondere il dovuto, ma anche quella che il parroco non può richiedere l'anticipata prestazione, né può negare i Sacramenti né il funerale quando anche gli si rifiuti l'emolumento legittimo e adeguato alla capacità economica del fedele o di chi per esso. Resta però fermo per questi l'obbligo di corrispondere la tassa dovuta, sotto comminatoria di pene canoniche a prudente arbitrio del vescovo (can. 2349).

Dato tale carattere obbligatorio, benché talora si designino i diritti di s. anche con il nome di oblazioni o di elemosine (cf. can. 736, 1234), essi vanno distinti dalle oblazioni costituite dalle elargizioni libere e spontanee dei fedeli (v. OBBLIGAZIONE) appunto perché ad essi va unita una vera obbligazione giuridica. La loro natura giuridica canonica, pertanto, è più propriamente quella di un tributo o tassa che la Chiesa in virtù del suo potere di impero e del diritto che essa rivendica di esigere dai fedeli, indipendentemente dalla potestà civile, quanto è necessario al culto divino e al mantenimento del clero (can. 1490), impone ai soggetti che fan parte della sua organizzazione, di versare in occasione della richiesta di determinați servizi ecclesiastici.

III. - Nell'ordinamento statuale italiano, nonostante qualche divergenza sulla loro definizione dal punto di vista civilistico, è riconosciuta azione per il pagamento dei diritti di s. nella misura delle tariffe stabilite dall'autorità ecclesiastica. Le spese funerarie in particolare godono del privilegio generale sui mobili (art. 2751 del Cod. civ.). Agli effetti fiscali i diritti di s. sono compresi fra i redditi colpiti da imposta di ricchezza mobile. Essi poi sono presi in considerazione come proventi casuali congrua (v.).

BIBL.: S. D'Angelo, Tasse e pensioni nel cod. di dir. can., 2a ed., Torino 1928. Arnaldo Bertola