COSA

COSA. -

I. NOZIONI GENERALI

Nel linguaggio giuridico è c. ogni porzione del mondo esterno idonea ad essere utilizzata per il soddisfacimento di bisogni umani; concetto che, come si vede, tende ad identificarsi con quello di bene economico.

Restano però escluse dalla nozione di c., oltre al corpo umano ed alle sue parti, tutte quelle entità immateriali che non sono suscettibili di quella signoria esclusiva che è tutelata con l'azione di rivendicazione (beni immateriali).

Giuridicamente le c. si distinguono in fungibili ed infungibili, a seconda che siano tali da poter essere sostituite le une con le altre, si da venir indicate solo per somme o quantità di una data categoria, oppure vengano in considerazione nella loro individualità; in divisibili e indivisibili, a seconda che siano suscettibili o meno di divisione, con l'avvertenza che si considerano indivisibili non solo quelle c. per le quali la divisione comporterebbe la materiale distruzione, ma anche quelle in cui

Article illustration

le parti risultanti dalla divisione non conservano, in proporzione, il valore della c. intera (è co
le parti risultanti dalla divisione non conservano, in proporzione, il valore della c. intera (è così indivisibile un diamante il cui pregio consista in una particolare grossezza); in consumabili il cui uso consiste nel distruggere (viveri) o nel disfarsene (denaro), ed inconsumabili, che possono offrire più di una volta alla persona cui appartengono l'utilità di cui sono capaci; in semplici, che costituiscono per natura un sol tutto, e composte, che constano di più parti, della stessa o di differenti materie, messe insieme dall'uomo per servire ad una certa destinazione; in fruttifere ed infruttifere, a seconda che, rimanendo intatte e conservando la propria destinazione, diano o no, più o meno periodicamente, un certo prodotto, capace di divenire c. autonoma; in mobili ed immobili, a seconda che si possano o meno trasportare da un luogo all'altro senza pregiudizio della loro integrità materiale (a proposito di quest'ultima classificazione occorre ricordare le c. che, pur essendo mobili, sono tradizionalmente chiamate, in relazione all'uso, immobili per destinazione e che ora il Cod. civ. ital. art. 817 chiama pertinenze).

BIBL.: C. Maiorca, La c. in senso giuridico, Torino 1937; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 7a ed., I. Milano 1946, p. 220 sgg.

D. DIRITTO CANONICO. - In diritto canonico il termine c. si usa anche in un senso più generale, per indicare tutto ciò che non è persona; in tal senso il I. III del CIC, nel titolo de rebus, comprende i mezzi per il conseguimento del fine della Chiesa, distinguendoli in c. spirituali, c. temporali e c. miste (can. 726). Secondo tale terminologia sono c. sacramenti (v.), sacramentali (v.), ECCLESIASTICO (v.); sono c. temporali quelle che hanno un valore economico; sono c. miste quelle che hanno valore economico ma insieme hanno un elemento di spiritualità, che può derivare sopratutto dal conferimento di un sacramentale (p. es., le c. sacer, di cui si dirà tra poco).

Ma, a parte tale già ampia nozione di c., e limitandoci qui alle sole c. aventi valore economico, il diritto canonico, oltre alle distinzioni generali già viste sopra (cf. can. 1497 § 1 e altri, per la distinzione tra c. divisibili e indivisibili; can. 1543, per la distinzione tra c. fungibili e infungibili, ecc.), ne ha altre sue particolari. Così si distinguono i beni ecclesiastici, cioè quelle c. o quei diritti patrimoniali GIURIDISMO (v.) ecclesiastica, dai beni non ecclesiastici (can. 1497 § 1; V. BENI ECCLESIASTICI); le c. preziose da quelle non preziose (can. 1497 § 2); le c. sacre da quelle non sacre (can. 1497 § 2).

Le c. preziose sono soggette a qualche norma speciale riguardo alla prescrizione (can. 1511 § 1), all'amministratione (can. 1522 n. 2), all'alienazione e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (can. 1532 § 1 n. 1 e 1533).

Sono c. sacre quelle che, mediante la benedizione o la consacrazione, sono state destinate a servire immediatamente ed esclusivamente al culto. Esse, a loro volta, si suddistinguono in c. consacrate, che vengono destinate al culto divino mediante la forma solenne della consacrazione (ad es., chiese cattedrali, pietra dell'altare immobile: cf. can. 1137, 1148, 1150, 1497 § 2, 1539 § 1, 1199, 1200, 1169 §§ 2 e 5, 1167, 1155, 1156, 239 § 1 n. 20, 323 § 2, 294 § 2) e, benedette, che vengono destinate al culto divino mediante il rito meno solenne della benedizione (ad es., campane, cimiteri: cf. can. 1156-59, 1169 § 5, 239 § 1 n. 20, 1165 §§ 1, 2 e 4, 1196, 1304, 1279 § 4).

Nel diritto canonico le c. sacre non sono considerate come nel diritto romano assolutamente extra commercium, in quanto non la c. in sé viene considerata assolutamente incommensurabile, ma il carattere sacro che le è insito, cioè la sua destinazione all'uso spirituale. In

altre parole, le c. sacre come possono formare oggetto di diritti privati, per essere in proprietà sia di enti ecclesiastici sia di privati (cf. can. 1510), così possono essere, in alcuni casi determinati, e salve le formalità prescritte, permutate, donate, alienate; ma in un atto a titolo oneroso, che abbia ad oggetto una c. sacra, non è lecito computare nel valore di essa, e quindi nella determinazione del prezzo, il carattere di consacrata o di benedetta, sotto pena di commettere il peccato di simonia (can. 1539 § 1); prescrizione (v.) non fa perdere alla c. il carattere sacro. Va da sé però che questa eccezionale situazione giuridica dovuta a tale carattere non ha più ragione di essere e si applicano le norme del diritto comune quanto volte venga a cessare l'efficacia della consacrazione o della benedizione, come nel caso della cosiddetta _esecratio ecclesiae_ che segue alla distruzione di massima parte della chiesa o nel caso del cosiddetto _decretum de profanando_ (o _esecratio_) emanato dall'autorità ecclesiastica (can. 1187).

V. CHIESA; CIMITERO.

BIBL.: Wernz-Vidal, IV, II, pp. 182-85 e passim.

III. DIRITTO ITALIANO

Per i beni ecclesiastici in genere V. BENI ECCLESIASTICI.

Circa il regime giuridico delle c. sacre nel diritto statuale italiano numerose sono le questioni sollevate e le tesi sostenute.

Il principale punto controverso è quello relativo alla commercialità o in commercialità delle chiese.

Prima del Concordato, accanto alle due tesi radicali secondo cui le chiese, ed in generale le c. sacre o sarebbero incommerciabili nel senso antico del diritto romano, o sarebbero commerciabili senza avere alcuna considerazione dello scopo di culto e dell'uso pubblico a cui sono destinate, vi erano altrettanto opinioni; una, secondo la quale nella presente materia doveva ritenersi vigente anche per lo Stato il diritto canonico; un'altra, secondo la quale le chiese costituivano un demanio degli istituti ecclesiastici analogo a quello delle province e dei comuni; un'altra ancora, secondo la quale le chiese sono trattate al commercio in quanto esiste una servitù di uso pubblico a favore dei fedeli sopra edifici destinati al culto; un'altra, infine, secondo la quale nel nostro diritto non viene in considerazione il carattere sacro acquistato dopo la consacrazione o la benedizione degli edifici od oggetti di culto, ma si ha riguardo soltanto alla destinazione effettiva ed attuale di un edificio o di un oggetto al culto pubblico; di guisa che ad essi sarebbero applicabili i principi che valgono per gli immobili e le c. destinate a pubblico servizio, nelle categorie delle quali rientrerebbero.

Nel silenzio del Concordato lateranense, l'accennata questione è tuttora aperta. Peraltro dagli artt. 9 e 10 del Concordato risulta che gli edifici sacri si trovano in una condizione diversa dagli altri edifici e che pertanto ad essi non sono applicabili le stesse regole che valgono per gli edifici di uso privato.

In base a tali norme il Del Giudice aderì alla tesi che considera le chiese come beni demaniali degli istituti ecclesiastici; lo Jomolo condivise, non senza però limitazioni e riserve, l'opinione secondo la quale per la destinazione al culto pubblico gli edifici e gli oggetti sacri rientrerebbero nella categoria delle c. direttamente destinate a pubblico servizio, e pertanto dovrebbero ritenersi ineseguitabili, impignorabili ed inalienabili, in quanto nel contrasto tra l'interesse del culto, o meglio tra l'interesse della popolazione ad avere il culto e l'interesse del creditore dell'ente, o della persona cui le appartengono, a procedere in via esecutiva su di esse per soddisfare le loro ragioni il secondo interesse deve cedere di fronte al primo; il Falco ritenne che alle chiese debba riconoscersi la incommerciabilità intesa nei termini in cui risulta dal diritto canonico, cioè nel senso limitato che le c. destinate al culto possono beni formare oggetto di rapporti giuridici di diritto privato, ma non possono essere oggetto degli atti che le sottrarrebbero all'uso di culto al quale sono destinate: così non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, e inoltre l'alienazione o la prescrizione non fanno perdere la loro destinazione all'uso spirituale.

Successivamente al Concordato, l'art. 22 del libro della proprietà del Codice civile (ora art. 831 del Cod. civ.), dopo aver stabilito in via generale che i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del Codice civile, in quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano, dispone, limitatamente però agli edifici che sono destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, che essi, anche appartenenti a privati, non possono esser sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano (cioè del diritto canonico).

Per altre disposizioni di minore importanza sugli edifici di culto, cfr. art. 879 del Cod. civ.; art. 15 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513; art. 98, 171, 192 del T. U. 18 giugno 1931, n. 773; art. 12 del R. D. 22 nov. 1937, n. 2105; art. 4 della legge 8 maggio 1940, n. 408; art. 171 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635; art. 27 della legge 26 ott. 1940, n. 1543, successivamente modificata e integrata più volte (da ultimo d. I. 29 maggio 1947, n. 649); e inoltre V. CIMITERO.

Altre disposizioni della legge italiana riguardano le c. sacre in genere, per le quali, p. es., è stabilita la assoluta impignorabilità (art. 514, n. 1 del Cod. di proc. civ.), e varie forme di tutela (cf. art. 404 del Cod. penale; art. 61 e 295 della legge di guerra R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 all. A.; art. 8 della legge 10 giugno 1939, n. 1089; art. 179 e 187 del Cod. penale militare di guerra).

BIBL.: M. Falco, _Corso di diritto ecclesiastico_, II, 4a ed., Padova 1930, p. 351; M. Petroncelli, _La condizione giuridica degli edifici di culto ed il nuovo Codice civile_, in _Archivio di diritto ecclesiastico_, 3 (1941), p. 31; M. Falco, _M. Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico_, 7a ed., Milano 1949, pp. 230-231, 255-263.