POTESTÀ DOMINATIVA. - Si può definire così il diritto di una società imperfetta e dei superiori in essa costituiti di comandare ai singoli membri e di servirsi della loro opera entro le leggi costitutive della società stessa.
Questo diritto non spetta alla pubblica autorità non essendo necessario al suo scopo e avendo finalità ben distinte da quelle della società pubblica. Nasce radicalmente dalla libera volontà dei membri della società, i quali, entrandovi, ne accettano le leggi e si obbligano all'osservanza con promessa formale o almeno tacita.
La persona sottoposta alla p. d. si trova in una condizione di dipendenza speciale, distinta dalla semplice soggezione del cittadino o del cristiano, nei riguardi della società pubblica. Non si potrebbe concepire, infatti, una società i cui membri conservassero l'autonomia e non ponessero le proprie energie a servizio della società stessa; d'altra parte non si deve costituire un duplicato della società pubblica, cui spetta di promuovere il bene comune; quindi chi diviene membro di una società logicamente intende il raggiungimento di un bene particolare, possibile con maggiore facilità nell'unione.
La p. d. importa il diritto di comandare, e quindi di obbligare nella misura e nel modo richiesto dalla materia comandata e dalla natura della società e dal fondamento che lega i membri alla società. L'obbligazione può essere non solo giuridica, ma propriamente morale, in coscienza. L'ingresso libero importa una consegna di se stesso, un mettersi a disposizione con vero contratto, sia pur tacito. Gli autori riconoscono una vera obbligazione di giustizia sì da aversi lesione di giustizia nel dipendente che ricusi di obbedire. Per questo potere il padrone può irritare i voti dei dipendenti, in quanto incompatibili con quanto è convenuto (can. 1312). Nei religiosi, a questo titolo, essenziale in ogni società umana, se ne aggiunge un altro, OBBEDIENZA (v.), obbligo di religione,

I. SOGGETTO ATTIVO
Il soggetto attivo (superiore) è fissato in concreto nelle varie società dalla legge costitutiva, da patti intervenuti tra i membri. Nella Chiesa anche le persone laiche e le donne, incapaci di giurisdizione (abbadesse ecc.), godono di p. d. effettiva sui membri della comunità (can. 501 § 1).II. NATURA DELLA P. D. - I teologi in genere trattano la questione quasi solo nei riguardi della compagine familiare e degli istituti religiosi; tutt'al più si accontentano d'esporre diritti e doveri, senza uno studio comparativo sulla natura della potestà nelle varie società imperfette civili e ecclesiastiche, non riconosciute (cf. cann. 684-87). Accostare la famiglia, in cui la potestà è di diritto naturale con vincoli indistruttibili, anche se la legge completa il diritto naturale, a una società di cui chiunque può divenire socio con contratto rescindibile, appare innaturale; pareggiare una società con vincoli religiosi (in cui la ribellione alla potestà riveste la caratteristica di sacrilegio) a una società d'interessi economici, in cui il socio è legato soltanto per titolo di giustizia o fedeltà, non sembra logico.
III. OGGETTO ED AMBITO
L'oggetto e l'ambito della p. d. sono fissati dalla natura e dal fine della società, dalle sue leggi costituzionali, dai patti leciti intervenuti nell'aggregazione dei singoli membri; in genere quanto esorbita non può essere oggetto (si disputa per la Regola di s. Francesco e della Compagnia di Gesù, se la p. d. si estenda ad ogni cosa onesta, come anche oltre la Regola). Tre sono gli atti principali che si possono porre per p. d.: comandare, dirigere, punire (con pene tuttavia soltanto disciplinari e paterne; cf. cann. 2306, 2312), anche da chi è solo laico.Fra le altre cose, chi è rivestito soltanto di p. d. non ha
diritto di dispensare da alcuna legge ecclesiastica (e conseguentemente per sé da alcuna legge approvata dalla potestà pubblica, p. es., le costituzioni). Questo principio, essendo odioso, deve intendersi strettamente; ma presenta difficoltà pratiche. Si insegna in genere che per p. d. si può: a) dichiarare l'esistenza di cause scusanti o esimenti da una legge ecclesiastica; b) dispensare da norme solo disciplinari interne delle costituzioni, se queste ne danno il potere. Benché infatti le costituzioni siano spesso approvate dall'autorità suprema, dal momento che non obbligano in coscienza (come di solito è previsto dalle stesse), manca ad esse un elemento essenziale per costituire una legge formale, dovendosi considerare come norme direttive soltanto (silenzio in refettorio, esenzione di un individuo da qualche atto comune ecc.); c) dispensare ministerialiter da qualche legge ecclesiastica (ufficienza, digiuno, ecc.); e cioè verificare per così dire la presenza di determinate condizioni per cui l'Ordinario dispensa servendosi del Superiore; d) applicare o dichiarare operativa una legge, anche penale; p. es., il caso contemplato dal can. 646, senza tuttavia le particolari conseguenze giuridiche della dichiarazione giudiziale; così dichiarare, se le costituzioni lo autorizzino, che si verificano le condizioni per cui uno è privato di voce nel Capitolo, perde la precedenza interna, cessa dall'ufficio, ecc. Infine la p. d. comporta il diritto di dare precetti giuridici (non giurisdizionali) a norma del can. 24 (p. es., proibire alcune cose a norma del can. 661 §§ 1, 2, coll. canon. 649); e dare anche precetti a tutti i membri in modo stabile.