COMPENSAZIONE OCCULTA

COMPENSAZIONE OCCULTA. - La c. o consiste nel prendere o ritenere, ad insaputa del debitore, quanto basti per il recupero o per il risarcimento di ciò che questi è tenuto a dare o riparare. Si distingue dalla c. legale, la cui misura è determinata secondo la legge da una sentenza giudiziaria e dalla c. arbitrale, la cui misura è determinata dall'arbitro, chiamato a decidere tra i contendenti, perché è fatta di privata autorità. Tale atto, che non si può dire di giustizia, ma piuttosto di carità verso se stesso, non ebbe sempre approvazione nella teologia cattolica. S. Tommaso stesso non è chiaro in proposito, trattandone solo incidentalmente (Sum. Theol., 2a-2a, q. 58, a. 2). Anzi vi furono autori rigoristi, che ne negarono senz'altro la liceità sul principio che non è lecito riparare un'ingiuria con un'altra ingiuria, di propria autorità; ed inoltre, basandosi su una falsa interpretazione della proposizione 37a (Denz-U, n. 1187), condannata da Innocenzo XI, per proscribere solamente l'abuso nella prassi della c. o. da parte dei servi, deducevano non potersi comprendere come la c. o., se lecita per gli altri, potesse essere illecita per i servi.

Oggi gli autori sono concordi nell'affermare la liceità della c. o. sebbene riconoscano che in pratica l'uso ne è molto pericoloso. Il pericolo consiste soprattutto nell'estrema facilità con cui, usando del diritto di c. o., si possono ledere diritti o interessi altrui. Per cui l'uso della c. o. è lecito solo quando concordano certe determinate condizioni.

Se ne sogliono numerare dieci: 1) che il debito sia sufficientemente certo. Si tratta di certezza morale e, almeno speculativamente, una seria probabilità può bastare; 2) che il debito debba essere pagato per giustizia: infatti se lo fosse solo per carità, per gratitudine, ecc., non creando questi titoli uno stretto «diritto alla cosa», questa non può esigerci; 3) che il creditore non abbia altro modo per compensarsi, senza pericolo manifesto di grave danno: la c. o. infatti è un mezzo straordinario, che non può usarsi quando è aperta la via a mezzi ordinari: domanda privata, ricorso al giudice ecc.; 4) che il diritto rivendicato con la c. o. sia esigibile attualmente e non in futuro, o in passato e già prescritto. Tuttavia alcuni teologi ammettono essere lecita la c. o., quando si è in grave pericolo di non essere debitamente compensati in avvenire e non c'è altra via di mezzo. Si deve tener presente in tal caso che chi subisce la c. o., fa un pagamento anticipato e quindi dovrà essere valutato nella sottrazione che a lui si fa il «dannum emergens» e il «lucrum cessans» (cf. E. Génicot-J. Salsmans, Theologiae mor. institutiones, I, 15a ed., Bruxelles 1946, n. 504); 5) che la c. o. sia fatta con cose identiche o della stessa specie; se ciò non fosse possibile, almeno con la roba o con cose a cui il debitore è meno affezionato; 6) che la c. o. non si faccia con la roba del debitore prestata o depositata presso

il creditore, poiché ciò sarebbe contro la fedeltà, obbligatoria in tali contratti; 7) che l'atto della c. o. non importi danno a terzi, come avverrebbe se la cosa fosse di proprietà del creditore, ma solo da lui tenuta in pegno, in affitto, ecc.; 8) che non si arrechi ingiusto danno al debitore. Il danno potrebbe avversarsi in due modi: o come danno materiale, se non solo si prendesse più del giusto, nel qual caso si farebbe un furto, ma anche se si esponesse chi subisce la c. o. ad una duplice soluzione del debito; o come danno spirituale, in quanto il debitore, credendo di non aver soddisfatto rimanesse in cattiva fede e quindi in stato di peccato; 9) che non si arrechi danno a se stessi, col pericolo, p. es., di provocare l'espulsione, se si tratta di dipendenti, o, oggi soprattutto, col correre il rischio di una querela per appropriazione indebita; 10) che si tengano presenti ancora gli interessi della società, il bene comune, a cui potrebbe nuocere la c. o. esercitata su larga scala.

A queste condizioni la c. o. si può considerare lecita, perché come è lecito «per diritto di natura» il conservarsi indenne contro l'altrui ingiuria, così è lecito riprendersi il proprio quando non si possa altrimenti.

Data però la innata cupidigia del cuore umano, nella c. o. è necessario procedere con prudenza e col consiglio di persone coscienziosi ed imparziali.

BIBL.: F. Girard, s. V. in Dictionnaire pratique des connaissances religieuses, II, coll. 333-34; E. Dublanchy, s. V. in DThC, III, coll. 601-604; E. Dolhagary, s. V. in DFC, III, coll. 617-32.