PRINCIPI RIFLESSI. - Sono regole d'indole morale e generale, suppletive dei principi diretti per formarsi la coscienza certa.
I. PRENOZIONI
Il passaggio dall'ignoranza o dal dubbio alla certezza morale, formando la coscienza certa, l'unica atta per agire lecitamente, avviene per via diretta o indiretta. Direttamente si cerca la verità morale con lo studio o chiedendo consiglio a competenti (parroco, confessore, sacerdote); queste vie danno una garanzia obbiettiva. Ma o non sono sempre possibili, specialmente nella necessità di agire, o non danno sempre una risposta appropriata al caso specifico. Occorre allora trovare la via pratica e sicura per applicare norme varie, spesso discordanti, al caso; a questo servono i p. r.Essi sono d'indole morale, in quanto regolano l'attività propriamente umana e in quanto manca loro l'assolutezza delle verità metafisiche o fisiche, ammettendo la possibilità del contrario; tuttavia questa possibilità non è tale da obbligare a sospendere il giudizio o l'azione: chi agisce secondo i p. r., nonostante la possibilità del contrario, agisce rettamente, fino a quando non sia provato che non si tratta di sola possibilità del contrario, ma di realtà; sono d'indole generale, in quanto non sciolgono il dubbio concreto con argomenti diretti aventi connessione immediata con la materia subbietta, ma sono norme d'agire seguite di solito dagli uomini; si dicono riflessi in quanto, essendo d'indole generale, nell'applicazione contengono quasi un sillogismo, un ritorno su se stessi, o in quanto riflettono la loro luce sulle oscurità pratiche, dissipandone per il momento le tenebre.
II. VALORE MORALE
I p. r., usati e applicati rettamente, sono sufficienti a formare una coscienza moralmente certa in mancanza di mezzi diretti. Essi non sono di fatto che norme più o meno insiste nella stessa natura umana (cf. D. 50, 17, 1), dettate e regolate dalla prudenza. Rifacendosi ai principi naturali universali, costituiscono non semplici ipotesi, ma norme sicure di moralità. Il diritto romano raccolse alcune di queste verità, fissandole nelle regole dei diritti, il diritto canonico, alla fine del libero VI di Bonifacio VIII, ne imitò l'esempio. Molte di queste regole si riferiscono a materie giuridiche specifiche (benefici, giudizi, ecc.), ma alcune sono d'indole morale e generale. Da esse e da altre fonti i moralisti raccolsero alcuni p. r. Vari sono affini, esprimendo la stessa verità con termini diversi; così: In obscuris minimum est sequendum (Regulae iuris, 30a in 69) è affine a questi principi: Odia restringi et favores convenit ampliari (ibid., 15), In poenis benignior est interpretatio facienda.(ibid., 49) e Lex dubia non obligat (ibid., 57). Altri si completano a vicenda; così il principio: In dubio praesumitur factum quod de iure faciendum erat, è da interpretarsi in armonia con questi altri principi: In dubio iudicandum est ex ordinariis contingentibus (ibid., 45); In dubio omne factum praesumitur recte factum e In dubio statutum est pro valore actus; però In dubio factum vel delictum non praesumitur, sed demonstrari debet.
Altri p. r. riferiti comunemente dai moralisti sono: In dubio statutum est pro eo pro quo stat praesumptio; In dubio praesumptio stat pro superiore; In dubio melior est conditio possidentis (c. 6, X, 11, 26; cf. Regulae iuris, 65a in 6°); In dubio nemo praesumitur malus, nisi probetur; ma: Semel malus, semper praesumitur malus (ibid., 8). Dalla stessa enunciazione generica appare l'importanza che i p. r. abbiano ad essere nei singoli casi intesi nel loro senso genuino; perché altrimenti, partendo da p. r. diversi o magari dallo stesso p. r., inteso in senso diverso, si hanno conclusioni antitetiche.
III. P. R. E SISTEMI MORALI. - Avviene infatti che la situazione dubbiosa o perplessa sopra rilevata non si abbia solo nei singoli casi, ma anche riguardo alla legge (esistenza, estensione, cessazione, obbligazione: V. ProbaBILITÀ). La soluzione del dubbio investe allora lo stesso problema morale dell'attività umana nel suo presupposto di libertà di fronte all'obbligazione della legge; ora a questo proposito i moralisti si scindono in varie scuole, proponendo sistemi diversi; e per provare le loro affermazioni, partono da vari p. r., non sempre uniformemente interpretati. Nel foro esterno il legislatore ecclesiastico prevede e provvede anch'egli per l'ipotesi, seguendo attualmente in genere il p. r. del minimum tenendum, escluse le materie di favore (cf. cann. 15, 19, 20, 50, 84, 218, 2219, 2228). Ma mentre egli, nella sua materia, può certo disporre come pensa più conveniente per il bene comune, la stessa uniformità non si è ancora raggiunta tra i moralisti per i diversi principi a cui si richiamano e per le diverse interpretazioni che danno ad uno stesso p. r.
P. es., il p. r. Lex dubia non obligat tuziorismo (v.), probabiliorismo (v.) compensazionismo (v.), lassismo (v.) che lo ammette senza eccezione neppure dinanzi al dubbio te
nue, PROBABILISMO (v.) e con eccezioni più verbali che reali, trattandosi piuttosto di applicazioni, probabilismo (v.). Cf. SISTEMI MORALI.
IV. I P. R. FONDATI SULLA PRESUNZIONE. - Molti p. r. nella PRESUNZIONE (v.), congetture probabili di cosa incerta; probabilità (v.) tuttavia ha da intendersi nel senso di verità da ritenersi tale fino a prova contraria. La legge stessa positiva (cf. cann. 1825-28, 1015, 1086, 1747, 1814, 1904, 1972), anche in materia toccante la coscienza e i diritti di terzi, ammette le presunzioni quali mezzi legittimi in mancanza di altri diretti a provare fatti o a creare diritti. Queste presunzioni in sostanza non sono che p. r., applicati a determinati casi. A parità si può dedurre che anche per il foro strettamente interno la presunzione è un p. r. legittimo, il quale non cede se non all'evidenza della verità. Così in caso di dubbio sulla legittimità del comando di un Superiore, disputandosi, p. es., circa l'uso di qualche suo potere, la presunzione sta per il Superiore, in modo che il suddito non possa avanzare eccezioni. La presunzione invece favorisce il suddito, in genere buono, nel caso che il Superiore dubiti della sua onestà: fino a prova contraria. Alcuni autori anzi vorrebbero ridurre tutti i p. r. a quello della presunzione.