CONGREGAZIONE RELIGIOSA. — Il CIC definisce la c. r. una religione, ossia un istituto religioso nel quale si fanno soltanto voti semplici, sia perpetui sia temporanei (can. 488, 2). Questo elemento (voti esclusivamente semplici) costituisce la differenza essenziale tra un Ordine religioso ed una c. r., benché spesso nel linguaggio comune vengano confusi l'uno con l'altra.
Nella terminologia giuridica, i membri delle c. femminili si chiamano suore (sorores); la voce monaca (monialis) viene riservata ai membri degli antichi Ordini (can. 488).
I. STORIA
La distinzione tra voti semplici e solenni sorse abbastanza presto dal dubbio sull'effetto del voto di castità riguardo alla validità del matrimonio. I voti emessi nella vestizione dell'abito o nella professione religiosa furono considerati come solenni. Così venne a formarsi l'opinione che la solennità dei voti fosse una condizione essenziale allo stato religioso. Questa opinione creò anche nel sec. XVI al fondatore della Compagnia di Gesù non lievi opposizioni. Però la solenne dichiarazione di Gregorio XIII, che gli scolastici ed i fratelli coadiutori della Compagnia, nonostante i loro voti semplici, fossero veri religiosi, senza rimuovere l'antica opinione, aiutò la formazione del concetto di vita religiosa con voti semplici (v. voto).L'origine delle c. r. sembra doversi ricercare in alcune comunità di terziari o di terziarie francescane o domenicani, vincolati anche con voti semplici. Prima del sec. XV non si conosce nessun esempio di un istituto religioso con voti meramente semplici. Le Suore bighe e le Suore nere, assai numerose allora in Belgio e nella Francia settentrionale, potrebbero essere il primo esempio di questa forma di istituto. Ne possono esser citati altri nel sec. XVI, ad. e. I. Orsoline a Milano. Il grande riformatore s. Pio V volle sopprimere tutte le comunità femminili di voti semplici e senza clausura papale (cost. Circa Pastoralis, 29 maggio 1566) e forse anche le maschili (cost. Lubricum vitae genus, 17 nov. 1568). Di fatto, per una certa tolleranza della S. Sede, non morirono tutte; anzi ne furono fondate nuove con l'approvazione dei vescovi o dei nunzi apostolici. Nel sec. XVII cominciarono a moltiplicarsi le c. femminili, specialmente per tenere scuole o per curare i malati; invece le c. maschili, tranne una (i Fratelli delle Scuole cristiane), risalgono al più al sec. XVII.
Due documenti pontifici (dopo quello di Pio V) hanno per l'evoluzione delle c. r. un'importanza speciale: la cost. Quamvis iusto, 30 apr. 1749, di Benedetto XIV sulle relazioni tra le superiore generali ed i vescovi, e la cost. Conditae a Christo, 8 dic. 1900, di Leone XIII. Quest'ultima, che si può ben chiamare la Magna Charta delle c. r., definisce accuratamente i poteri degli Ordinari a riguardo delle c. di diritto diocesano e di diritto pontificio. Il numero rilevante di magnifiche c. r. fondate dopo la Rivoluzione Francese aveva aperta la strada al totale riconoscimento di questa forma di vita religiosa senza voti solenni. Però dovettero aspettare il CIC per vedersi riconosciuto ufficialmente il carattere di stato religioso (can. 487 e 488).
II. DIRITTO
Per fondare una nuova c. r. gli Ordinari devono ottenere dalla S. Congregazione di Religiosi il nihil obstat (can. 492); questo non è una positiva approvazione, la quale non si concede prima che il nuovo istituto abbia date delle prove indiscutibili di vitalità e di utilità spirituale nella Chiesa. Quindi la nuova c., anche se si diffonde in parecchie diocesi, rimane di diritto diocesano, sottomessa totalmente all'Ordinario locale, con una certa autonomia in alcuni aspetti del regime interno (can. 492 § 2).Il primo grado di approvazione della S. Sede è, per il più dei casi, il decretum laudis, con il quale il sommo pontefice «loda e raccomanda pienamente questo istituto come c. r.» (Normae S. Congr. de Relig., 6 marzo 1921, n. 6). Ottenuto questo documento, la c. diventa di diritto pontificio. L'effetto di questo cambiamento di condizione giuridica consiste anzitutto in una maggiore dipendenza immediata dalla S. Sede ed in una maggiore indipendenza dall'Ordinario diocesano nel regime interno. Ad es., gli Ordinari non possono più cambiare nulla alle costituzioni; l'elezione della superiora generale non deve esser più confermata dall'Ordinario locale (can. 506 § 4); i superiori sono molto più indipendenti nell'amministrazione dei beni dell'istituto (can. 535); RECLUSIONE (v.) secolarizzazione (v.) deve esser concesso dalla S. Sede (can. 638).
Assai spesso con il decreto di lode si dà un'approvazione temporanea delle costituzioni. L'approvazione della c. stessa verrà concessa, non di rado, con l'approvazione definitiva delle costituzioni. Poco dopo la promulgazione del CIC è stata creata nella S. Congregazione dei Religiosi una commissione speciale per l'approvazione dei nuovi istituti.
Quasi tutte le c. r. hanno un governo centralizzato, benché le singole province e case siano vere persone morale, capaci di acquistare e di amministrare dei beni per se stesse, se le costituzioni non dispongano altrimenti (can. 531). Ma le case e le persone stanno sotto l'autorità del superiore generale (can. 502); i superiori locali non vengono eletti dalla comunità, ma sono designati dal superiore generale.
Poche c. r. ESENZIONE (v.), che sottrae i loro membri e le loro case e chiese alla giurisdizione dell'Ordinario locale, tranne nei casi esplicitamente notati dal CIC.
Oltre lo scopo generale della santificazione dei suoi membri per la pratica dei consigli evangelici e della regola o delle costituzioni, ogni c. ha un fine speciale, che va dalla pura contemplazione alle forme più diverse dell'apostolato. Alcune s'attencono strettamente ad un fine speciale ben determinato, p. es., le scuole medie; alcune si consacrano a tutte le forme d'insegnamento e di carità; negli ultimi tempi sono state fondate non poche c. che si propongono lo scopo di aiutare i parroci nel loro apostolato e specialmente nelle diverse opere dell'Azione Cattolica.
Nessuna c. r., anche di diritto diocesano, può essere soppressa se non dalla S. Sede (can. 493).
CONGREGAZIONI RELIGIOSE MISSIONA
RIE MASCHILI E FEMMINILI. - Nella conversio
ne dei popoli dell'Europa settentrionale i monaci bene
dettini ebbero una parte importantissima mentre, dal
sec. XII, i Domenicani ed i Francescani nell'Africa e
nell'Asia lavorarono con zelo, suscitando il movimento
missionario, che dopo le grandi scoperte geografiche
dei secc. XV e XVI ebbe uno sviluppo maggiore.
Agli inizi della S. Congregazione di Propaganda Fide
nei territori di missioni, che comprendevano non solo
l'Asia, l'Africa, l'America, ma grande parte dell'Europa, non
escluse alcune zone della Francia e dell'Italia infestate al
l'eresia, esercitavano l'apostolato i seguenti istituti reli
giosi, di cui si trova l'elenco nel vol. XIV degli Atti della
S. Congregazione di Propaganda Fide, ff. 231-34, dove si
parla della riforma delle facoltà che si concedevano ai
missionari: i Benedettini in India e Inghilterra; i Cister
censi in Irlanda; i Domenicani in Europa, Asia, Africa e
America (cioè nelle Indie orientali e occidentali); le famiglie
dei Francescani o dei Minori dell'Osservanza nelle medesime
regioni; i Gesuiti nelle stesse regioni; gli Agostiniani in
Asia e nelle Indie orientali e occidentali; i Riformati
di S. Francesco in Europa e Asia; i Minori conventuali
solo in Europa; i Minimi in Inghilterra e Scozia; i Cap
pucini in Europa, Asia e Africa; i Teatini in Asia, Europa
e Indie orientali e occidentali; i Mercedari nelle Indie
occidentali; le Scuole Pie solo in Germania; gli Eremiti
di S. Paolo solo nell'Europa; i Carmelitani calzati nell'Eu
ropa; i Carmelitani scalzi in Asia e Indie orientali.
L'elenco, che comprende sedici istituti religiosi, enumera
Ordini e C. R., eretti non molto tempo prima del 1622, in
cui fu istituita la S. Congregazione di Propaganda Fide.
Nessuno di quegli istituti religiosi era stato fondato esclusi
vamente o prevalentemente per le missioni. Gli stessi Ge
suiti, che inviarono subito s. Francesco Saverio e altri
in missione, non avevano unicamente lo scopo della pro
pagazione della fede. Quindi prima di Propaganda non si
può parlare di vere e proprie C. R. M., che abbiano avuto
come scopo esclusivo la propagazione della fede tra gli in
fedeli. Questa nuova esigenza si venne determinando dopo
la istituzione di Propaganda, la quale comprese subito
la necessità di avere alle sue dirette dipendenze e a sua com
pleta disposizione tutto il personale missionario. A questa
opera di riorganizzazione si opponevano le due potenze
colonizzatrici, Spagna e Portogallo, che accampavano i di
ritti di patronato, concessi in altri tempi dai papi. Ne
segui una lotta in cui ebbero parte anche i missionari che
appartenevano tutti a C. R. Si venne così maturando l'idea
di avere personale del tutto indipendente da pretesi di
ritti di patronato e dedito esclusivamente all'opera mis
sionaria. Per evidenti motivi l'idea non poteva essere at
tuata né in Portogallo né in Spagna, ma essa fu realizzata
in Francia dove nel 1650 si dette principio al Seminario delle
Missioni Estere di Parigi, che raccoglieva sacerdoti dalle
diocesi francesi per inviarli nelle missioni, da Propaganda
affidate agli Ordinari francesi nell'Asia orientale. Non si
trattava di una c. r. istituita con caratteristiche differen
ziali, ma di una iniziativa per superare la difficile situazione
in cui si trovavano specialmente le missioni dell'Asia orien
tale. L'esempio del Seminario di Parigi non fu seguito da
altri, anche perché le vicende storiche attraversate dalle
missioni nel sec. XVIII, non fecero sentire la necessità di
inviarvi un sempre maggiore numero di missionari.
Invece durante la ripresa dell'attività missionaria,
iniziatasi con il pontificato di Gregorio XVI nel se
colo scorso, si ebbero numerose C. R. e altri seminari
del tipo di quelli di Parigi con scopo esclusivamente
missionario e dipendenti dalla S. Congregazione di
Propaganda Fide. Di questi istituti religiosi la gran
dissima maggioranza sorse nei territori stessi di mis
sione per opera di vescovi e di anime pie, e gli altri in
Europa. In tal modo si ebbero due categorie di C. R.
M. di cui la prima comprendeva le C. R. che erano
nate in terre di missione per collaborare direttamente
alle opere di apostolato; la seconda abbracciava le
altre, che, sebbene erette in Europa, avevano lo scopo
di inviare i propri soggetti solo in territori di missione
con esclusione di altri fini. Queste C. R. possono dirsi
propriamente missionarie a differenza delle altre, in
cui l'apostolato missionario è una parte delle molte
plici attività di bene, che esse esplicano nella Chiesa
universale. Ben presto divennero molto numerose
e non poche ancora oggi sono in pieno sviluppo.
La S. Congregazione di Propaganda, nel regolare
l'ordinamento interno delle suddette C. R., non ebbe
bisogno di speciali autorizzazioni ma fece uso delle sue
ordinarie facoltà, tanto più che anche gli altri missionari
religiosi dipendevano in tutto da essa. Per mezzo della
cost. Sapienti consilio del 1908, non solo grandi ter
ritori furono sottratti alla giurisdizione, ma anche
le fu tolta la competenza sui missionari in quanto reli
giosi e quindi tutte le C. R. passarono in blocco sotto la
nuova S. Congregazione de' Religiosi. Ma a distanza
di un anno parecchi istituti furono di nuovo posti
sotto la giurisdizione di Propaganda consacrando an
cora una volta il principio che questi istituti, aventi
scopi specificamente missionari, dovessero dipendere
in tutto da Propaganda. Questo principio prevale
anche dopo il Codice, che nel can. 252 § 5 ripete let
teralmente le disposizioni della costituzione del 1908.
In tal modo anche oggi si è determinata di nuovo la
situazione anteriore alla suddetta costituzione, e cioè
che le C. nate in territori di missione per aiutare l'apo
stolato locale dipendano da Propaganda e così pure
le C. o società che sono erette altrove con lo scopo
specificamente missionario. Si fa però osservare che
il primo criterio non è stato sempre applicato in tutti i
casi, specialmente per i paesi come l'Australia e la
Nuova Zelanda.
Attualmente dipendono da Propaganda un grande nu
mero di istituti religiosi di diritto diocesano fondati quasi
tutti in territori di missione. Alcuni sono stati fondati
in diocesi di diritto comune, cioè: Piccole Serve del S.
Cuore (diocesi di Nizza, udienza pontificia 24 apr. 1933);
Suore delle Missioni Estere (diocesi di Tolosa, udienza pon
tificia 8 maggio 1933); Domenicane missionarie di Namur
(diocesi di Namur, decr. 21 nov. 1937); Medical Misio
naries of Mary (diocesi di Armagh, decr. 21 maggio 1940);
Medical Mission Sisters (Filadelfia, U. S. A., Lett. Segr.
di Stato, 30 dic. 1941).
Dipendono ancora da Propaganda varie C. di diritto
pontificio. Le C. maschili (1949) sono 7, le femminili 20.
Oltre alle suddette C. R. da Propaganda dipendono
anche altri istituti missionari, che pur avendo costituzioni
particolari sono società senza voti e al presente (1949)
sono 13. Nelle missioni, oltre alle C. R. è società senza
voti, che sono specificamente missionarie, lavorano più
di ottanta C. maschili e più di duecento C. femminili, di
cui alcune hanno un numeroso stuolo di missionari. -
Vedi tav. XV.