CORREZIONE FRATERNA. - È l'ammonizione privata ad una persona per rimuoverla dal peccato. Il motivo della c. f. è la carità, il fine l'emendamento del peccatore (Stum. Theol., 2a-2a, q. 33, n. 1); perciò si distingue dalla correzione cosiddetta giudiziaria, eseguita dal superiore in quanto tale, allo scopo di tutelare in primo luogo il bene della comunità e solo indirettamente di rimettere l'errante sulla via del bene.
La c. f. promana dalla legge naturale, essendo una speciale applicazione dell'amore cui si è tenuti verso il prossimo; ma è stata pure riaffermata e perfezionata dalla legge positivo-divina (Mt. 18, 15). Per essere obbligati alla c. f. occorre però che si verifichino alcune condizioni e cioè: 1) sapere che il prossimo è caduto in una mancanza grave; 2) ritenerne che la c. sia efficace; 3) ritenere pure che il peccatore non si risollevi se non viene richiamato; 4) la c. f. non sia, per chi la deve compiere, eccesivamente gravosa (Stum. Theol., 2a-2a, q. 33, a. 3). L'ordine da osservarsi nella c. f. è quello insegnato da Gesù Cristo stesso (Mt. 18, 15): sia fatta in segreto; se ciò non giovasse, si proceda alla denunzia ai superiori. Tale ordine dev'essere osservato per non compromettere la fama del prossimo che si è tenuti a richiamare; però da esso si può recedere quando il peccato o il male già fosse pubblico o vicino a inevitabile pubblicità; e si deve recedere quando altrimenti ne soffrirebbero danno i terzi o la comunità. La c. f. deve farsi sempre con mitezza e carità, con umiltà e dolcezza; mai pertanto con spirito di vendetta o per mala volontà di umiliare il fratello caduto ed errante.