CONSUETUDINARI

CONSUETUDINARI. - C. in genere sono coloro che hanno contratto una consuetudine (consuetudo) nel senso più proprio di abito, e perciò sono anche detti «abitudinari».

Per sé la consuetudine, anche nel terreno morale, è la causa che produce l'abito, e perciò tra i due contatti passa la distinzione che c'è tra causa ed effetto, ma in teologia morale, spesso, come qui, i due termini s'identificano. Ancora: l'abito per sé può essere buono o cattivo, ma qui, per la materia che ci riguarda, è preso in considerazione solo l'abito cattivo.

I. NOZIONI GENERALI

Almeno per i teologi più recenti c. sono i peccatori che hanno contratto l'abito di un determinato o di determinati peccati, e che vanno a confessarsi per la prima volta dopo contratto l'abito. Se dopo questa prima confessione ricadono negli stessi peccati, e si presentano ancora al tribunale di penitenza, non si chiamano più c., ma recidivi (v. RECIDIVITÀ).

Occorre ben attendere. A proposito dei c. si è parlato di soggetto che nella ripetizione degli atti agisce per impulso di abitudine, non di passione. L'abito del peccato secondo l'accezione comune, che è anche di s. Tommaso e di s. Alfonso, è una qualità permanente, per cui l'individuo è naturalmente inclinato al peccato, per cui cade frequentermente, prontamente, facilmente e quasi senza nessuna resistenza. La passione invece è un moto dell'appetito sensitivo che è originato dalla percezione di un oggetto esterno, sia pure con ripercussioni nell'organismo del soggetto agente. Chi agisce per abitudine ha le facoltà intellettive e volitive quasi naturalmente ed in modo permanente ordinate ad un fine cattivo; chi agisce per passione è inclinato ordinariamente al bene, e solo momentaneamente sente l'impulso al male. Il primo pecca dunque mosso dall'interno, per cattiva volontà, l'altro eccitato dall'esterno e per debolezza. Il primo agisce spontaneamente, con facilità e prontezza e cede anche ad una leggera tentazione, senza quasi resistere; il secondo è pure un vinto, che però è stato sopraffatto dall'ecitazione passionale, ordinariamente grave, dopo aver lottato seriamente. Chi pecca per abitudine diffìcilmente ha il moto di resipiscenza, chi pecca per passione invece subito si riscuote e si addolora del peccato.

Occorre tuttavia notare che le cadute che avvengono per impeto passionale, se si ripetono frequentemente, a poco a poco diventano abito.

Per avere l'abito del peccato si richiedono due cose: 1) la ripetizione di atti peccaminosi dello stesso genere; 2) una certa misura di frequenza nella ripetizione stessa degli atti.

Quando l'abito provo possa dirsi costituito, non si può determinare con regola fissa, perché dipende dalla valutazione, piuttosto pratica, di tre elementi: a) dell'indole della persona che pecca; b) del più o meno lungo spazio di tempo che intercorre tra un atto peccaminoso e l'altro; c) della diversa natura dei peccati.

Volendo dare un'idea orientativa, da non prendersi come regola matematica, si potrebbe dire: 1) nei peccati di azione commessi da soli, ad es., furto, ubriachezza, per formare l'abito possono bastare cinque cadute ogni mese per un tempo notevole, purché tra l'una e l'altra caduta intercorra un certo spazio di tempo; 2) per i peccati di azione commessi con altri (ad es., fornicazione) può bastare una caduta al mese per un anno; nei peccati di pensiero (ad es., odio) o di parola (come la bestemmia), può bastare una caduta o due la settimana per lo stesso spazio di tempo.

Ma qui si suppone sempre che esistano gli altri elementi richiesti per la formazione dell'abito, cioè che ci sia in facilità, l'immediatezza e la mancanza quasi assoluta di resistenza nelle cadute, senza che poi vi sia l'immediatezza resipiscenza e dolore del peccato commesso.

IL L'IMPUTABILITÀ DEGLI ATTI DEI C. - La consuetudine o l'abito può essere volontario od involontario. Si parla di abito volontario, quando la sua formazione è stata scientemente voluta, e non vi è stata ritrattazione - oppure anche se la contrazione dell'abito fu involontaria, quando il soggetto se ne è reso conscio, senza passare alla ritrattazione - oppure quando l'agente dopo la ritrattazione, ha trascurato i mezzi necessari per l'estirpazione dell'abito cattivo.

Si parla di abito involontario, quando il soggetto ha efficacemente ritrattato l'abito provo volontariamente contratto; o l'ha ritrattato appena se ne è reso conscio, se involontariamente contratto.

Circa l'imputabilità di un abito cattivo contratto, è presto detto: l'abito volontario nel senso sopra descritto, è imputabile, quello involontario o anche semplicemente non volontario, e non ancora avvertito, no.

Circa l'imputabilità degli atti che nei c. sono causati dall'abito cattivo valgono i seguenti principi: 1) quando l'abito è involontario, sebbene aumenti l'elemento volontarietà per il maggiore impulso che porta nell'azione, diminuisce e qualche volta toglie l'imputabilità, perché diminuisce o toglie la possibilità di una libera determinazione. In altre parole gli atti in questo caso o non sono imputabili o hanno ridotta la loro imputabilità, a seconda del grado di avvertenza.

Quando l'abito è volontario aumenta sempre l'elemento volontarietà e per quanto diminuisca il grado di libertà nell'azione, generalmente aumenta la malizia dell'atto. Le ragioni sono evidenti: l'abito fu volontariamente contratto, resta anche con l'abito una certa avvertenza; la propensione maggiore della volontà nell'azione, la facilità nel peccare è dovuta al soggetto che in origine ha voluto l'abito con tutte le sue conseguenze.

Il c. e l'assoluzione sacramentale. - Che importanza ha l'abito cattivo in relazione al giudizio di valutazione che deve essere fatto dal confessore circa le disposizioni del penitente (can. 886): in

altre parole il confessore come deve contenersi coi peccatori c.?

La questione è posta soprattutto per gli abiti che inclinano al peccato grave. Naturalmente si suppone che l'abito sia volontario e perciò imputabile, e che il pentente lo denunzi come tale o spontaneamente o a richiesta del confessore, alla quale non può rifiutarsi (Denz-U, 1208). Ora purché ci sia la ritrattazione efficace dell'abito, cioè il proposito di estirparlo con mezzi efficaci i c. possono e debbono essere assolti. Infatti l'abito cattivo non è peccato, se non come volontà iniziale; ma, in proiezione di tempo, è solo un'inclinazione al peccato.

Da notare che la ritrattazione riguarda la disposizione attuale della volontà, e non deve necessariamente estendersi al futuro, se non come proposito di adoperare i mezzi necessari per una efficace estirpazione dell'abito. La previsione del futuro può far apparire difficile questa attuazione: ciò non importa.

Solo che sia confermato in grazia od abbia avuto questa rivelazione può essere certo della sua impeccabilità futura.

La ritrattazione inoltre basta che sia fatta con segni ordinari di penitenza, senza che siano necessari segni straordinari, non essendo richiesti questi, perché il penitenze possa dirsi ben disposto al Sacramento.

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