POTESTÀ DOMINATIVA

POTESTÀ DOMINATIVA. - Si può definire così il diritto di una società imperfetta e dei superiori in essa costituiti di comandare ai singoli membri e di servirsi della loro opera entro le leggi costituitive della società stessa.

Questo diritto non spetta alla pubblica autorità non essendo necessario al suo scopo e avendo finalità ben distinte da quelle della società pubblica. Nasce radicalmente dalla libera volontà dei membri della società, i quali, entrandovi, ne accettano le leggi e obbligano all'osservanza con promessa formale o almeno tacita.

La persona sottoposta alla p. d. si trova in una condizione di dipendenza speciale, distinta dalla semplice soggezione del cittadino o del cristiano, nei riguardi della società pubblica. Non si potrebbe concepire, infatti, una società i cui membri conservassero l'autonomia e non ponessero le proprie energie a servizio della società stessa; d'altra parte non si deve costituire un duplicato della società pubblica, cui spetta di promuovere il bene comune; quindi chi diviene membro di una società logicamente intende il raggiungimento di un bene particolare, possibile con maggiore facilità nell'unione.

La p. d. importa il diritto di comandare, e quindi di obbligare nella misura e nel modo richiesto dalla materia comandata e dalla natura della società e dal fondamento che lega i membri alla società. L'obbligazione può essere non solo giuridica, ma propriamente morale, in coscienza. L'ingresso libero importa una consegna di se stesso, un mettersi a disposizione con vero contratto, sia pur tacito. Gli autori riconoscono una vera obbligazione di giustizia di averli lesione di giustizia nel dipendente che ricusi il obbedire. Per questo potere il padrone può irritare i voti dei dipendenti, in quanto incompatibili con quanto è convenuto (can. 1312). Nei religiosi, a questo titolo, essenziale in ogni società umana, se ne aggiunge un altro, OBBEDIENZA (v.), obbligo di religione,

di ritto di dispensare da alcuna legge ecclesiastica (e conseguentemente per sé da alcuna legge approvata dalla potestà pubblica, p. es., le costituzioni). Questo principio, essendo odioso, deve intendersi strettamente; ma presenta difficoltà pratiche. Si insegna in genere che per p. d. si può: a) dichiarare l'esistenza di cause scusanti o esimenti da una legge ecclesiastica; b) dispensare da norme solo disciplinari interne delle costituzioni, se queste ne danno il potere. Benché infatti le costituzioni siano spesso approvate dall'autorità suprema, dal momento che non obbligano in coscienza (come di solito è previsto dalle stesse), manca ad esse un elemento essenziale per costituire una legge formale, dovendosi considerare come norme direttive soltanto (silenzio in refettorio, esenzione di un individuo da qualche atto comune ecc.); c) dispensare ministerialiter da qualche legge ecclesiastica (ufficiatura, digiuno, ecc.); e cioè verificare per così dire la presenza di determinate condizioni per cui l'Ordinario dispensa servendosi del Superiore; d) applicare o dichiarare operativa una legge, anche penale; p. es., il caso contemplato dal can. 646, senza tuttavia le particolari conseguenze giuridiche della dichiarazione giudiziale; così dichiarare, se le costituzioni lo autorizzino, che si verificano le condizioni per cui uno è privato di voce nel Capitolo, perde la precedenza interna, cessa dall'ufficio, ecc. Infine la p. d. comporta il diritto di dare precetti giuridici (non giurisdizionali) a norma del can. 24 (p. es., proibire alcune cose a norma del can. 661 § 1, 2, coll. canon. 649); e dare anche precetti a tutti i membri in modo stabile.

BIBL.: oltre i can. citati, Piatus Montensis, *Praelectiones iuris regularis*, I, 2a ed., Tournay 1866, pp. 285-95; A. Vermeersch, *De religiosis*, I, 2a ed., Brugge 1907, nn. 401 sgg., 429 sgg.; M. A. Coronata, *Institut. iuris can.*, I, 4a ed., Torino 1950, nn. 534, 603; T. Schaefer, *De religiosis*, 4a ed., Roma 1947, nn. 436 sgg., 447-51, 1086-1101; H. Jone, *Comment. in CIC.*, I, Paderborn 1950, p. 407 sgg.