CONDONAZIONE. - È l'indulto o provvedimento di grazia con cui il sommo pontefice, avvalendosi del suo supremo potere di giurisdizione, legittima e canonizza, per il foro sia interno che esterno, il titolo di proprietà nei possessori di beni della Chiesa, ingiustamente usurpati dallo Stato in forza di leggi eversive del patrimonio ecclesiastico. Essa comporta il totale condono del debito di restituzione e, salvo modalità proprie del singolo indulto, l'automatica remissione delle pene canoniche eventualmente incorse.
Differisce a rigore dalla composizione, in quanto questa, a differenza di quella, è per lo più un condono parziale del debito contratto, si esercita in foro interno ed implica in certo modo una transazione tra i due titolari del rapporto.
Avuto riguardo che soggetto del diritto di proprietà dei beni ecclesiastici è la persona giuridica che tali beni ha legittimamente acquistati (can. 1499 § 2), il provvedimento riveste giuridicamente la figura di una vera espropriazione dell'ente originaria, mentre proprietario e trova il suo fondamento giuridico canonico nel primato supremo di giurisdizione in virtù del quale il sommo pontefice è il supremo amministratore e dispensatore di tutti i beni ecclesiastici (can. 1518).
Scopo della c. è quello di provvedere alla tranquillità delle coscienze, ovviando a penose situazioni determinatesi in seguito alle severissime pene sancite dalla Chiesa a carico degli usurpatori e degli incauti detentori dei beni usurpati.
Piena c. fu accordata a suo tempo da Pio VII alla Francia nell'art. 13 del Concordato napoleonico del 1801. Clausola di piena c. era contenuta pure nell'art. 16 del Concordato con la Repubblica italica del 1803, che non sorti tuttavia efficacia alcuna per la denuncia del Concordato stesso fatta da Pio VII prima ancora della ratifica. Di speciale indulto di c. beneficiorano pure il Regno delle due Sicilie nel 1819, il Regno di Sardegna nel 1828, il Belgio nel 1833, il Regno di Prussia nel 1894 e la Spagna nel Concordato del 1851 e nella Convenzione addizionale del 25 ag. 1859.
Nell'Italia unificata i provvedimenti di sanatoria, in seguito alle soppressioni del 1865-66, ebbero fasi diverse e diversa portata. In un primo tempo, con l'istruzione 19 giugno 1866 della S. Penitenziera Apostolica, i possessori di beni ecclesiastici furono autorizzati a continuare nel possesso e nel godimento dei medesimi, a disposizione tuttavia della S. Sede (ad nutum ecclesiae) se si trattava di immobili, o dell'Ordinario del luogo se
si trattava di mobili, con l'onere di trasmetterli agli eredi con la stessa clausola.
In seguito, dal genn. del 1890, fu adottata la norma di ammettere gli interessati a beneficiare, nei singoli casi, di un indulto di composizione, norma resa poi generale coll'istruzione 15 apr. 1892, della S. Penitenzieria. Era imposto lo sorso di un'equa somma a titolo di parziale risarcimento, da determinarsi tenuto conto di persone e di fatti; dopo di che, previa assoluzione dalle censure, restava definitivamente sanato il titolo di proprietà. Per detta composizione erano competenti anche gli Ordinari del luogo quando gli interessati nell'acquisto di beni ecclesiastici non avessero pagato più di 30.000 lire.
Col Concordato Lateranense del 1929 si entra in una terza fase. Nell'art. 28 era convenuto che la S. Sede avrebbe accordato piena c. a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si fossero trovati in possesso di beni ecclesiastici. La sanatoria quindi non era né automatica, né conferita alla massa degli interessati, come era stata in precedenti concordati con altre nazioni, ma doveva essere concreta attraverso un successivo atto della S. Sede. Tale atto è l'istruzione 12 maggio 1929 della S. Penitenzieria, in base alla quale il condono è reso possibile ai singoli, i quali debitamente disposti si assoggettino all'assoluzione sacramentale delle colpe e delle censure e aggiungano, d'accordo con il confessore, una elemosina da passarsi all'Ordinario del luogo, non però a titolo di composizione compensativa come era previsto nella prassi precedente. Sono espressamente eccettuati dal condono i possessori di edifici sacri. Il condono è accordato per il foro interno, ma potrà aver efficacia anche per il foro esterno per mezzo di un documento che i confessori sono autorizzati a rilasciare.