Perché possa farsi luogo ad essa e possa, in tal modo, evitarsi un mezzo di impugnativa (quale, p. es., l'appello) è quindi necessario che si tratti di errore evidente, materiale e non giuridico, tale, cioè, che lasci inalterati la struttura e l'equilibrio della sentenza.
Questo errore - secondo il can. 1878 § 1 - può riguardare o l'enunciazione della parte finale o dispositiva della sentenza o il riferimento compiuto dalla sentenza medesima ai fatti o alle richieste delle parti o la formazione di calcoli.
La domanda di c. non è sottoposta a termini di sorta e va proposta allo stesso giudice che emise la sentenza. Peraltro nulla vieta che - in pendenza del giudizio di appello - essa sia proposta al giudice di appello.
Quanto alla procedura da seguire, si tenga presente che la domanda di c. va proposta con una regolare pettizione giudiziale che deve essere notificata alla controparte. Se quest'ultima non si oppone il giudice vi provvederà con decreto; se viceversa essa si oppone, allora sorgerà una vera e propria questione incidentale, che sarà trattata e definita nei modi stabiliti per le cause incidentali.
Non è da escludersi la facoltà nel giudice di provvedere, anche di ufficio e con decreto, alla c.
Il decreto di c. viene allegato all'originale della sentenza ed in calce a questa ne viene fatta menzione.
Coronata, Institutiones iuris canonici, III. De processibus, Torino-Roma 1941, pp. 317-18; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 309-10.
Fernando Della Rocca