CONFERENZE. - Oltre i concili, generali e
particolari, e i sinodi diocesani propriamente detti,
assemblee pubbliche e ufficiali per eccellenza, l'or-
dinamento ecclesiastico prevede altre riunioni pe-
riodiche di clero, meno pubbliche e solenni, a scopo
consultivo e didattico professionale, quali sono le
c. foraniali o vicariali e le c. episcopali (cann. 131,
591, 292).
I. C. FORANIALI O VICARIALI. - Sono periodiche
adunanze di clero, da tenersi d'obbligo più volte
l'anno, nel capoluogo della diocesi e nei singoli vica-
riati foranei, per discutere su argomenti morali e
liturgici, ai quali l'Ordinario può aggiungere temi
d'esercizio su altre discipline teologiche, quali la
dogmatica, la S. Scrittura e il diritto canonico
(can. 131). Sono dette anche congreghe, c. morali,
c. pastorali o c. dei casi di coscienza.
La pratica di riunioni del genere risale ad epoca piut-
tosto antica. Ne fa menzione s. Basilio il Grande (m. 377)
in una sua lettera a Chilone. In Occidente tuttavia le
prime vestigia dell'istituzione compariscono soltanto nel
sec. IX in qualche diocesi della Francia meridionale, tra
il clero rurale; Incmaro di Reims regolò con le prime
leggi le predette riunioni. Nel sec. X, la stessa prassi,
mentre si fa più frequente in Francia, viene adottata pure
da qualche diocesi di Inghilterra, Germania e Italia.
Non si può dire tuttavia che tali riunioni riproducessero
esattamente le moderne c. del clero, poiché erano in
realtà veri sinodi locali che esercitavano potere legislativo
e giudiziale, regolavano la penitenza pubblica e commi-
navano pene canoniche a chierici e laici.
L'istituzione e la prima organizzazione delle c.
del clero in senso moderno è dovuta a due tra i più in-
signi campioni della controriforma nel sec. XVI, Matteo
Giberti, vescovo di Verona e s. Carlo Borromeo, arcive-
scovo di Milano. Il Giberti le aveva istituite nella sua diocesi ancor prima del Concilio di Trento e ne aveva disciplinato il funzionamento nelle sue Constitutiones (tit. I, cap. 23). Sull'esempio di costui, di cui era grande ammiratore, s. Carlo le introdusse nella sua arcidiocesi nel 1° Concilio di Milano del 1565, potenziandone lo sviluppo e completandone l'organizzazione. A questo scopo egli suddivise l'arcidiocesi in varie circoscrizioni territoriali, a ciascuna delle quali prepose un vicario foraneo con l'incarico di presiedere le riunioni mensili e renderne a lui esatto conto.
L'istituzione, incoraggiata dai concili e caldamente raccomandata dai papi, ebbe subito larga diffusione in Italia e fuori. Nel sec. XVIII poteva già dirsi generale in Europa. Fu introdotta nelle due Americhe sul principio del secolo successivo. All'epoca dell'andata in vigore del CIC era già sancita di fatto nella prassi universale. Nel can. 131 il CIC la rese universale di diritto, inserendola nell'ordinamento generale della Chiesa.
II. C. EPISCOPALI. - Sotto questa denominazione s'intendono i periodici convegni ai quali sono tenuti, almeno ogni 5 anni, i vescovi di una stessa provincia ecclesiastica ovvero, per l'Italia, di una stessa regione conciliare, allo scopo di consultarsi insieme circa i provvedimenti da adottarsi per promuovere di comune accordo il bene della religione nelle singole diocesi, concertare una comune linea di condotta nelle speciali contingenze che si presentassero, e preparare il futuro concilio provinciale (can. 292).
Il CIC statuisce in proposito un diritto nuovo in quanto introduce l'obbligo delle c. episcopali nel diritto generale e le prescrive per circoscrizioni provinciali. L'uso di esse tuttavia, benché sotto forma di c. nazionali o al più regionali, preesisteva di fatto alla codificazione nella prassi abbastanza comune di molte nazioni. Le c. episcopali sorsero e si affermarono spontaneamente come surrogato dei concili, col rarefarsi di questi, per il bisogno sentito dai vescovi dei vari paesi di coordinare più frequentemente le loro iniziative pastorali all'infuori della solennità dei concili stessi. Molto contribuì al loro sviluppo l'atteggiamento favorevole dei sommi pontefici, i quali non solo approvarono e lodarono incondizionatamente l'iniziativa, ma la raccomandarono caldamente, come risulta dalle fonti ufficiali, perché fosse introdotta in quei paesi dove ancora non esisteva. Benché esempi di c. episcopali si possano riscontrare isolatamente anche in epoche precedenti, una prassi abbastanza uniforme e costante in proposito s'incontra soltanto sul principio del sec. XIX, in Europa, nelle Americhe e in Australia. Col renderle obbligatorie ogni 5 anni per circoscrizioni provinciali, il legislatore canonico ha inteso venire incontro al voto presentato già al Concilio Vaticano di abbreviare a 5 anni il termine per la periodica convocazione del concilio provinciale.
Le c. episcopali vengono preparate, indette e presiedute dal metropolita o, in mancanza di lui, dal vescovo suffraganeo più anziano di promozione. Previa convocazione devono prendervi parte tutti coloro ai quali è fatto obbligo d'intervenire al concilio provinciale. Servono di collegamento tra l'uno e l'altro concilio provinciale, di cui suppliscono una più frequente convocazione e riproducono taluni aspetti e formalità. Giuridicamente, tuttavia, non sono concili: rivestono la figura di amichevoli incontri a carattere puramente consultivo e le loro deliberazioni non assumono la natura di statuti conciliari, bensì di semplici accordi che ciascun convenuto s'impegna di eseguire come se li avesse deliberati di sua iniziativa per il proprio territorio.
Il legislatore prevede in materia la possibilità di un ius particulare per singoli luoghi (can. 292 § 1). In Italia, ad es., vige tuttora il decreto della S. Congregazione Concistoriale del 22 marzo 1919 che prescrive c. episcopali annue da tenersi non per provincia ma per regione conciliare (cf. decreto della stessa Congregazione, 15 febbr. 1919), le cui deliberazioni, anzi, per susseguente decreto della S. Congregazione del Concilio, 21 giugno 1932, devono essere trasmesse di ufficio alla S. Sede, che comunica in seguito eventuali osservazioni e decisioni (cf. AAS, 11 [1919], p. 175; 24 [1932], p. 242 sg.).
#### CONFERENZE DI S. VINCENZO : V. OZANAM.