CONFRATERNITA. - Corporazione ecclesiastica, composta di fedeli in prevalenza laici, canonicamente eretta e governata da competente superiore con lo scopo di promuovere la vita cristiana per mezzo di speciali opere buone dirette al culto divino od alla carità verso il prossimo. Molte volte culto e carità sono scopi associati negli statuti delle c. Così concepite, esse sono vere e stabili fondazioni ecclesiastiche con propria organizzazione, capaci di aver particolari statuti, di accettare lasciti, di amministrare la loro cassa, di avere beni immobili in esclusivo possesso, dove almeno le leggi civili non lo impediscono.
Non si devono però confondere con quegli istituti che vanno sotto il nome di cause pie (ospedali, ricoveri, orfanotrofi, conservatori) che hanno uno scopo più complesso: ma nemmeno con quelle pie unioni occasionali tenute insieme semplicemente dal volere dei loro componenti. Infatti l'abbandono anche della maggior parte dei suoi componenti od anche di tutti non estingue per se stesso la
c. che sussiste invece grazie alla sua erezione canonica. Le c. dipendono dal vescovo diocesano o dai generali di certi Ordini religiosi ai quali per originaria fondazione sono aggregate o da loro fondate. Prendono la denominazione di arci-c. se hanno ottenuto la facoltà di aggregare a sé particolari c. legittimamente erette con i medesimi scopi e con uniformi ordinamenti.
Si devono anche tenere ben distinte le c. dai Terz'ordini secolari che sono strettamente collegati con l'Ordine religioso da cui prendono il nome, ed anche dalle associazioni di arti e mestieri che in passato perseguivano uno scopo prevalentemente sociale ed economico, sebbene anche
queste si mettessero sotto la protezione di speciali santi patroni. È però da notare che vere c. si componevano talvolta di persone reclutate esclusivamente fra quelle del medesimo mestiere e professione, senza essere per questo organizzate in arti propriamente dette.
I. STORIA
Tracce di associazioni di laici si possono scorgere sino dall'età carolingia, ma un vero movimento in proposito si può notare solo più tardi, quando le plebi delle città e dei borghi hanno raggiunta una maggiore maturità associativa. Infatti le prime c. comprovate da documenti sono quelle che dal sec. x comprendevano nel loro seno tutto il clero di una città, indipendentemente dai rapporti disciplinari con il vescovo; invece, di quelle composte da laici non si incomincia ad avere prove sicure prima del sec. XII, quando ormai la vita comunale, almeno in Italia, è già nel suo pieno fiore. Non si trova però esempio di c. che comprendessero nel loro seno tutto il laicato di un luogo. Ogni c. aveva, a seconda della sua importanza e sviluppo, un altare, una cappella, una chiesa in cui compiere le sue pratiche religiose (Messe, processioni, preghiere speciali) ed anche un luogo in cui adunarsi sotto la guida di un capo e l'assistenza di un prete secolare o regolare secondo i casi. Gli scopi che si proponevano erano, oltre che in genere l'esercizio di queste pratiche e delle virtù cristiane, l'assistenza ai confratelli infermi, i suffragi ed i funerali ai defunti, i soccorsi ai poveri anche estranei, la dotazione di donzelle. Nelle adunanze si cantavano spesso laudi sacre in volgare (Compagnie di laudesi) talvolta a dialogo ed in certi giorni si tenevano anche sacre rappresentazioni a edificazione del popolo. Altre volte i confratelli si assumevano il compito di raccogliere elemosine per qualche straordinario bisogno o di assistere i condannati a morte o i carcerati.Il grande movimento dei Flagellanti o Battuti o Disciplinati sorto in Perugia nel 1260 e propagatosi in tutta Italia diede origine a numerosissime c. le quali con la pratica della flagellazione personale in privato o in pubblico nelle processioni congiunsero quella della beneficenza col promuovere i soccorsi ai poveri particolarmente negli ospedali; molti dei quali debbono al loro zelo la fondazione ed una più efficace assistenza. Analogo movimento è quello

(da Le Arti, 3 [1812], p. 57) CONFRATERNITA - Tabella dei Confratres di Antonio Veneziano (1388), restaurata nel 1941 - Palermo, oratorio di S. Niccolò Reale.

Pergù Meredi d'Avvio Bido, Iompassi Generali 1585.
(fot. Enc. Cott.)
CONFRATERNITA - Frontespizio dei Capitoli Statuti et ordinazioni della Venerabile Compagnia del S.mo Rosario, Roma 1585.
Roma, esemplare della biblioteca Nazionale.
della C. del Gonfalone, sorto a Roma nel 1264 e l'altro dei Bianchi nel 1399 nell'alta Italia. Altre c. sorte con lo scopo specifico di provvedere all'incremento di ospedali per infermi o pellegrini si mutarono ben presto in veri Ordini ospitalieri come quello di S. Spirito in Sassia a Roma, di S. Giacomo di Altopascio in Toscana, di S. Antonio abate a Vienne in Francia. Particolare importanza acquistarono a Roma, soprattutto durante il Quattrocento, le c. che vi si costituirono fra i membri delle diverse nazioni, per l'assistenza dei più poveri fra essi o di coloro che vi giungessero quali pellegrini; vanno ricordate la C. di S. Maria dell'Anima e di S. Maria dei Teutonici per i Tedeschi, di S. Giuliano dei Belgi, di S. Luigi dei Francesi ecc. Non mancano esempi di analoghe istituzioni sulle vie battute da questi stranieri per i loro viaggi, come una c. di Tedeschi ad Udine. Col propagarsi di tutte queste c., ed in modo speciale in seguito a quanto si praticava dai Battuti, si allargò l'usanza che i membri delle c. nelle loro adunanze e processioni indossassero un lungo abito talare di lino a colori diversi con un cappuccio che scendeva talora a coprire la faccia lasciando solo due fori davanti gli occhi.
Molto contribuirono al rinnovamento della vita cristiana sul principio del Cinquecento in Italia le Compagnie della Carità ed in modo particolare le Compagnie del Divino Amore, fondate nelle principali città con l'intento di provvedere ad una più intensa vita cristiana per mezzo di una illuminata carità verso il prossimo. Esse infatti per mezzo dei loro membri promossero la fondazione di ospedali per gli Incurabili, di ricoveri per le Convertite e le Pericolanti, di orfanotrofi, di soccorsi ai poveri vergognosi.
Di altra natura e con carattere quasi esclusivamente devozionale sono le C. del Carmine governate dai frati Carmelitani, quelle della Cintura promosse dagli Eremitani di S. Agostino, quelle del Rosario diffuse ovunque dai Domenicani e particolarmente quelle del S.mo Sacramento, le quali, già numerose nel Quattrocento, ebbero
particolare incremento e diffusione dal Cinquecento in poi, soprattutto dopo che Paolo III le arricchì nel 1539 di particolari privilegi. Col promuovere la frequenza alla Messa ed alla Comunione e con la pratica di accompagnare il Sacramento nelle processioni teoforiche, rese più frequenti, e quando lo si portava pubblicamente agli infermi, esse costituirono ben presto nelle parrocchie, sotto il diretto governo dei parroci, un elemento di prim'ordine nella riforma della vita popolare.
Aspetto di c. hanno anche le Congregazioni Mariane (v.) per la gioventù che i Gesuiti organizzarono, tenendone per lo più l'assistenza, accanto ai loro collegi, imitati poi in questo campo anche dal clero secolare. Altrettanto si deve dire delle Congregazioni che gli stessi Gesuiti eressero nelle chiese da loro ufficiale per gli adulti delle diverse classi sociali.
Sono pure equiparate alle c. le Figlie di Maria (v.) per le giovani, CRISTIANESIMO (v.) per le maritate, erette nei diversi paesi con i loro rispettivi statuti. E non devono essere dimenticate le associazioni erette a vantaggio delle missioni fra gli infedeli, delle quali prime furono quelle chiamate della Propagazione della Fede e quelle della S. Infanzia. Ma con queste istituzioni e con altre simili ci si avvicina sempre più alle pie unioni di cui si è fatto cenno di sopra, sebbene prevalga in esse un'organizzazione generale che sta al di sopra delle semplici c. ed arci-c.
Queste trovarono i loro primi avversari nei principi riformatori della fine del sec. XVIII, i quali, come Giuseppe II di Germania, ne incepparono l'attività particolare nel campo della beneficenza, sequestrandone i patrimoni a vantaggio della beneficenza statale. Le leggi napoleoniche non ammisero che le c. parrocchiali del S.mo Sacramento, e, dove tali leggi furono applicate, le c. perdettero i loro patrimoni.
La legislazione italiana si manifestò in genere contraria alle c.: senza preoccuparsi direttamente di quelle che perseguono uno scopo soltanto spirituale e non hanno un patrimonio immobiliare, essa le ha assoggettate senz'altro all'autorità dello Stato: fra esse quelle destinate alla beneficenza devono conformarsi alle disposizioni legali riguardanti le opere pie; le altre che hanno scopo di culto, non sono state fatte oggetto di una legge speciale e l'autorità si limita a mantenerne l'azione nei confini assegnati dalla legge e a concedere quelle autorizzazioni di cui gli enti morali hanno bisogno per i vari atti della loro attività.

CONFRATERNITA - CONFRATERNITE DEL S.MO SACRAMENTO
(da Emporium, luglio 1939, p. 33)
II. NATURA GIURIDICA
sodalizio (v.), eretto con formale decreto dall'Ordinario (o dai religiosi che ne abbiano privilegio), avente per fine, anche se non esclusivo, l'incremento del culto pubblico (cann. 707-708 e 713).Oltre alle norme generali che si trovano stabilite nel CIC per le associazioni di fedeli (cann. 684-699; V. ASSOCIAZIONE), e quelle speciali sulle c. (cann. 707-725), ogni c. è retta da uno statuto, approvato dall'Ordinario.
Ciascuna c. deve aver sede in una chiesa o in un oratorio pubblico o semipubblico (can. 712 § 1; per i mutamenti di sede cf. can. 719); deve inoltre avere un nome o titolo, desunto o dagli attributi di Dio, o dai misteri della religione cristiana, o dalle feste del Signore o della Madonna, o dai Santi, o infine dal fine pio della c. stessa (can. 710); e normalmente non può nello stesso luogo costituirsi più di una c. con identico titolo o scopo (can. 711 § 1).
Possono far parte di una c. tutti i cattolici che non siano ascritti a sette condannate o notoriamente censurati o pubblici peccatori (can. 693), purché abbiano i requisiti prescritti dallo statuto. Ma le c. per sé sono associazioni di uomini; le donne vi possono far parte solo allo scopo di lucrare le indulgenze e gli altri favori spirituali concessi ai confratelli (can. 709 § 2).
I confratelli non possono prender parte alle funzioni religiose della c. se non indossano l'abito o le insegne proprie dell'associazione (can. 709 § 1; cf. anche cann. 713 § 2 e 714).
La c., sotto l'autorità e la vigilanza dell'Ordinario del luogo, può tenere assemblee, nominare le cariche, amministrare i propri beni (la c. è sempre persona giuridica), svolgere le funzioni religiose non parrocchiali (cann. 715-17); e deve, salvo diversa disposizione dell'Ordinario, intervenire alle pubbliche processioni con le proprie insegne e con il proprio vessillo (can. 718).
Le c. aventi facoltà di aggregarsi altre c. si chiamano più propriamente arci-c. (cann. 720-21). Il can. 711 § 2, raccomandando agli Ordinari di erigere in ogni parrocchia le c. del S.mo Sacramento e della Dattrina cristiana, stabilisce che, appena costituite, esse sono di diritto aggregare alle rispettive arci-c. erette in Roma dal cardinale vicario. L'aggregazione ha generalmente per effetto che l'associazione aggregata goda delle indulgenze, privilegi, e altre grazie spirituali direttamente e specificamente concesse dalla S. Sede all'associazione aggregante (can. 722).
Oltre a queste arci-c., ve ne sono altre, che, per concessione della S. Sede, hanno tale denominazione come titolo meramente onorifico.
Le c. ben presto ebbero patrimoni notevoli, ciò che attirò su di esse gli appetiti dei vari governi che, ispirati al giurisdizionalismo del '700, pretesero inserirsi nella loro vita in modo sempre più invadente. Dopo la Rivoluzione Francese e nei rivolgimenti dell'800 le c. furono in gran parte distrutte e i loro beni confiscati: di quelle conservate lo Stato pretese disporre a suo talento. Così accadde anche in Italia, con notevoli diversità nelle varie regioni, a mezzo di varie leggi eversive. Se le c. erano di beneficenza, i loro beni venivano assorbiti dalle Congregazioni di Carità; se erano di culto, poteva venir trasformato il loro fine (cf. soprattutto legge 17 luglio 1890, n. 6972). L'attuazione di tali leggi fu però lungi dall'essere uniforme e completa in tutto il territorio dello Stato.
Il Concordato dell'11 febbr. 1929 (art. 29, lett. c) ha stabilito che le c. che hanno scopo esclusivo o prevalente di culto non sono più soggette ad ulteriori trasformazioni
zioni nei fini e dipendono dall'autorità ecclesiastica per il loro funzionamento e la loro amministrazione: quelle con prevalente scopo di beneficenza sono invece soggette ad intensi controlli dell'autorità governativa (cf. decr. 2 dic. 1929, n. 2262, artt. 52 e 53).
Tra le arci-c. romane meritano particolare menzione: l'Arci-c. del Gonfalone, i cui inizi si fanno risalire al 1263 ed a s. Bonaventura: fu arricchita dai pontefici di insigni privilegi e risiede nella sua chiesa di S. Lucia del Gonfalone in Banchi Vecchi; l'Arci-c. di S. Spirito in Sassia: ha la sua sede nella chiesa dell'Annunziata presso S. Spirito e risale al tempo del papa Innocenzo III, che nel 1198 l'approvava insieme ai Canonici spedali di S. Spirito; l'Arci-c. del S.mo Salvatore: risiede presso il Sancta Sanctorum della Scala Santa ed è stata istituita durante l'esilio avignonese a custodia dell'Acheropita; l'Arci-c. di S. Anna del Palafrenieri (ora chiesa parrocchiale della Città del Vaticano): fu eretta nel 1378 da Urbano VI per i palafrenieri del Palazzo pontificio; l'Arci-c. della Pietà del Fiorentini in S. Giovanni dei Fiorentini, eretta durante la peste del 1448: ivi furono cappellani s. Filippo Neri ed il Baronio; l'Arci-c. del SS. Ambrogio e Carlo dei Lombardi, eretta nel 1471 da Sisto IV: ha sede in S. Carlo al Corso; l'Arci-c. della Misericordia o di S. Giovanni Decollato, eretta nel 1488 da vari fiorentini per l'assistenza ai condannati: ha sede nell'oratorio di S. Giovanni Decollato; l'Arci-c. del SS. Rocco e Martino, al porto di Ripetta, eretta sotto Alessandro VI nel 1499: ha tuttora sede in detta chiesa ricostruita nel 1697 e nell'800; l'Arci-c. della Carità, istituita dal card. Giulio de' Medici nel 1520 (che fu poi papa col nome di Clemente VII) e con sede in S. Girolamo della Carità, cui fu addetto s. Filippo Neri; l'Arci-c. del S. Crucifisso di S. Marcello, eretta durante la peste del 1522: ebbe grandissimi privilegi, tra cui di liberare un condannato a morte; l'Arci-c. dell'Orazione e Morte: cominciò nel 1538, specialmente per dare sepoltura ai morti trovati abbandonati nella campagna romana, e ha sede nella sua chiesa in via Giulia; l'Arci-c. del SS. Bartolomeo ed Alessandro dei Bergamaschi: ebbe inizio sotto Paolo III nel 1538 per la nazione bergamasca ed ha tuttora beni e sede in S. Maria della Pietà in piazza Colonna; l'Arci-c. di S. Giuseppe del Palegnami: alle pendici del Campidoglio verso il Foro, fu eretta nel 1539; l'Arci-c. della S.mo Trinità del Pellegrini: istituita da s. Filippo Neri nel 1548, ha tuttora vita nella grandiosa chiesa presso Ponte Sisto, e ha acquistato in passato meriti insigni durante i grandi pellegrinaggi degli Anni Santi; l'Arci-c. degli Agonizzanti, eretta nel 1616 nella chiesa della Natività di Gesù, con sede a piazza Pasquino; l'Arci-c. del S.mo Nome di Maria: nella chiesa omonima al Foro Traiano, eretta nel 1688 durante l'assedio di Vienna; l'Arci-c. del S.mo Cuore di Gesù, volgarmente detta dei « Sacconi », fondata nel 1729, con sede in S. Teodoro ai piedi del Palatino; l'Arci-c. degli Amanti di Gesù e Maria al Monte Calvario o della Via Crucis, fondata da s. Leonardo da Porto Maurizio nel 1751 sotto Benedetto XIV; custodiva il Colosseo, dove seguiva la Via Crucis, ha come protettore il Pontefice pro tempore, e direttore perpetuo un cardinale; l'Arci-c. del Preziosissimo Sangue, del b. Gaspare del Bufalo, in S. Giuseppe a Capo le Case. - Vedi tav. XI.
Pio Ciprotti - Vittorio Bartoccetti
CONFRATERNITE (COMPAGNIE) DEL S.MO SACRAMENTO. - Associazioni pie debitamente riconosciute dall'autorità ecclesiastica aventi per scopo di onorare pubblicamente il S.mo Sacramento con particolari manifestazioni devote. Nella loro costituzione non differiscono dalle altre confraternite, (v.) che lo spirito di associazione fece sorgere in tutto l'Occidente cristiano a partire dal sec. XIII, se non per l'oggetto della loro particolare venerazione.
Nelle città germaniche, durante i secc. XIV-XV, le si trovano costituite anche esclusivamente da preti, in Italia soltanto da laici con l'assistenza di preti o di
CONFRATERNITE DEL S.MO SACRAMENTO - CONFUCIANESIMO
LI DECRETI, OVERO CONSTITU-
tioni della venerabile, & pilfima Arcicompa-
gnia del Sacratifimo Corpo di nostro fi-
gnor Giefa Cirilfo, finuta, & fonda
ta nella deuora Chiefa di S.mo
to Lorenzo in Damaso
della Citta di Roma.
Con il suoi Privilegii, Efenioni, & Indulgenti.
Collegii
Germanni


(fot. Enc. Catt.)
frequenti durante i secc. XVI-XV; i francescani Che-
rubino da Spoleto e soprattutto il b. Bernardino da
Feltre sulla fine del sec. XV se ne fecero zelanti
propagatori insistendo in particolare sulla pratica
di accompagnare il S.mo Viatico quando lo si por-
tava ai malati. Particolare importanza acquistò a
Roma la C. eretta nel 1501 a S. Lorenzo in Damaso
da umili devoti con questo scopo particolare; un'altra
se ne istituì qualche anno dopo presso la parrocchia
di S. Maria della Traspontina, la quale ottenne la
chiesa di S. Giacomo a Scossacavalli. Nel 1538 il
domenicano fra' Tommaso Stella istituì una nuova
C. nella chiesa di S. Maria della Minerva, che Pao-
lo III approvò con bolla del 30 nov. 1539, perché
servisse di modello alle altre che venivano sorgendo,
elargendo a tutte speciali indulgenze. Infatti se ne
fondarono in quasi tutte le chiese parrocchiali d'Italia,
grazie anche allo spirito di pietà che si allargò dopo
il Concilio di Trento. Alcune di esse ebbero regola-
menti speciali: erano composte di uomini (che vesti-
vano nelle funzioni una cappa propria) e di donne.
Erano dotate di proprio patrimonio, alcune volte
assai ragguardevole, ed erano governate da un priore,
sottopriore, provveditore, da un tesoriere ed altri
ufficiali, secondo il bisogno; tenevano perciò le loro
adunanze con l'assistenza del loro sacerdote.
Ebbero un grande merito nel promuovere la ve-
nerazione del S.mo Sacramento. La legge italica del
1807, che soppresse tutte le altre c., rispettò per
le singole parrocchie quelle del S.mo Sacramento;
oggi esse seguono le leggi comuni.
Le obbligazioni più comuni dei singoli ascritti
erano: accompagnare il viatico ai moribondi con
torcia accesa; assistere ad una Messa solenne nella
terza domenica del mese con lume acceso durante
l'elevazione, partecipare ad una solenne processione
eucaristica nel primo venerdì dopo la festa del Corpus
Domini; preparare alla Comunione i confratelli in-
fermi; recitare ogni settimana un Pater, Ave, Gloria.
Tutto ciò sotto pena di privazione delle grazie spi-
rituali.