CONFESSIONE (MEZZO DI PROVA). - La c., quale mezzo di prova, si distingue nel diritto canonico in c. giudiziale e c. estragiudiziale.
I. La c. giudiziale è una vera e propria prova legale. Essa si ha quando una delle parti in un processo asserisce qualche fatto, il cui riconoscimento sia contrario ad essa e favorevole all'altra, e sempre che l'asserenza sia fatta, per iscritto o a voce, avanti al giudice competente (almeno entro i limiti assoluti), la persona che fa l'asserzione abbia la legittimazione a stare in giudizio, e infine faccia la c. stessa con piena consapevolezza.
Tra i vari effetti della c. giudiziale bisogna ricordare soprattutto i seguenti: a) con essa l'avversario viene ad essere sollevato dall'onore della prova, purché nella causa siano in giuoco solo interessi privati (CIC, can. 1751); b) da essa deriva, per i fatti cui si riferisce, la notorietà di diritto di cui al can. 2197 § 2 e, per diretta conseguenza di tale notorietà, con la c. stessa sono superate vittoriosamente le presunzioni e prove ad essa contrarie.
La c. può essere revocata dal confidente, se lo fa immediatamente, oppure se manchino i requisiti stabiliti; mentre, una volta esaurita, soltanto se siano mancate le condizioni (e in particolare quello della libera consapevolezza), o se la c. sia stata prodotto di errore di fatto (can. 1752).
II. La c. estragiudiziale è quella che viene fatta, sia in iscritto che a voce, all'avversario o ad altri, extra iudicium (CIC, can. 1753).
Essa, come è ovvio, ha una forza minore di quella propria della c. giudiziale, dato che si deve ragionevolmente presumere che sia stata fatta senza la scatta cognizione di quelle che possono essere le sue ripercussioni sul terreno giudiziario; tuttavia, se appare circostanziata e fatta con piena consapevolezza della sua importanza e in epoca non sospetta, essa può essere messa sullo stesso piano in cui trovasi di fronte al giudice la c. giudiziale: è però rimessa espressamente al giudizio discrezionale del giudice la valutazione dell'efficacia da attribuire ad essa (can. 1753).