CONGRUA. - Con il nome di c. o portio congrua, i canonisti usano indicare quella quantità di reddito, che viene considerata necessaria per il decoroso sostentamento di un beneficiato (v. BENEFICIO ECCLESIASTICO) o di chi ha un qualsiasi ufficio ecclesiastico (per il concetto di c. nel CIC cf. i cann. 471 § 1, 472 n. 1, 475 § 1, 476 § 1, 1429 § 1, 1439 § 2, 1473 ecc.; e, in qualche modo, anche i cann. 122 e 979 § 2). L'ammontare della c. è variabile secondo l'importanza dell'ufficio e le mansioni che esso importa.
Talvolta si trova usato il nome di c. anche per indicare semplicemente il beneficio parrocchiale, come si usano i nomi di mensa e di prebenda per indicare rispettivamente il beneficio vescovile o capitolare.
Supplementi di c. o assegni supplementari di c. sono gli assegni in denaro che lo Stato paga ai tito-
titoi dei benefici, il cui reddito sia inferiore a quella che lo Stato stesso considera portio congrua in modo che il reddito beneficiario propriamente detto con l'aggiunta del supplemento raggiunga esattamente tale porzione c.
Non si può escludere che uno dei motivi, per cui lo Stato italiano introdusse gli assegni supplementari di c., sia stato il fine di asserire in qualche misura alla volontà dello Stato soprattutto quella parte del clero che è più a contatto con il popolo (questa idea fu già di Napoleone) o anche quello di favorire il basso clero a danno del clero alto (i supplementi di c. furono originariamente stabiliti solo a favore dei parroci).
Ma la causa oggettiva ed ufficiale dell'introduzione del supplemento di c. fu il miglioramento delle condizioni economiche del clero povero mediante una perequazione e redistribuzione delle rendite ecclesiastiche: lo Stato infatti impiegava in assegni supplementari di c. una parte delle rendite ricavate dal patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi come inutili, e dalle imposizioni di cui gravava i benefici non soppressi ma provvisti di maggiori redditi.
Nella legislazione del Regno d'Italia il supplemento di c. fu introdotto per la prima volta con l'art. 28 n. 4 del R. D. 7 luglio 1866, n. 3036, a favore dei parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Successivamente fu più volte aumentato il limite della c. e inoltre furono estesi i supplementi anche ad altre categorie di beneficiari; però tutti i miglioramenti che furono concessi dopo il 30 giugno 1920 avevano carattere provvisorio, e la loro efficacia veniva prorogata di anno in anno (cf. art. 9 della legge 14 giugno 1928, n. 1315, in base al quale sarebbero venuti a scadere il 30 giugno 1920).
Con l'art. 30 del Concordato (capov. 2°) fu disposto che « lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore », e conseguentemente l'art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848 dispose: « L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate consideravano come temporanei ».
Ora la materia è regolata, oltre che da queste due disposizioni, principalmente dal Testo Unico 29 genn. 1931, n. 227, e dal Regolamento 29 genn. 1931, n. 228.
Le categorie di beneficiati che, in base alle leggi vigenti, godono del supplemento di c., e i limiti della c. annua in vigore nel 1929 sono i seguenti: metropoliti: L. 18.000; altri arcivescovi e vescovi, prelati e abati nullisti: L. 17.000; parroci della città di Roma: L. 6000; due prime dignità dei Capitoli cattedrali o collegiali di Roma: L. 4000; altri parroci, dignità dei Capitoli, e canonico teologo e penitenziare: L. 3500; altri canonici (cattedrali, fuori Roma; cattedrali o collegiali, a Roma): L. 3000; altri beneficiari (non più di sei) dei Capitoli (cattedrali o collegiali, come sopra), e vicari parrocchiali indipendenti: L. 2000.
Poiché però l'art. 30 del Concordato parlava di « misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore », le misure dei limiti di c. furono di quando in quando mutate (cf. R. D. L. 23 genn. 1942, n. 162; R. D. L. 24 genn. 1944, n. 19; Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213; D. L. 1° apr. 1947, n. 272; D. L. 22 genn. 1948, n. 44; legge 29 luglio 1949, n. 494).
Le categorie sono state fissate dalle leggi italiane in base al criterio di favorire i titolari dei benefici aventi mansioni che lo Stato ritiene più necessarie alla vita della Chiesa, e perciò soprattutto quelli aventi giurisdizione o cura d'anime; perciò le categorie di benefici, ai cui titolari è concesso l'assegno, coincide in parte con le categorie di enti ecclesiastici conservati dalle leggi eversive.
È da avvertire che il supplemento di c. è ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della c. per
i parroci di parrocchie con meno di 200 ab., salvo che «a giudizio dell'amministrazione del fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni» (art. 2 del citato Testo Unico).
Per ciascun Capitolo cattedrale, ad eccezione di quelli di Roma e delle diocesi suburbicarie, l'assegno non può essere corrisposto a più di dodici canonici e sei beneficiati minori.
Dettagliate norme sono stabilite dalla legge per il computo del reddito del beneficio, ai fini della concessione del supplemento di c., e per determinare l'ammontare di esso (art. 6 esgg. del Testo Unico.); in particolare la legge, partendo dal principio che vada computato il reddito netto, non il reddito lordo, stabilisce di quali attività debba tenersi conto e quali passività vadano detratte.
Il supplemento di c. è un assegno concesso non al beneficio, bensì alla persona del beneficiato; perciò non viene concesso durante la vacanza. Mentre però il godimento delle rendite beneficarie, secondo il diritto canonico, non comincia dal giorno del conferimento del beneficio, bensì dal giorno della presa di possesso, il supplemento di c. viene corrisposto dalla data del conferimento: in tal senso è stata infatti applicata, dalle disposizioni successive, la norma della prima parte dell'art. 26 del Concordato (cf. art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848; art. 82 del Testo Unico sugli assegni supplementari di c.; art. 45 del Regolamento relativo).
A norma dell'art. 6 del Concordato, gli assegni supplementari di c. sono impignorabili nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato, e perciò possono essere pignorati solo nei seguenti limiti: a) fino alla concorrenza di un terzo, per causa di alimenti dovuti per legge; b) fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso l'ente da cui il debitore dipende, derivanti dall'esercizio di funzioni dell'ufficio; c) fino alla concorrenza di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, a colui che percepisce lo stipendio od assegno (art. 80 del Testo Unico citato, e art. 1-2 del R. D. 5 giugno 1941, n. 874).
Inoltre l'assegno di c. non può essere ceduto se non entro i limiti di un quinto, e soltanto a scomputo o garanzia di debiti contratti o da contrarsi con la prescritta autorizzazione nell'interesse del beneficio o della Chiesa (art. 80 del Testo Unico citato).