Enciclopedia Cattolica vol. III, 1949 Diritto canonico e civile Questioni particolari

CLAUSOLA

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Noto anche come: latino: clausula, clausula edictalis

CLAUSOLA. - La voce c. (dal lat. claudo) significa genericamente parte finale e specificamente la sintetica conclusione di un discorso.

NEL DIRITTO

La voce si trova nelle fonti giuridiche romane, e non soltanto per indicare la parte finale, ma anche un capo, o un complesso di disposizioni, dell'editto del pretore sopra un determinato argomento (clausula edictalis).

Da qui il duplice senso che ha la voce nel comune linguaggio giuridico. Per c. s'intende infatti tanto un capo o articolo che forma il contenuto di un negozio (c. contrattuale, c. testamentaria), quanto, in senso stretto, una disposizione, espressa in breve formola significativa consacrata dall'uso, la quale si inserisce in un atto (di regola come appendice) per dare ad esso una particolare efficacia estensiva o limitatrice.

Si ha così, ad es., in diritto romano, la c. codicillaris, per far sì che il testamento, anche se dichiarato invalido come tale, possa almeno valere come codicillo; si hanno così, nell'odierno diritto delle obbligazioni, la c. penale, la c. compromissoria, la c. rebus sic stantibus, la c. di concorrenza e via dicendo; e, fuori del campo del diritto privato, la c. provvisionale (CIC, can. 1917 § 2), la c. della nazione più favorita, ecc.

Per tentare una classificazione sistematica delle c. d'uso più frequente in diritto canonico (di esse i vecchi trattati riportano interminabili elenchi) potrà dirsi che, rispetto alla fonte da cui gli atti promanano esse si distinguono in clausulae communes, quelle che sogliono apporsi ai contratti, ai testamenti, agli atti giudiziari di parte ecc.; e in clausulae apostolicae, proprie degli atti del pontefice.

La nozione di c. in diritto canonico interessa particolarmente la dottrina dei rescritti (v.), ove peraltro il termine si usa promiscuamente col termine condizione in senso largo, per significare tanto le circostanze essenziali per la validità del rescritto (ad es., la c. o condizione «si preces veritate nitantur», la quale va comunque sottintesa), quanto le circostanze accidentali e modali, come i comandi, gli ammonimenti (clausulae mere praeceptivae), le istruzioni, comunemente dirette all'esecutore del rescritto (clausulae instructivae), il cui inadempimento, pur costituendo senza dubbio un illecito, è tuttavia sprovvisto della sanzione della nullità del rescritto.

Ma tale nozione, elaborata in materia di rescritti e tuttavia non limitata per certo soltanto a questa, non esaurisce, come si è visto e come ancora si vedrà, tutto intero il concetto di c. in senso stretto.

In via generale, sotto il profilo del contenuto, possono infatti distinguersi due categorie di c.: quelle di contenuto meramente positivo, che fissano le condizioni per la validità dell'atto, ne determinano l'efficacia (ad es., la c. «rebus sic stantibus») e le modalità; quelle di contenuto negativo che consistono in statuizioni estensive o limitatrici dell'efficacia dell'atto stesso, e ciò in deroga alle norme del diritto comune (clausulae derogatoriae).

In questa seconda categoria vanno collocate: a) le c. con cui si modifica uno stato di diritto preesistente, mediante l'abrogazione di norme o la revoca di concessioni (clausulae abrogatoriae, revocatoriae); si ricordino in proposito le usuali formole «revocatis vel non obstantibus...»; b) quelle con cui si intende impedire il formarsi di un possibile stato di diritto (clausulae prohibitoriae), come, ad es., nella formula «exclusa in futuro qualibet consuetudine contraria»; c) quelle che limitano nel tempo la normale efficacia dell'atto (clausulae peremptoriae); d) quelle infine che preservano l'atto da possibili impugnative, operandone preventivamente la conferma (clausulae praedictales).

Circa l'interpretazione delle c., allo scopo di stabilirne gli effetti, non può aversi, come è ovvio, una regola generale certa. Riguardo alla prima categoria (c.-condizioni), il CIC offre, nel can. 39, un criterio formalistico, il quale, benché dettato per i rescritti, va esteso anche ad altri atti e, per analogia, alle leggi: le condizioni si presumono essenziali per la validità dell'atto, allorché esse vengono espresse con le particelle si, dummodo o altra equivalente.

Per quanto poi concerne l'altra categoria, il senso e l'efficacia di alcune c. d'uso più frequente talora sono determinati dallo stesso CIC, talora dalla dottrina.

Così, ad es., mediante la c. perentoria «ad beneplacitum nostrum» (v.) o altra equipollente (ad es., «donec voluero», ma non già «donec revocavero» oppure «usque ad revocationem» o «ad beneplacitum Ordinarii pro tempore», «ad beneplacitum Sedis») si limita nel tempo l'efficacia del rescritto, la quale normalmente perdura anche resoluto iure concedentis (cf. can. 73, in relazione al can. 61); con la c. «motu-proprio» (can. 45) si sana l'invalidità del rescritto derivante dalla reticenza delle verità ritenute necessarie (e ciò in deroga al principio sancito nei precedenti cann. 40 e 42), in quanto si suppone che, con l'adozione dell'anzidetta c., la volontà del rescritto si sia resa indipendente dalle cause motive esposte nella domanda; con la clausulae praedictales maiores (c. «ex certa scientia», «sublata», «decretum irritans», ecc.) si chiude la bocca e si legano le mani, per usare la caratteristica espressione del card. De Luca, al giudice e alle parti, sottraendo cioè la cognizione di qualsiasi impugnativa dell'atto ad ogni altro giudice che non sia lo stesso romano pontefice.

Bibliografia6 opere
BIBL.: L. Ferraris, s. v. in Prompta bibliotheca, II, Roma 1886, pp. 283-85; F. Maruto, Institutiones iuris canonici, I, 3ª ed., Roma 1931, p. 325; P. Felici, De ablativo absoluto in clausis rescriptorum, in Apollinaris, 12 (1939), p. 181; A. Cicognani-D. Staffa, Commentarium ad primum librum CIC, II, Roma 1942, p. 317 seg., 365 seg., 447 seg.; G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I, 2ª ed., ivi 1949, pp. 654-55; II, ivi, pp. 150-57, 170-73, 204-13, 363-64, 373-88, 474-75, 603-607, 766-67.

Ermanno Graziani

NELLA MUSICA

Si considera come c. la fine di ogni periodo, o di ogni divisione letteraria e musicale più o meno terminativa. Il cursus è un sistema di c. letterarie caratteristiche (v. CURSUS e CADENZA SALMODICA). Ogni c. o cadenza si produce per un ordine o stile predisposto, o nella libera successione dei pensieri e della musica. Nello stile liturgico vi sono molte c. nei finali e nelle suddivisioni dei salmi, inni, responsori, antifone, canti alternati della Messa, dialoghi tra ministri e popolo ecc.

La dimensione o classifica delle c. a stile libero o di successione logica e commuta, può avere uno sviluppo più o meno grande. Di solito le c. si dividono in incisi, membri, frasi, ed anche periodi. La logica soluzione dello sviluppo ritmico, melodico o armonico è criterio per segnare i limiti delle c. Nella semplice successione ritmica, la fine viene accennata dall'allontanarsi dal centro o impulso iniziale, in modo che il movimento o successione dei tempi domandi un riposo. Nel movimento melodico e quindi anche ritmico, la fine viene indicata dalla mancanza di attrazione dei suoni, in maniera che finisce tra di loro la relazione melodica. Nelle combinazioni armoniche la c. si produce per la soluzione delle parti concordanti, in modo che la logica armonica s'interrompe in maniera più o meno conclusiva, iniziandosi poi una nuova proposta. Sia nella c. letteraria che nella ritmica o armonica, la soluzione totale o definitiva (o di frase) viene preparata col succedersi di diversi aggruppamenti parziali, provenienti dallo sviluppo del pensiero, dal movimento o dalla consonanza. In conseguenza tutte le precedenti c. si chiamano chiuse o aperte, secondo che il senso di riposo sia più o meno definitivo. Nel canto armonico le c. hanno regole o maniere di cadenare molto diverse che nel semplice canto, e specialmente nel canto gregoriano. Le c. gregoriane, a causa della modalità antica, sia che chiudano semplici frasi o che chiudano il periodo finale, non terminano sempre in quelle note che i moderni chiamano toniche o fondamentali; e in questo si avvicinano maggiormente alla modalità ellenica.

Per la clausola metrica, v. CURSUS.

Bibliografia3 opere
BIBL.: A. Kienle, Choralschule, Friburgo in Br. 1890, p. 136; P. Mocquereau, Le nombre musical, Tournai 1908, p. 265; P. Ferretti, Estetica gregoriana, Roma 1934, p. 176.

Gregorio M. Suñol

Informazioni sulla voce

Di Ermanno Graziani, Gregorio Maria Suñol

Fonte Ermanno Graziani: firma a stampa; Gregorio Maria Suñol: firma a stampa

Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. III (1949), coll. 1798–1801.

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Altre voci di Ermanno Graziani: CAPPELLANO MILITARE · COMPENSAZIONE · CONDIZIONE (NEGLI ATTI GIURIDICI) · DECADENZA · RIVISTA DI DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

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Graziani, Ermanno, and Gregorio Maria Suñol. “Clausola.” In Enciclopedia Cattolica, vol. III, coll. 1798–1801. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1949. https://azioneromana.com/it/article/clausola.

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Graziani, Ermanno, and Gregorio Maria Suñol. “Clausola.” Enciclopedia Cattolica, vol. III, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1949, coll. 1798–1801. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/clausola.

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