PROBABILISMO

PROBABILISMO. -

I. TEOLOGIA MORALE

Il termine si usa in teologia per designare il sistema morale che ammette come norma legittima di condotta, di fronte all'incertezza dell'obbligazione, una opinione probabile.

I. Cenni storici

Storicamente per più secoli le difficoltà della vita cristiana furono risolte di volta in volta senza che si professasse un principio uniforme, pur trovandosi qua e là affermazioni che precludono il p. Nelle probabiliorismo (v.); però il risalto prudenza (v.) e all'epicheia illumina il problema in una luce più incline al p. Con Bonifacio VIII il favore per il p. è più pronunciato; nelle Regulae iuris non è riferito il principio delle Decretali della pars tutior sequenda, mentre alcune Regulae contengono le basi del p. enunciato

nettamente (Regulae iuris, 11, 30, 49, 57, in 6°). Da allora attraverso le Summae confessorum il p. ottiene maggiori affermazioni. Ma chi apri la via ad una formulazione esatta del sistema fu il card. Gaetano con l'introduzione di una distinzione, riassunta poi dal Suárez, tra il dubbio speculativo e quello pratico. Bartolomeo di Medina, O. P., nel 1577 (Expositio della Sum. Theol., 1°-2°), q. 19, a. 5 sgg.), l'applicazione senza restrizione alcuna: «In omnibus negotiis etiam magni momenti et in maximam iniuriam tertii, licitum est sequi opiniones probabiles. Ergo etiam in materis Sacramentorum». Appena l'Expositio vide la luce (1580), il p. fu favorevolmente accolto da quasi tutti i teologi, divisi tuttavia nelle due correnti dei pui e dei moderati. I moderati (così Bañez, Suárez) si preoccuparono di precisare e di delimitare i casi di applicazione del principio, per evitare gli abusi che ne potevano derivare, sforzandosi nello stesso tempo di creare al p. una solida base. Il principio di Medina, per essi, non si applica se non quando è dubbia la liceità dell'azione. Occorre quindi astenersene quando è in causa la validità di un Sacramento o quando la sua applicazione rischiasse di causare un danno al prossimo. Suárez fondò il sistema sul principio, che egli fu il primo ad enunciare: «Le dubbia non obligati, e distingue il dubbio di fatto dal dubbio di diritto: quest'ultimo permette applicare puramente e semplicemente il principio lex dubbia non obligati; quanto ai dubbio di fatto Suárez li risolve con il principio del possesso (in dubbio melior est condicio possidentis), quando è applicabile. Quando però la legge è chiara e certa e si chiede soltanto se essa obbliga nel caso particolare, occorre seguirla. D'altra parte nel conflitto di due opinioni, una delle quali è solamente probabile, l'altra improbabile, la prima dovrà considerarsi come certa (De legibus, VIII, cap. 3, n. 19).

Non tutti i probabilisti mostrarono la stessa circoscrizione. Nell'ultimo quarto del sec. XVI si assiste ad uno sviluppo esuberante della casistica. Vi ebbe un po' parte il p. largo e impreciso di alcuni che favorì una violenza reazione, protrattasi per oltre cento anni. Vi influirono due opposte cause: il giansenismo prima di tutto e l'eccezione d'alcuni autori che scivolarono in affermazioni false. L'ascendente ottenuto dal giansenismo in Francia con la morale apparentemente austera, nonostante le ripetute riprovazioni (1653 sgg.: Denz-U, 1092-99), è attestato dalle condanne del p. da parte di alcuni vescovi francesi e dall'indirizzo antiprobabilistico dell'Oratorio e dell'Università di Lovanio. Alcune proposizioni lasse di autori professanti il p. furono raccolte e condannate dall'Università di Lovanio (1653 e 1657). Dagli stessi autori furono pure tratte le proposizioni condannate dal S. Uffizio (24 sett. 1665, 18 maggio 1666: Denz-U, 1101-45) Alessandro VII (v.). Sembra pure (da alcuni la cosa è messa in dubbio) che lo stesso Papa, svolgendo un'azione personale, abbia espresso al Capitolo generale dei Domenicani (1656) il desiderio che essi assumessero un atteggiamento di opposizione al p., e da allora i migliori teologi domenicani furono probabilisti. Più dura Innocenzo XI (v.), personalmente avverso al p. Alcuni vescovi francesi chiesero al Papa la condanna di una serie di proposizioni, di cui la 7ª ne conteneva una non oscura condanna. L'Università di Lovanio fece di più, inviò al Papa tre dottori con cento proposizioni tratte da autori probabilistici, per ottenere che fossero condannate. I dottori stettero a Roma quasi due anni; dopo paziente lavoro il S. Uffizio scelse e condannò 65 proposizioni, senza che il p. potesse dirsi veramente colpito (ibid., 1151-1216). Il p. fu pure scosso dall'appoggio dato da Innocenzo XI e da altri papi al p. Tirso González S. I., ABINAL, ANTOINE (v.) e ad altri probabilisti. In un decreto del S. Uffizio del 26 giugno 1680 si legge che il S. Padre è assai soddisfatto per l'azione svolta dal P. González in favore dell'opinio probabilior e contro il p. e che ha dato l'ordine di proseguire quest'azione (ibid., 1210). Nel 1680 lo stesso Pontefice si adoperò per far eleggere il González generale dei Gesuiti: tutto ciò non rivela che l'azione personale del Pontefice. Di fatto, il p. in genere continuò dominante in Italia, Austria, Germania, Spagna, in molti Ordini religiosi. Solo nel 1700

con l'Assemblea del clero francese, dietro spinta del Bossuet, il p. venne eliminato dai seminari francesi, tenuti dai Lazzaristi e dai Sulpiziani. Ma già era incominciata la lotta decisa della Chiesa contro il rigorismo, con le condanne di Alessandro VIII (1689, 1690); tuttavia il p. sarà guardato ancora con sfavore da Benedetto XIII (1724-30) e da Benedetto XIV (1740-58); ma già si avvicina la ripresa, con s. Alfonso (v.). Il sec. XIX vede l'affiche volersi del probabiliorismo e un dividersi il campo fra p. e equiprobabilismo, con prevalenza molto notevole del p.

2. Dottrina

Il p. afferma che speculativamente e praticamente dinanzi a una legge incerta o dubbia per qualsiasi motivo, trattandosi di sola liceità d'azione (non della sua validità o di mezzo necessario a un fine certo o di diritti certi di terzi), si può seguire l'opinione cronartaria alla legge in favore della libertà, purché sia veramente solida, anche se l'opposta è più probabile. Deve però trattarsi di probabilità vera e oggettiva.

3. Prove

Per illustrare e difendere il loro sistema, i probabilisti si richiamarono a vari principi: al principio del possesso, poiché hominis libertas anterius ad legis obligationem possidet; al principio che ogni azione probabile è un'azione prudentemente posta; al principio più universale e più valido che la legge incerta non può creare un'obbligazione certa. Queste prove presentano punti vulnerabili (il principio del possesso, p. es., non pare giustamente applicato fuori della materia di giustizia). Si preferisce oggi richiamarsi unicamente al principio della legge dubbia, preso come norma dalla stessa legislazione canonica (can. 15) e civile e inchiuse logicamente in ogni sistema che non sia il tuziorismo. In base al predetto principio si argomenta che una legge contro la quale sta un'opinione veramente e soddamente probabile è precisamente dubbia; dunque non crea l'obbligazione. La prima premessa, in sostanza, ripete il principio filosofico non potersi dare effetto maggiore della causa: la certezza non può venire dal dubbio. La seconda trova la sua giustificazione nel fatto che i motivi, i quali rendono solida e vera una opinione, necessariamente infranto la certezza dell'opinione opposta, non potendosi avere nella stessa affermazione certezza e insieme solo probabilità. Neppure quando l'opinione favorevole alla legge è più probabile dell'opposta, si dà vera certezza; poiché la maggiore probabilità dà maggiore verisimiglianza, non maggiore evidenza: ed è l'evidenza l'unico fondamento della certezza.

La Chiesa, pur gelosa di conservare l'integrità della morale, non ha condannato il p., anche quando alcuni pontefici, personalmente, seguivano diverso indirizzo. Si aggiunge il favore dato al p. da s. Alfonso (v.), il quale lo professò e lo difese per anni, e, se si staccò da esso, nell'ultimo periodo, per accostarsi all'equiprobabilismo, lo fece per circostanze storiche, mentre nelle applicazioni rimase probabilista. Non poco peso poi deve avere la considerazione che la più accanita opposizione al p. venne dall'eresia giansenistica o dagli ambienti ad essa, conscientemente o inconsciamente, favorevoli.

4. Uso del p

Il p. dalla Chiesa è applicato non solo alle leggi umane (cf. Regulae iuris, in 6°; can. 15); ma anche alle leggi di diritto divino e naturale (cf., p. es., il caso d'impotenza dubbia; can. 1688 § 2). Ma poiché il p. sostiene la legittimità di non osservare la legge veramente dubbia (dubbio di diritto, da cui nasce la probabilità [v.] speculativa) e non dinanzi a una legge certa e ad un fine necessario da raggiungere in modo certo, il campo di applicazione del p. subisce anche le limitazioni; non vale, cioè: 1) nelle cose necessarie per la salvezza eterna (p. es., Battesimo probabile; verità da credersi probabilmente con necessità di mezzo), le quali sono rette da questo principio generale: nulla minima escuritas, ubi periclitatur aeternitas, imposto dalla carità verso se stessi; 2) nel caso di posizione di atti che interessa la validità dei Sacramenti (p. es., l'uso di materia o forma solo probabili). A prescindere che qui si tratta di validità e non di sola liceità degli atti, la virtù della religione impone come norma generale di trattare santamente le cose sante e la prima irriverenza sarebbe quella di esporre un Sacramento al pericolo di nullità.

Questa legge, però, è temperata, nello stesso ambito, da un'altra legge, ugualmente grave: Sacramenta sunt propter homines. Dalla composizione di queste due leggi nascono varie possibilità dell'applicazione del p. nella stessa materia sacramentale, che possono considerarsi come eccezioni all'eccezione: a) così, nel caso di necessità, si può amministrare un Sacramento con elementi dubbiosamente validi, se non è possibile averne dei certamente validi. b) Così pure, quando è in giuoco l'esistenza di un elemento, che dipende dalla concessione della Chiesa, come la giurisdizione, è lecito amministrare o ricevere il Sacramento nel caso di dubbia esistenza di questo elemento, perché la Chiesa ha dichiarato, una volta per sempre, la sua volontà di supplire (can. 209); 3) nel caso di diritto o danno certo di terzi (p. es., l'usare una medicina probabilmente buona, ma probabilmente anche nociva per l'ammalato; lo sparare con il dubbio di colpire un uomo in luogo della selvaggina) ci si trova di fronte a leggi certissime che vietano il danno del prossimo, leggi ispirate dalle varie specie di giustizia, o commutativa, o distributiva o legale. In giustizia commutativa il medico è tenuto a curare il malato, usando solo mezzi efficaci o almeno non dannosi; il cacciatore a non esporsi al rischio di uccidere un uomo. Per giustizia distributiva il giudice è tenuto nelle cause civili a dare sentenza secondo le risultanze più probabili; nelle cause criminali deve abbracciare l'opinione favorevole al reo, se non riesce a raccogliere elementi sufficienti per la colpevolezza, in base a un principio giuridico: In dubbio favendum est reo. Per giustizia legale, cioè in virtù di un principio generale di bene comune e di conseguente rispetto dell'ordine pubblico, il suddito è tenuto ad obbedire al superiore, anche se l'atto imposto è probabilmente illecito, purché rimangano buone probabilità per la liceità; ad obbedire anche se vi è dubbio che il superiore oltrepassi la propria competenza o che il precetto possa essere disutile. In tutti questi casi non si può più parlare di dubbio, perché da una parte c'è una legge certa sotto cui cadono tutti i casi in oggetto. Tuttavia anche in questi casi, non essendovi altra possibilità di agire, mancando il mezzo certo o la materia valida o di fronte ad altro diritto non meno certo, è lecito seguire il p., secondo tuttavia fra i vari mezzi ecc. probabili il più probabile, il meno dannoso per la legge che obbliga con certezza. In queste circostanze vale il principio dei tuzioristi: In dubii pars tutior sequenda est.

Alcuni teologi contrari, pur dovendo ammettere la solidità del p., asseriscono che esso costituisce il minimum per evitare il peccato, e che la perfezione cristiana è contraria a questa misura in favore dell'infermità umana. L'affermazione così assoluta non è esatta; vera per molte leggi, non lo è per altre, perché la perfezione non è proprietà della legge in quanto legge, ma dell'opera; e in alcune leggi la perfezione cristiana è realizzata meglio dal p.

Recentemente il p. fu preso di mira non come dottrina, ma come metodo di insegnamento. Nel desiderio di rinnovare la morale, alcuni pensano opportuno insistere sui principi speculativi, per liberarla dalle pastoie del p., inceppò a elevazioni e concezioni più ampie. Questione suggestiva, ma antica. In accurate analisi psicologiche si potrà meglio presentare la scienza; ma non dare una luce, pur desiderata dall'umanità, che penetri tutti i suoi passi nei complessi pratici della vita.

Bibl.: la bibl. è immensa, spesso però polemica. Ogni buon trattato De conscientia servitù per una visione generale. Cf. inoltre, Sum. Theol., 1-2-2c, q. 19, a. 5 sq.; M. A. Potton, De theoria probabilitatis, Parigi 1874; M. A. Boisdron, Théories et systèmes des probabilités en théol. morale, Friburgo 1894; S. Mondino, Studio stor.-crit. sul sistema morale di s. Alfonso M. de' Liguori, Monza 1911; T. Richard. Le probabilit. moral et la philo., Parigi 1922; P. Rousselot, Quaest. de conscientia, Bruxelles 1937; G. De Blic-A. Vermeersch, Probabilisme, in DFC, IV, coll. 301-61; E. Ruffini-Av. ndo. Il possesso nella teol. morale postridentina, in Riv. di stor. del dir. ital., 2 (1926), fasc. 1; E. Rolland, Le fondement psycholog. du probabilit., in Nouve. rev. théol., 63 (1936), pp. 254-268, 337-54; U. Lopez, Thesis probabilit. ex s. Thoma demonstrata, in Per. de re mor., 25 (1936), pp. 38-50, 119-27; 26 (1937), pp. 17-33, 157-70; T. Deman, Probabilisme, in DTC, XIII, coll. 417-619; H. D. Noble, Le probabilit., in Vie spirit., 30 (1937),

PROBABILISMO — PROBABILITÀ

pp. 194-211; A. Meunier, Probabil. et formation de la conscience, in Rev. écl. de Liège, 31 (1939-40), pp. 350-57; L. Rodrigo, De relationer inter probabil. iuridicum statutum in can. 15 CIC et probab. moralem, in Misr. de collaboration científica... nel 50° anniversario della fondazione dell'Università di Comillas, Santander 1942, pp. 85-132; U. Lopcz, Quo veritatur probabil., in Per. de re mor., 31 (1942), pp. 12-30; G. Oesterle, «Probabile in Codice iuris canon., ibid., 34 (1945), pp. 5-31; E. Mc Carthy, De certitudine moralis quae requiritur in iudiciis animo ad pronuntiationem sententiae, Roma 1948; L. Rodrigo, De quibusdam celebratis causibus probabilis morali extraneis, relectio theologico-moralis, in Miscellanea Comillas, 11-12 (1949), pp. 111-47; G. Mattei, Antonio Rosmini e il p. Torino 1951. Similio da Romallo

prima si fonda sul solo rapporto numerico dei casi statisticamente probabili (p. es., se in un'urna sono mesolate 50 palline bianche e 50 nere, la p. matematica che venga estratta una pallina bianca è esattamente del 50%; V. PROBABILITÀ, calcolo delle). La p. filosofia è invece fondata sulle ragioni positive – di ordine non solo numerico-statistico ma anche qualitativo – che convalidano un fatto o una proposizione. Tali ragioni non sono assenti nella matematica (che venga estratta una pallina bianca nella proporzione del 50% dei casi dipende da una molteplicità di cause oggettive), ma nel valutarla non se ne tiene conto anche perché esse sono difficilmente analizzabili. P. empirica e p. razionale: la prima si fonda su fatti di esperienza e sulla loro frequenza (e teoria della frequenza), l'altra concerne l'ammissibilità di proposizioni teoriche (metafisico-morali, ecc.) non evidenti e tuttavia convalidate da solidi argomenti che permettono un assenso prudente. D. In rapporto ai motivi, la p. è intrinseca se si fonda su ragioni inerenti all'oggetto stesso – fatto o proposizione probabile –; estrinseca, se fondata unicamente sull'autorità (p. es., la p. inerente a una dottrina perché difesa da autori competenti – cf. la già citata definizione aristotelica). È chiaro che la p. estrinseca implica quella intrinseca, poiché non si crede all'autorità se non in quanto si suppone che la autorità stessa si fondi su ragioni positivamente intrinseche (di qui la norma che l'autorità non va valutata quantitativamente ma qualitativamente, in relazione alla sua provata competenza). E. La p. è oggettiva o soggettiva secondo che i motivi su cui si fonda sono considerati nel loro valore reale-oggettivo o in quello che assumono nel soggetto, in rapporto alle condizioni individuali della conoscenza. Ma occorre notare che in qualche misura l'elemento soggettivo interviene sempre nella valutazione della p. f.) La p. è assoluta o relativa secondo che concerne l'ammissibilità di un fatto o proposizione considerati in se stessi, o in relazione a fatti e proposizioni opposte, anch'essi probabili.

I gradi della p. si commisurano alla solidità dei motivi che la fondano e sono riferiti tanto alla p. intrinseca che a quella estrinseca. La dottrina morale ha classificato tali gradi in divisioni di facile intuizione: una proposizione può essere vix probabili, tenuiter (leviter) probabili (in questi casi non sembrerebbe, a rigore, doversi parlare di vera e propria e p.), minus probabili, probabili, valde probabili, probabilior (simpliciter, notabiliter, valde), probabilissima; e ancora: certe, dubie probabili (probabilior). In rapporto all'azione morale va rilevata la distinzione della p. in speculativa (teoretica) e pratica: quest'ultima concerne la validità di un'opinione ad essere assunta come norma dell'azione: non sempre la p. pratica consegue quella speculativa, in quanto opinioni teoreticamente probabili non possono talora, per motivi contingenti, essere seguite nella prassi. La dottrina morale distingue ancora l'opinione probabile in minus tuta, tuta, tutior: tale distinzione concerne la sicurezza di un'opinione in rapporto alla salvaguardia di una legge o alla esclusione di un pericolo sia materiale che morale. È chiaro che l'opinione è tutior può essere, teoreticamente, meno probabile della minus tuta.

IV. SIGNIFICATO TEORETICO-PRATICO DELLA P

La p. ha una parte rilevante nella conoscenza umana. Il suo largo dominio nella filosofia, nelle scienze naturali e in quelle morali è dovuto, da una parte, alla multiforme contingenza della natura e del divenire, dall'altra all'imperfezione del pensiero umano. Tuttavia, la p. l'opinione, mentre rappresentano i limiti della certezza, nella dialettica generale del sapere segnano insieme sovente la via per pervenire (cf. le «ipotesi» nel campo scientifico). Dal punto di vista psicologico-gnoseologico va rilevato il carattere insieme oggettivo-soggettivo della p. La p. cioè, mentre si fonda sulle condizioni e ragioni inerenti agli oggetti di conoscenza, ossia è in funzione della costituzione ontologico-operativa dell'essere, esprime insieme l'inadeguatezza del conoscere umano. Ciò vale innanzitutto nell'ordine teorico dove «opinione» o «sentenza probabile» non indica che non si fonda in modo imperfetto della conoscenza di un problema; ma anche nell'ordine empirico dove molti eventi «probabili» sono in se stessi necessari e determinati nelle cause, e pertanto vengono detti «probabili» solo per rapporto all'incertezza della nostra conoscenza. Può quindi essere accolta l'affermazione del Bradley: la p. non è semplicemente soggettiva né semplicemente oggettiva: «neither simply subjective, nor yet simply objective» (The principles of logic, I, cap. 7, rist., Oxford 1950, p. 224).

Quanto alla natura psicologica dell'opinione, com'è stato sopra indicato, essa comporta vero assenso, ma non definitivo perché unito alla consapevolezza della possibilità dell'errore (la «formido alterius» delle formule tradizionali). L'assenso opinativo pertanto, dubbio (v.), inteso come sospensione di adesione e di assenso, tuttavia per altra parte implica in se stesso un elemento di dubbio, in quanto è assenso coscientemente non definitivo né assoluto. Ove mancasse la coscienza della possibilità dell'errore, non si avrebbe opinione ma assenso psicologicamente certo, anche se oggettivamente infondato.

Per quanto concerne il mutuo rapporto di due opposte opinioni probabili, va tenuto presente il principio generale che le p. di per sé non si elidono, particolarmente quando si fondano su motivi e ragioni di ordine eterogeneo. La maggior p. di un'opinione non distrugge quindi, per sé, la p. dell'opinione opposta, quando questa sia fondata su solidi motivi; e, viceversa, la sicura p. di un'opinione preclude la certezza dell'opinione contraria. Il principio, applicato a un'opinione probabile opposta alla legge, è fatto valere probabilismo (v.).

Come norma dell'azione, data la socialità del sapere umano, per quanti non sono in grado di un proprio valido giudizio sui problemi morali, è sufficiente la prescrizione. La dottrina comune riconosce il valore pratico normativo di un'opinione, quando essa sia tenuta da «gravi» autori veramente competenti, né contraddetta da altri di eguale valore; o anche, talora, quando essa sia difesa da un autore solo, di eccezionale significato, ove non intervengano decisione ragioni in contrario.

Osserva s. Tommaso: «in negotiis humanis non potest haberi demonstrativa probatio et infallibilis, sed sufficit conjecturalis probabilitas» (Sum. Theol., 1-2a, q. 105, a. 2, ad 8). Effettivamente, per le molteplici circostanze contingenti nelle quali si esplica l'attività umana, una certezza teoretica regolativa dei nostri atti è sovente impossibile, ed è pertanto nel campo pratico-morale che la p. rivela la sua funzione insostituibile come direttiva della conoscenza e dell'azione.

BML: P. Geny, Critica, 3a ed., Roma 1932, pp. 154-62; A. Gardeil, La certitude probable, in Rev. des sciences phil. et théol. 1 (1911), pp. 237 sgg., 441 sgg.; P. Richard, Le probabile, il principe morale et la philosophie, Parigi 1922; R. V. Mises, Wahr-scheinlichkeit, Statistik u. Wahrheit, Vienna 1928; M. M. Gore, Le sens du mot «probable» et les origines du probabilisme, in Rev. des sciences relig. 1930, pp. 460-66; T. Derman, Sur le mot «probabilis», a propos de l'évé. des sciences phys. et théol. 2 (1933), pp. 260-90; H. Reichenbach, Wahrscheinlichkeitstheorie, Leida 1935; C. Wartmann, The scholastic doctrine of the elision of probability, Roma 1936; A. Meunier, Dubium, opinio, probabile, in Rev. ecclés. de Liège, 31 (1939-40), pp. 300-304; L. Ferrand, Le raisonnement fondé sur les probabilités. Essais d'analyse épistémologique, in Rev. de métaphysique et de morale, 53 (1948), pp. 133-38; P. S. Laplace, Saggio filosofico sulla p., trad. it., Bari 1951 (bibl. sulla p. in senso scientifico, pp. 31-37).

Ugo Viglino