CONGREGAZIONE RELIGIOSA. - Il CIC
definisce la c. r. una religione, ossia un istituto reli-
gioso nel quale si fanno soltanto voti semplici, sia
perpetui sia temporanei (can. 488, 2). Questo ele-
mento (voti esclusivamente semplici) costituisce la
differenza essenziale tra un Ordine religioso ed una
c. r., benché spesso nel linguaggio comune vengano
confusi l'uno con l'altra.
Nella terminologia giuridica, i membri delle c.
femminili si chiamano suore (sorores); la voce mo-
naca (nuonialis) viene riservata ai membri degli an-
tichi Ordini (can. 488).
I. STORIA
La distinzione tra voti semplici e solenni sorse abbastanza presto dal dubbio sull'effetto del voto di castità riguardo alla validità del matrimonio. I voti enessi nella vestizione dell'abito o nella professione reli- giosa furono considerati come solenni. Così venne a for- marsi l'opinione che la solennità dei voti fosse una con- dizione essenziale allo stato religioso. Questa opinione creò anche nel sec. XVI al fondatore della Compagnia di Gesù non lievi opposizioni. Però la solenne dichiara- zione di Gregorio XIII, che gli scolastici ed i fratelli coadiutori della Compagnia, nonostante i loro voti sem- plici, fossero veri religiosi, senza rimuovere l'antica opi- nione, aiutò la formazione del concetto di vita religiosa con voti semplici (v. voto).L'origine delle c. r. sembra doversi ricercare in al-
cune comunità di terziari o di terziarie francescane o
domenicani, vincolati anche con voti semplici. Prima del
sec. XV non si conosce nessun esempio di un istituto
religioso con voti meramente semplici. Le « Suore bigie »
e le « Suore nere », assai numerose allora in Belgio e nella
Francia settentrionale, potrebbero essere il primo esempio
di questa forma di istituto. Ne possono esser citati altri
nel sec. XVI, ad. es., le Orsoline a Milano. Il grande rifor-
matore s. Pio V volle sopprimere tutte le comunità fem-
minili di voti semplici e senza clausura papale (cost.
Circa Pastoralis, 29 maggio 1566) e forse anche le maschili
(cost. Lubricum vitae genus, 17 nov. 1568). Di fatto,
per una certa tolleranza della S. Sede, non morirono tutte;
anzi ne furono fondate nuove con l'approvazione dei ve-
scovi o dei nunzi apostolici. Nel sec. XVII cominciarono
a moltiplicarsi le c. femminili, specialmente per tenere
scuole o per curare i malati; invece le c. maschili, tranne
una (i Fratelli delle Scuole cristiane), risalgono al più
al sec. XVIII.
Due documenti pontifici (dopo quello di Pio V)
hanno per l'evoluzione delle c. r. un'importanza spe-
ciale: la cost. Quanvis iusto, 30 apr. 1749, di Benedetto
XIV sulle relazioni tra le superiore generali ed i vescovi,
e la cost. Conditae a Christo, 8 dic. 1900, di Leone XIII.
Quest'ultima, che si può ben chiamare la Magna Charta
delle c. r., definisce accuratamente i poteri degli Ordi-
nari a riguardo delle c. di diritto diocesano e di diritto
pontificio. Il numero rilevante di magnifiche c. r. fondate
dopo la Rivoluzione Francese aveva aperta la strada al
totale riconoscimento di questa forma di vita religiosa
senza voti solenni. Però dovettero aspettare il CIC per
vedersi riconosciuto ufficialmente il carattere di stato re-
ligioso (cann. 487 e 488).
II. DIRITTO
Per fondare una nuova c. r. gli Ordinari devono ottenere dalla S. Congregazione dei Religiosi il nihil obstat (can. 492); questo non è una positiva approvazione, la quale non si concede prima che il nuovo istituto abbia date delle prove indiscutibili di vitalità e di utilità spirituale nella Chiesa. Quindi la nuova c., anche se si diffonde in parecchie diocesi, rimane di diritto diocesano, sotto- messa totalmente all'Ordinario locale, con una certa autonomia in alcuni aspetti del regime interno (can. 492 § 2).Il primo grado di approvazione della S. Sede è,
per il più dei casi, il decretum laudis, con il quale il som-
mo pontefice « loda e raccomanda pienamente questo
istituto come c. r. » (Normae S. Congr. de Relig., 6 marzo
1921, n. 6). Ottenuto questo documento, la c. diventa
di diritto pontificio. L'effetto di questo cambiamento
di condizione giuridica consiste anzitutto in una mag-
giore dipendenza immediata dalla S. Sede ed in una mag-
giore indipendenza dall'Ordinario diocesano nel regime
interno. Ad es., gli Ordinari non possono più cambiar
nulla alle costituzioni; l'elezione della superiore gene-
rale non deve esser più confermata dall'Ordinario locale
(can. 506 § 4); i superiori sono molto più indipendenti
nell'amministrazione dei beni dell'istituto (can. 535);
esclaustrazione (v.) e di scolarizzazione (v.)
deve esser concesso dalla S. Sede (can. 658).
Assai spesso con il decreto di lode si dà un'appro-
vazione temporanea delle costituzioni. L'approvazione
della c. stessa verrà concessa, non di rado, con l'appro-
vazione definitiva delle costituzioni. Poco dopo la pro-
mulgazione del CIC è stata creata nella S. Congrega-
zione dei Religiosi una commissione speciale per l'ap-
provazione dei nuovi istituti.
Quasi tutte le c. r. hanno un governo centralizzato,
benché le singole province e case siano vere persone mo-
rali, capaci di acquistare e di amministrare dei beni per
se stesse, se le costituzioni non dispongano altrimenti
(can. 531). Ma le case e le persone stanno sotto l'autorità
del superiore generale (can. 502); i superiori locali non
vengono eletti dalla comunità, ma sono designati dal su-
periore generale.
Poche c. r. ESENZIONE (v.), che sottrae i loro membri e le loro case e chiese
alla giurisdizione dell'Ordinario locale, tranne nei casi
esplicitamente notati dal CIC.
Oltre lo scopo generale della santificazione dei
suoi membri per la pratica dei consigli evangelici
e della regola o delle costituzioni, ogni c. ha un fine
speciale, che va dalla pura contemplazione alle forme
più diverse dell'apostolato. Alcune s'attengono stret-
tamente ad un fine speciale ben determinato, p. es.,
le scuole medie; alcune si consacrano a tutte le forme
d'imegnamento e di carità; negli ultimi tempi sono
state fondate non poche c. che si propongono lo
scopo di aiutare i parroci nel loro apostolato e spe-
cialmente nelle diverse opere dell'Azione Cattolica.
Nessuna c. r., anche di diritto diocesano, può es-
sere soppressa se non dalla S. Sede (can. 493).
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