CORPUS IURIS CANONICI. - Il termine corpus indica una collezione di documenti; « corpus iuris » è una raccolta di documenti legali, specialmente se disposti in ordine sistematico. Talora il termine vuole designare la collezione autentica e completa di tutte le leggi con cui è retta una società; così quando Benedetto XIV manda ai dottori ed allievi di Bologna il primo volume del suo Bollario, nella costituzione che vi premette (Iam fere sextus) spiega che tale volume resta certo fuori del C. i. c., se si dà a questo termine il significato più consueto, di cui subito diremo, ma vi rientra invece se « appellazione corporis iuris canonici intelligendum est quidquid ab Apostolica auctoritate promanat ».
I. Nozioni generali
Il termine C. i. c. però da vari secoli indica la raccolta di fonti ben determinate; ed il termine e la sua fortuna risentono palesemente l'influsso della denominazione analoga penetrata nell'uso universale a partire dal sec. XII per la codificazione giustinianea. Si può qui prescindere dalle fonti che in periodi remoti sono state designate, non mai però con carattere di generalità, mediante tale termine o termini analoghi (Corpus decretorum). Basti ricordare come almeno dal sec. XVI (ma già il Concilio di Basilea alla sess. XXIII, c. 6 accenna « reservationibus in corpore iuris clausis » volendo alludere a disposizioni del Liber sextus), esso comprende tre raccolte non ufficiali e tre collezioni ufficiali: cioè, rispettivamente, il Decretum di Graziano, le Extravagantes Joannis XXII e le Extravagantes communes: le Decretales di Gregorio IX, il Liber sextus decretalium di Bonifacio VIII, le Clementinae (il motu proprio Arduum sane munus del 19 marzo 1904 (Acta Sanctae Sedis, 36 [1904], pp. 549-51) che dispone la codificazione del diritto canonico, dice veramente che l'attuale « corpus quod dicitur iuris canonici praesertim coalescit » delle Decretales di Gregorio IX, del Sextus, delle Clementinae cum Gratiani decreto).L'opera non è mai stata promulgata come un tutto unico: il C. i. c., è una unità in virtù della tradizione e della dottrina; non può invece considerarsi ad alcun effetto come un codice che tragga la propria unità dalla volontà legislativa, per cui tutte le sue parti abbiano il medesi

Corpus Iuris Canonici. - Gregorio IX, sotto le spoglie di Giulio II, rimette la Decretali ad un avvocato concistoriale. Affresco di Raffaello e collaboratori (ca. 1509) - Vaticano, stanza della Segnatura.
mol valore. Gregorio XIII con la cost. Cum pro munere del 1o luglio 1580 approvò l'opera svolta da una commissione di cardinali e di studiosi (correctores romani) nominata da Pio V nel 1566 con l'incarico di rivedere, correggere ed espurgare dalle aggiunte spurie il Decreto di Graziano (per questo soprattutto la revisione s'imponeva), le Decretali di Gregorio IX, il Sesto, le Clementine, le Extravaganti; e così approvò l'edizione stampata in officina populi Romani, da adottarsi come modello, dando per dieci anni a tale stemperia privilegio di ristampa dell'opera. Con l'altra cost. Emendationem decretorum del 2 giugno 1582 il Pontefice si limitò ad approvare l'emendazione del Decreto di Graziano, effettuata sulla base dei codici più antichi e degli autori di cui Graziano aveva fatto uso. Sono da notare nella cost. Cum pro munere le espressioni: « ... ut. hoc Iuris canonici corpus fideliter et incorrupte iuxta exemplar hic Romae impressum... imprimi possit... providere volentes ut hoc ius canonicum sic expurgatum ad omnes ubique Christifideles sartum tectum perveniat... nulli omnino hominum... liceat huiusmodi libris dicti iuris canonici... quicquam addere »; cioè la costituzione usa indifferentemente le tre espressioni C. i. c., Ius canonicum, Libri iuris canonici. Quanto al valore della Cum pro munere, trattasi palesemente dell'approvazione di una edizione, che potrà ben dirsi edizione ufficiale, non già della promulgazione di un corpo di leggi. Ed in effetto mai si dubitò che non potessero considerarsi omogenee quanto ad efficacia le norme contenute nelle varie parti del C. i. c. ma che ben potessero le più antiche essere state abrogate dalle più recenti, quelle di portata generale derogate dalle speciali: secondo i consueti generali criteri d'interpretazione e di reciproco contemperamento di leggi diverse.
II. IL « Decretum » DI GRAZIANO
La parte più antica del C. i. c. è costituita dal cosiddetto Decretum Gratiani, opera del monaco Giovanni Graziano, camaldolese, nato, pare, a Carraria presso Ficulle (secondo altri a Chiusi), che insegnava in una scuolaconvenziale del monastero dei SS. Felice e Nabore di Bologna. Quasi nulla si sa di lui, a non accogliere dati leggendari. L'opera doveva essere compiuta nel 1140. Il titolo di Decretum, che è probabilmente una derivazione da quello ARLES (v.), è nei più antichi codici; ma in altri codici antichi si legge invece quello di Concordia discor- dantium canonum, che meglio rende il contenuto della compilazione e gli scopi propostisi dall'autore.
Questi, attraverso numerose collezioni di canoni dei secc. XI e XII (in molto minor grado attraverso ricerche dirette sulle fonti), raccolse un vastissimo materiale, che consta di canoni pseudo-apostolici, canoni di concili orientali, africani, spagnoli, francesi, tedeschi, italiani tenuti tra il sec. IV ed il XII, lettere di papi (molte spurie) da Ana- cleto ad Innocenzo II, passi di Padri della Chiesa e di scrittori ecclesiastici (sono largamente utilizzati Ambrogio, Girolamo e soprattutto Agostino), frammenti del Corpus iuris civilis, del Codex Theodosianum, della Lex romana Visigotorum, dei capitolari franchi.
Con questo materiale Graziano compose la sua opera, che consta di tre parti. La prima, ripartita in 101 distin- ciones, alla loro volta suddivise in canoni (ma trattasi di distribuzione posteriore a Graziano), tratta del diritto in genere, di quello della Chiesa in particolare e delle sue fonti, dei chierici e dei loro obblighi, del conferimento dei vari gradi della gerarchia ecclesiastica e dei requisiti per essi richiesti. Nella seconda, ripartita in 36 causes, suddivise in quaestiones che si ripartiscono ulteriormente in canoni, l'autore si occupa del diritto giudiziario e penale, di varie questioni di diritto patrimoniale, dei rapporti tra clero secolare e regolare, del diritto matrimoniale. Nella terza (ripartita in cinque distinzioni, suddivise in canoni) e qui pure la distribuzione è posteriore a Graziano; si tratta della consacrazione delle chiese, della Eucaristia, del Battesimo, di varie questioni di liturgia, di alcuni punti di teologia. Sul modello del De misericordia et iustitia di Algero da Liegi e del Sic et non di Pietro Abelardo, Graziano si sforza di collegare tra loro i testi e di esporre le conclusioni che ne emergono. Spesso l'autore spiega come siano sol- tanto apparenti le contraddizioni dei testi o come esse debbano venire superate: ratione significationis (richia- mandosi allo spirito della norma), ratione temporis (prevale la norma più recente), ratione loci (carattere locale di una norma), ratione dispensationis (un canone costituisce la regola generale e l'altro una dispensa dall'osservanza di que- sta regola). Più propriamente: nella prima parte, al prin- cipio di ogni distinzione, Graziano riassume i principi gene- rali che in essa verranno svolti e talora si preoccupa di col- legare la distinzione a quella che precede; nella seconda parte ogni causa s'inizia con l'esposizione di un immaginario caso pratico, cui Graziano fa seguire l'enunciazione delle varie questioni che bisogna risolvere per riuscire a dare una soluzione al caso; in entrambe le parti (la terza è pura esposizione di testi) spesso a singoli testi segue un breve commento, molte volte con lo scopo appunto di risolvere le apparenti contraddizioni con altri testi; tutti questi passi costituiscono i cosiddetti Dicta Gratiani. Ogni ca- none ha poi un breve titolo, riassuntivo del suo contenuto. Al Decretum sono incorporati certi passi, detti Paleae, po- steriori alla primitiva edizione, ed attribuiti al più antico commentatore, Paucapalea. L'opera ebbe enorme diffusione, e fu veramente lavoro fondamentale per lo sviluppo del di- ritto canonico (nel cielo del sole Tommaso d'Aquino mostra a Dante la luce di Graziano [Par., X, 103-105]); peraltro, come si è ricordato, non ottenne mai sanzione legislativa.
Il modo consueto di citazione del Decretum è: per la prima parte, numeri del canone e della distinzione (ad es., 1, D. X); per la seconda, del canone, della causa, della quaestio (ad es., c. I, C. XII, q. 1); per la terza (che per l'oggetto primo in essa trattato va sotto il titolo de conse- cratione) la citazione si fa come per la prima, facendo se- giure al numero della distinzione l'abbreviazione de cons. (ad es., c. I, D. I de cons.).
III. «DECRETALES» DI GREGORIO IX. - Nel 1230 Gre- gorio IX affidò al suo cappellano e penitenziere, il do- menicano Raimondo da Peñafort, poi elevato agli onori degli altari, il compito di effettuare una nuova rac- colta di decretali. La bolla di promulgazione, la Rex pacificus del 5 sett. 1234, con cui la nuova raccolta viene inviata alle Università di Bologna e di Parigi, così indica gli scopi pratici dell'opera: «diversas con- stitutions et decretales epistolas praedecussorum no- strorum, in diversa dispersas volumina, quarum ali- quae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui prolixi- tatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in iudiciis vacillabant, ad commu- nem, et maxime studentium, utilitatem... illas in unum volumen resecatus superfluis providimus redigendas, adiicientes constitutiones nostras et decretales epistol- las, per quas nonnulla, quae in prioribus erant, dubia, declarantur».
Il nome subito adottato per la raccolta fu quello di Decretales Gregori IX, sebbene largamente usato fosse pur l'altro di Liber extravaganium (cioè delle decretali va- ganti fuori del Decreto di Graziano) o di Liber extra. La materia è formata da decretali pontifice (per la massima parte del periodo 1145-1234), da un piccolo numero di canoni conciliari, di passi della Bibbia, di Padri e di scrit- tori ecclesiastici, di leggi secolari. Il compilatore attinse però alle fonti originali solo per le decretali più recenti; per le altre si valse di cinque compilazioni posteriori al Decreto di Graziano, le cosiddette Quinque compilationes antiquae. La materia è distribuita, secondo la ripartizione di Bernardo da Pavia, in 5. II. (il cui contenuto appro- simativo è indicato dal verso memoriale index indicium clerus communis crimen), suddivisi in titoli con l'indicazione della materia (ad es., De in integrum restitutione) ed in capi (aventi ciascuno una inscription, cioè l'indicazione della fonte del capo, che però non di rado è errata, ed un sum- marium, formulazione sintetica della regola di diritto enun- ciata dal passo che costituisce il capo). Conformemente al suo scopo pratico, il compilatore mutilò le decretali, sopprimendo le parti che gli apparissero superfluo o con- tenessero fattispecie anziché enunciazioni di principi ge- nerali (la soppressione è di solito indicata con un et infra), talora le interpoli, spesso distribuiti in vari titoli, confor- memente alla materia trattata nei diversi passi, frammenti di una medesima decretale.
La Rex pacificus stabiliva che solo della nuova raccolta si dovesse fare uso nei tribunali e nelle scuole; è contro- verso se ciò equivalesse ad abrogazione della efficacia giu- ridica delle disposizioni non accolte nella collezione.
Il modo consueto di citazione dei passi di questa è: il capo, l'opera (indicata con un X, da Extra), l'oggetto del titolo, il numero del libro e del titolo: ad es., c. 2, X, de consuet., I, 4.
IV. Il «LIBER SEXTUS»
Bonifacio VIII, constatando l'incertezza che regnava intorno all'opera legislativa pontificia posteriore al 1234, incaricò Guglielmo Man- dagot arcivescovo di Embrun, Berengario Fredoli ve- scovo di Béziers e Riccardo Petroni da Siena vicecan- celliere di S. Romana Chiesa di allestire una nuova raccolta. Che venne promulgata mediante la bolla Sa- crocantae Romanae Ecclesiae del 3 marzo 1298, con invio alla Università di Bologna e quindi ad altre. La bolla stabiliva che la raccolta, da aggiungersi ai 5 libri delle Decretales di Gregorio IX, si sarebbe chiamata Liber sextus; ed avvertiva che dovevano ri- tenersi abrogate le decretali posteriori all'opera di Gregorio IX che non fossero state comprese nella nuova compilazione od espressamente fatte salve da disposizioni di questa.Il Liber sextus contiene canoni dei Concili di Lione I e II del 1245 e del 1274, e decretali pontifice del periodo 1239-98; l'ultimo capo è formato da 88 Regulae Iuris di Dino da Mugello.
Qui pure i testi vennero ritoccati in conformità agli scopi pratici della raccolta. Questa si suddivide, secondo la stessa sistematica delle Decretales di Gregorio IX, in 5 II, ripartiti in titoli e capi. Pure il modo di citare è quello stesso indicato per le Decretales di Gregorio IX, sostituendosi per l'indicazione della raccolta ad X, in VI° (ad es., c. 1., in VI°, de elect., I, 6).
V. Le Clementine
Giovanni XXII con la costituzione Quoniam nulla iuris del 25 ott. 1317 pubblicò mediante invio alle università la raccolta delle decretali emanate dal suo predecessore Clemente V, e che rappresentano l'opera riformatrice del Concilio di Viennes del 1311 (Clementinae; ma la raccolta fu dapprima designata come Liber septimus; la Quoniam nulla non indica alcun nome per la raccolta).Secondo la costituzione, si tratta della semplice promulgazione della raccolta già predisposta, promulgazione che la morte impedì a Clemente V di effettuare; sembra invece che Giovanni XXII abbia ritoccato le decretali che il suo predecessore già aveva pubblicato nel Concilio di Monteaux presso Carpentras il 21 marzo 1314.
La ripartizione è la consueta sistematica in 5 II, suddivisi in titoli e capi; modo di citazione, il consueto: c. 1., in Clem., de rescriptis, I, 2.
VI. Le «Extravagantes»
Nei manoscritti e nelle prime edizioni a stampa si trovano aggiunte alle collezioni qui menzionate diverse decretali posteriori al Sextus, talora edite in appendice a questo; più spesso alle Clementine. Secondo le edizioni variano le decretali accolte e la loro distribuzione.Nella edizione allestita nel 1500 dai librai parigini Ulrico Gering e Bertoldo Rembolt, il licenziato in diritto Giovanni Chappuis, incaricato di curare tale edizione, aggiunse alle tre collezioni ufficiali altre due. Una di esse constata di 20 decretali di Giovanni XXII (che già nel 1325 Zenzelinus de Cassanis [Jenselin de Cassagnes] aveva raccolto e glossato come un tutto a sò), e reca il titolo di Extravagantes Joannis XXII; le decretali sono distribuite in 14 titoli suddivisi in capi. L'altra raccolta comprende le decretali solite a stamparsi con le collezioni ufficiali ed inoltre 40 nuove; è intitolata Extravagantes communes; le decretali sono ripartite nei 5 libri della sistematica tradizionale, salvo che quartus liber vacat; i 4 libri sono suddivisi in titoli e capi; le decretali appartengono al periodo 1281-1478.
Queste due raccolte di Extravagantes sono passate in tutte le successive edizioni e sono così entrate nella formazione tradizionale del C. i. c., pure non ricevendo mai sanzione ufficiale. Modo di citazione delle due raccolte: c. 2, Extrav. Joann. XXII, de concess. praeb., IV; c. un., Extrav. comm., de celeb. missarum, III, 11.
VII. Edizioni
L'opera dei correctores romani, notevole soprattutto in relazione al Decretum di Graziano, non fu perfetta, per la conoscenza piuttosto scarsa che al loro tempo si aveva delle fonti di cui Graziano si era servito. Alla ricostruzione del Decretum apportò invece un prezioso contributo lo spagnolo Antonio Augustino (Augustin) con i suoi De emendatione Graziani libri duo, editi nel 1587.Sempre nella seconda metà del sec. XVI i due fratelli Pietro e Francesco Pithou approntarono una edizione critica sulla base di vari manoscritti dell'intero C. i. c., che però vide la luce solo nel 1685-87. Una edizione, pure dell'intero C. i. c., di gran lunga più corretta, fu quella curata da Giusto Henning Böhmer, che vide la luce nel 1747; seguirono, per ricordare solo quelle che segnano una tappa nella elaborazione scientifica di questi testi, l'edizione di Emilio Ludovico Richter del 1835 ed infine quella di Emilio Friedberg, pubblicata dal Tauchnitz di Lipsia nel 1879-
81. Il Friedberg nel Decretum restituì il testo genuino di Graziano (accettando solo la ripartizione introdotta e le Paleae), notando le alterazioni accettate od instaurate dai correctores romani; nelle Decretales di Gregorio IX assunse il testo della edizione del 1580 (indicando in nota i punti ove si differenzia da quello originale), ma pubblicò intere le decretali che Raimondo da Peñafort, in relazione al suo scopo pratico, aveva mutilato, stampando in corsivo la parte ch'era stata soppressa; per le altre collezioni adottò il testo del 1580 indicando in nota i punti in cui si stacca dal testo originario
Vedi tav. XXX.VIII.