COMPENSAZIONE

COMPENSAZIONE. - La c. è l'estinzione, totale o parziale, di due o più debiti (e rispettivi crediti) quando taluno è insieme creditore e debitore di un altro.

Si distinguono la c. legale e la c. giudiziale: la prima produce ope legis l'estinzione totale o parziale di reciproche partite di credito e di debito, ove ricorrano determinati requisiti; la seconda opera mediante l'intervento del giudice, il quale, imputando in pagamento quanto il creditore deve alla sua volta al debitore, altro non fa in sostanza che riconoscere l'esistenza dei requisiti della c., la cui causa risiede pur sempre nella legge. Si usa inoltre parlare di c. volontaria, quando, fuori delle due ipotesi suddette, gli interessati convengano di compensarsi reciprocamente le loro obbligazioni.

I requisiti che occorrono perché possa aver luogo la c., almeno nella c. legale e in quella giudiziale, sono: a) l'identità dei soggetti, i quali devono essere titolari (anche per successione universale o particolare) di reciproche obbligazioni di natura propriamente giuridica, cioè di obbligazioni ex iustitia, non già ex caritate, gratitudine ecc.; b) la liquidità dei crediti, ossia la validità di essi e la certezza dell'anno e del quantum debeatur; c) l'esigibilità dei crediti, ossia il fatto che i crediti da compensarsi siano muniti di azione; d) l'omogeneità degli oggetti sui quali la c. deve operare (le leggi inoltre generalmente richiedono che l'oggetto del credito sia una quantità di cose fungibili).

Il CIC implicitamente contempla la c. giudiziale nel can. 1690, a proposito dell'azione riconvenzionale, che viene definita «actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem, ad submovendam vel minuendam eius petitionem...».

Un caso specifico di c. giudiziale si può considerare la c. delle spese giudiziali (can. 1911).

Per il principio generale che le spese del giudizio seguono la soccombenza (can. 1910), dovrebbe infatti il giudice, nel caso di parziale vittoria di ognuna delle parti in causa, accordare ad ognuna il favore delle spese pro rata victoria. E con ciò verrebbe appunto a determinarsi quella contrapposizione di crediti liquidi, esigibili ed omogenei sui quali opera ipso iure la c. legale: il che ampiamente giustifica la pronuncia del giudice con la quale si dichiarano compensate in tutto o in parte le spese del giudizio.

Ma non soltanto nel caso di parziale soccombenza può farsi luogo alla c. delle spese giudiziali. Se i litiganti sono parenti o affini, se la controversia era di dubbia soluzione e non può conseguentemente disconoscersi la buona fede del soccombente, se ricorre, infine, una giusta e grave causa, ad es., la povertà della parte soccombente, la legge (can. 1911) dà al giudice, per intuitive ragioni d'opportunità e d'equità, il potere discrezionale di compensare totalmente o parzialmente le spese, lasciando cioè a carico di ognuna delle parti litiganti le spese da essa sospettate nel corso dell'interno giudizio e le successive inerenti.

Per la c. delle ingiurie, V. INGIURIA e DIFFAMAZIONE,

BIBL.: F. L. Ferraris, s. V. in Prompta bibliotheca, 11, Roma 1886, pp. 396-399; F. Roberti, De processibus, I, 1926, p. 395; II, pp. 271-272; J. Aertyns-C. A. Damen, Theologia moralis, 3a ed., I, Torino-Roma 1939, p. 505; M. Lega-V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica, III, Roma 1941, pp. 57-61.

Ermanno Graziani

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“COMPENSAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 76. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/compensazione.