parola c. si designano due diverse categorie di figure
giuridiche. Per c. s'intendono tanto i presupposti,
gli antecedenti logici, gli elementi dell'atto giuridico
(conditio iuris), i requisiti necessari per la sua validità
(conditio essentialis) o per la sua liceità (conditio-
nes accidentalis), quanto le disposizioni di volontà
(conditio voluntatis), atto giuridico (v.) una circostanza dalla quale se ne fa
dipendere il valore: «circumstantia actui adiecta ex
qua eius valor pendet».
Entro questo secondo concetto si colloca, come
species nel genus, la c. in senso stretto, e cioè quella
disposizione di volontà intesa a far dipendere l'effi-
cacia o la distruzione dell'atto dal verificarsi o dal
mancato verificarsi di un evento futuro ed incerto,
chiamato anch'esso c. Verificatasi o venuta a mancare
la c., gli effetti di ciò (perfezionamento o cessazione
dell'efficacia dell'atto) di regola retroagiscono al mo-
mento iniziale dell'atto.
A questa categoria di c. proprie si contrappone
la categoria delle c. improprie (intese anch'esse come
disposizioni di volontà), mediante le quali si subordina
l'efficacia dell'atto non già ad un evento futuro ed
incerto, ma ad una circostanza passata o presente
(conditio in praeteritum vel in praesens collatae), in
maniera che l'atto è valido o invalido a seconda che
esista o non esista ciò che è stato sottoposto a c.
Queste propriamente non sono c. ma riserve, le quali
hanno in comune con le c. la struttura e le conseguenze
giuridiche, in quanto in ambedue le figure è formulata
un'ipotesi che varia soltanto per la qualità dell'apodosi
(oggettiva o reale nelle c. improprie, eventuale o poten-
ziale nelle proprie), e in quanto la risoluzione positiva o negativa del dubbio, circa l'esistenza dell'elemento sottoposto a c., opera come il verificarsi o il mancato verificarsi dell'evento.
Delle c. improprie il CIC, oltre che nel can. 1092 n. 4 (c. apposte al consenso matrimoniale), tratta nel can. 104, ove, circa l'errore che invalida l'atto, è considerato, accanto all'error in substantia actus, l'errore che reddit in conditionem sine qua non. Senonché, in questa seconda ipotesi, non si ha la figura dell'errore (falsum iudicium), in quanto l'errore, atto teoretico, non può mai convertirsi in c., ma si ha invece la figura della riserva, la quale importa, come si è detto, la formulazione di un'ipotesi, che, se non corrisponde alla realtà, produce la nullità dell'atto ad essa subordinato.
Tale riserva deve essere esplicita, altrimenti non può parlarsi di c., ma di una di quelle figure che si dicono ad essa affini, quali sono la presupposizione, o c. non svolta, la causa, o motivo semplice, e la demonstrazione, o qualità attribuita all'oggetto voluto: concetti questi che vanno piuttosto riferiti alla situazione di fatto su cui la volontà opera, anziché alla volontà stessa in quanto si concreta nell'atto giuridico.
Altra figura affine alla condizione è il modus, per il quale V. MODO.
Dal sin qui detto è agevole ormai scorgere la differenza che intercorre tra tutte le accennate figure (ivi compresa la c. impropria) e la c. propria o de futuro.
L'incertezza oggettiva dell'evento futuro vale poi a distinguere la c. termine (v.), e ad escludere dal concetto di c. propria le c. necessarie (si crasi soli oriuntur) le c. naturalmente impossibili (si coelum digito tetigeris), le c. meramente potestative o arbitrari (si volueri, si volueris).
Di regola le c. necessarie, se sono sospensive, e le c. impossibili, se sono risolutive, si considerano come non apposte; viceversa se le prime sono risolutive o le seconde sono sospensive, l'atto a cui sono apposte è privo di qualsiasi effetto.
Vi sono infine c. naturalmente possibili ma giuridicamente impossibili (dette anche perplesse e assurde), le quali si riferiscono a circostanze inconciliabili con la natura e gli effetti necessari dell'atto giuridico che si pretende porre in essere. Queste possono pertanto ricondursi sotto la categoria della c. turpi o illecite, le quali o producono l'invalidità dell'atto (vitiant) o si hanno per non apposte (vitiantur), a seconda della regolamentazione naturale o positiva dell'atto (generalmente le leggi civili stabiliscono la nullità dell'atto, se la c. illecita è apposta ad un atto inter vivos, e invece la inefficacia della c., nel caso di atti mortis causa).
Ciò premesso, le c. proprie si distinguono: a) riguardo alla produzione dell'evento, in potestative, causali e miste, a seconda che l'evento dipenda dalla volontà (non dal puro arbitrio) di uno dei soggetti, dal caso (o dalla volontà di un terzo), dal concorso di entrambe le cause; b) riguardo agli effetti, in sospensive e risolutive, a seconda che l'evento (positivo o negativo) sia assunto come c. per l'efficacia dell'atto ovvero per la sua distruzione; c) riguardo alla forma, in positive (o affirmative) e negative.
Va a tal proposito precisato che la distinzione delle c. in positive e negative non riposa sulla forma grammaticale positiva o negativa che si adotta nell'esprimerle, ma nel modo in cui l'evento considerato deve operare sulla realtà preesistente. Se l'indole dell'evento è tale da mutare lo stato attuale delle cose (si navis veniet ex Asia), la condizione è positiva; nel caso opposto (si navis ex Asia non veniet), è negativa.
Circa poi la qualità delle c. riguardo agli effetti, non è sempre facile stabilire se la c. apposta ad un atto giuridico sia sospensiva o risolutiva.
Ciò dipende dalla intenzione di chi pose in essere l'atto giuridico condizionato: se egli intese impegnare una situazione giuridica, ma promuoverne gli effetti soltanto nel caso del verificarsi della c., trattasi di c. sospensiva, se viceversa egli intese promuovere gli effetti dell'atto ma di considerarli non prodotti, ove in futuro non si verificasse la c., questa sarà da considerare come risolutiva.
C. possono essere apposte a quasi tutti gli atti giuridici di diritto privato, e anche a molti di diritto pubblico. Oltre ai principi generali sopra esposti, che vengano soprattutto per i contratti e per le disposizioni testamentarie, la legge positiva dà spesso norme speciali per le c. relativamente a determinate categorie di atti giuridici.
Così la legge civile per quanto riguarda i contratti (v. CONTRATTO), detta norme per le c. nei rescritti (v. CLAUSOLA), matrimonio (v.), nelle elezioni (v. PROVVISTA CANONICA), nella fondazione di un beneficio (v. BENEFICIO ECCLESIASTICO), nella rinuncia al beneficio o alla parrocchia (v. RINUNCIA).