PRESCRIZIONE. - È un mezzo con cui, per il decorso del tempo e il concorrer di determinate condizioni e circostanze, taluno acquista o perde un diritto o è liberato da un'obbligazione. Si distingue in p. acquisitiva (insucapio) e p. estintiva.
I. Cenni storici
Il principio che il tempo possa, con il concorso di altri elementi, funzionare come causa d'acquisto o di perdita dei diritti fu introdotto dal diritto romano nell'interesse sociale, affinché, dopo un determinato periodo di anni, fosse eliminata ogni incertezza nei rapporti giuridici. Si deve ricordare, peraltro, che Giustiniano (Nov. 9), definiva la p. impium praesidium, evidentemente per la preoccupazione che non fosse lecito, dal punto di vista morale, al possessore di respingere la rei vindicatio ed al debitore di non adempiere l'obbligazione, solo perché i titolari dei relativi diritti erano rimasti ineriti per un lungo periodo di tempo. Il diritto della Chiesa, naturalmente, fu molto sensibile alle accennate esigenze di carattere morale e, di conseguenza, pur accogliendo e disciplinando l'istituto, ne trasformò l'essenza ponendo a base di esso, anziché l'invocato interesse sociale, la presunzione di proprietà o di adempimento, e pertanto richiuse nel prescindere il requisito della bona fides continua.II. LA P. NEL DIRITTO CANONICO. - Imponente è la dottrina antica e moderna sull'essenza e sui limiti della p. canonica. Le principali questioni che hanno formato oggetto di accurate e complesse indagini degli studiosi sono: a) se il concetto di p. divenne unico nella dottrina canonica (Ruffini); b) se il requisito della bona fides, proprio della p. acquisitiva, fu esteso anche alla p. cosiddetta estintiva; c) quale fu il significato sostanziale delle decretali Vigilanti e Quoniam e l'interpretazione prevalentemente datata dalla dottrina posteriore.
La decretale Vigilanti (attribuita ad Alessandro III, c. 5, X, 2, 26) suona: «Vigilanti studio cavendum est... ne malae fidei possessores simus in praedii alienis, atque rebus (maxime) ecclesiasticis, quoniam nulla antiqua dierum possessio iuvat aliquae malae fidei possessorem, nisi respuerit postquam se noverit aliena possidere, quum bonae fidei possessor dici non possit». La Quoniam di Innocenzo III (c. 20, X, 2, 26) stabilisce

Presbitero, presbiterato - Il vescovo unge le mani agli ordinandi. Ministura di un Pontificale romano (sec. xv) - Lione, Bibl. munic. ms. 5144, f. 133.
in modo ancor più generale: «Omne, quod non est ex fide, peccatum est, synodali iudicio diffinimus, ut nulla valeat absque bona fide praescriptio tam canonica quam civilis, quum generaliter sit omni constitutioni atque consuetudine derogandum, quae absque mortali peccato non potest observari. Unde oportet, ut qui praescribit in nulla temporis parte rei habeat conscenditam alienae». Una parte dei commentatori ritenne che tali disposizioni si riferissero solo alla p. acquisitiva e in particolare l’Ostiense scriveva che: «in personalibus non potest considerari mala fides circa rem possessam cum nulla possideatur»; Bartolo pure scriveva che: «in praescriptione in actionibus personalibus non requiritur possessio, ideo non requiritur bona fides et ex parte mea non est possessio, sed praescribo per tuam negligentiam» (Ostiense, Aurea Summa, Venezia 1605, fol. 705; Bartolo da Sassoferrato, Commentaria in primum digesti, V, ad 41, Venezia 1615, p. 91). Il Ruffini ha desunto che le citate decretali trasformarono l’istituto della p. estintiva, per cui il diritto canonico avrebbe conosciuto solo la p. acquisitiva, e la facoltà di escludere l’azione non fu più considerata come un effetto di utilità pubblica originata unicamente dal decorso del tempo e dalla negligenza dell’attore, ma come un diritto conquistato dall’eccedente in virtù del titolo e della sua buona fede. A tale concezione è stato opposto che l’opinione espressa dal Ruffini, evidentemente ispirata a preoccupazioni romanistiche (inconcepibilità di una p. estintiva che esigeva, oltre alla negligenza dell’avente diritto, la buona fede del prescribere), non corrispondebbe alla tesi accolta da molti decretalisti e dai canonisti e teologi posteriori. Infatti, fondandosi su alcuni passi di Innocenzo IV, di Boich, del Panormitano e di Baldo, si è ritenuto di escludere il concetto unitario della p. canonica. Nonostante non possa negarsi una connessione del concetto di acquisto con quello di perdita per cui, da un punto di vista generale, pare identica la posizione del proprietario, che non avendo curato di rivendicare la cosa sua dal possessore perde il diritto, e quella del creditore che, avendo trascurato l’esazione, perde il suo diritto di credito; da un punto di vista strettamente giuridico, la dottrina canonica prevalente si rese conto del divario fra i due tipi di p., pur esigendo che in entrambi i casi il prescribere fosse in buona fede.
Buona fede significò assenza di peccato e cioè non mera ignorantia, ma onestà, coscienziosità morale e religiosa. La conferma di tale tesi si ha dai moralisti: p. es., il Laymann (Theol. moralis, Monaco 1625, I. III, tit. I) precisa che le obbligazioni, quae suapte natura dumtaxat referuntur ad patientum vel onus subeundum, si estinguono in seguito alla sola inerzia del creditore, anche se l’obbligato sia consapevole dell’obbligazione. In altri termini, il cit. aut., mentre da un lato riconosce l’esistenza dei due tipi di p., entrambi attuanti con la buona fede del prescribere, ammette in via di eccezione che la consapevolezza dell’obbligato non integra la mala fede, quando si tratti di obbligazioni concretanti in un pati per l’evidente considerazione che l’inadempimento non costituisce peccato.
Nel CIC il can. 1508 prende in considerazione sia la p. acquisitiva sia l’estintiva (acquirendi et se liberandi modum) rinviando, peraltro, alle disposizioni degli ordinamenti civili, salvo alcune deroghe espressamente previste nei can. 1508-12. Il can. 1509 dichiara imprescritti libelli le cose quae sunt iuris divini naturalis sive positivi, ovvero che possano ottenersi solo per privilegio apostolico e i diritti spirituali dei quali i laici non sunt capaces. Sono dichiarati, altresi, imprescritti libelli i confini certi et indubbi delle provincie ecclesiastiche, delle diocesi, delle abbazie o delle prelature nullius ed ugualmente non possono essere acquistate per il prolungato possesso le elemosynae et onera Missarum, il beneficio ecclesiastico, lo ius visitationis et obedientiae, la solutio cathedratici. Possono, invece, essere uscitate le cose sacre che siano di proprietà privata a condizione che non ne sia mutata la destinazione, mentre le res sacrae che siano di proprietà di un ente ecclesiastico possono essere prescritte solo da un’altra persona giuridica ecclesiastica (can. 1510). Il can. 1511 conserva la p. centenaria per gli immobili, i mobili ed i diritti spettanti alla S. Sede. Infine, il can. 1512 conferma il principio che non è valida alcuna p. nisi bona fide mitatur, non solum initio possessionis, sed toto possessionis tempore ad praescriptionem requisito.
La p. estintiva è disciplinata dai can. 1701: «in contentionis actiones tum reales tum personales exstinguuntur praescriptione» e 1702: «omnis criminalis actio perimitur morte rei, condonatione legitimae potestatis et lapsus temporis utilis ad actionem criminalem proponendam». Il problema che si pone è se la buona fede sia richiesta per la p. delle azioni sia civili che penali, questione esaminata in sede di preparazione del I. IV (Schema A CIC, a cura di F. Roberti, Città del Vaticano 1940, p. 190), superata, peraltro, dal rinvio del cit. can. 1701 ai can. 1508-12. In altri termini, i redattori del I. IV del CIC, pur ponendosi il problema se potesse considerarsi operativa la p. delle azioni, nonostante la malafede del debitore, in definitiva rinviarono espressamente alla chiara disposizione del can. 1512, accogliendo implìcitamente la teoria tradizionale per cui nessuna p. può operare nisi bona fide mitatur. Per quanto riguarda le azioni criminali sembra che, in mancanza dell’esplicito rinvio al can. 1512 e in base alla comune opinione che il colpevole non sia tenuto in coscienza ad solvendam poenam prima della sentenza di condanna, debbasi ammettere che la malafede non costituisce impedimento al decorso della p. relativa.
La più recente dottrina rimane peraltro perplessa circa il concetto di bona fides. Secondo una tendenza (Wernz-Vidal), la buona fede si esaurirebbe nell’errore per le obbligazioni consistenti in un fare (dare o praestare), mentre la consapevolezza non integrerebbe il concetto di malafede per le obbligazioni che consistono in un pati. Secondo un’altra opinione (Coronata) per la liceità della p. estintiva sarebbe sufficiente una bona fides negativa, che si avrebbe nell’ipotesi che il debitore sia convinto di non violare il diritto altrui attendendo fino a che il creditore debiti solutionem non petat. Il Van Hove ritiene che si abbia buona fede, nonostante la scientia rei alienae, dummodo nulla scienter praetermittatur obligatio conscientiae. Inoltre il can. 63 ammette che possano acquistarsi per p. i privilegi ed il can. 76 stabilisce che per non usum vel per usum contrarium privilegia aliis haud onerosa non cessant; quae vero in aliorum gravamen cedunt, amittuntur, si accedat legitima praescriptio. Per il can. 1446 può acquistarsi per p. da parte di un clericus il beneficio, mentre per il can. 1470 n. 3 si può estinguere per p. lo ius pa- tronatus.
V. anche: FEDE, BUONA (E CATTIVA); POSSESSO.