PROBABILISMO. -
I. TEOLOGIA MORALE
Il termine si usa in teologia per designare il sistema morale che ammette come norma legittima di condotta, di fronte all'incertezza dell'obbligazione, una opinione probabile.1. Genii storici
Storicamente per più secoli le difficoltà della vita cristiana furono risolte di volta in volta senza che si professasse un principio uniforme, pur trovandosi qua e la affermazioni che prelodono il p. Nelle probabiliorismo (v.); però il risalto prudenza (v.) e all'epicheia illumina il problema in una luce più incline al p. Con Bonifacio VIII il favore per il p. è più pronunciato; nelle Regulae iuris non è riferito il principio delle Decretali della pars tutior sequenda, mentre alcune Regulae contengono le basi del p. enunciatonettamente (Regulae iuris, 11, 30, 49, 57, in 6º). Da allora attraverso le Sumenae confessorum il p. ottiene maggiori affermazioni. Ma chi apri la via ad una formulazione esatta del sistema fu il card. Gaetano con l'introduzione di una distinzione, riassunta poi dal Suárez, tra il dubbio speculativo e quello pratico. Bartolomeo di Medina, O. P., nel 1577 (Expositio della Sum. Theol., 1º-2º, q. 19, a. 5 sgg.), l'applicò senza restrizione alcuna: «In omnibus negotia etiam magni momenti et in maximam iniuriam tertii, licitum est sequi opiniones probables. Ergo etiam in materia Sacramenorum ». Appena l'Expositio vide la luce (1580), il p. fu favorevolmente accolto da quasi tutti i teologi, divisi tuttavia nelle due correnti dei puri e dei moderati. I moderati (così Bañez, Suárez) si preoccuparono di precisare e di delimitare i casi di applicazione del principio, per evitare gli abusi che ne potevano derivare, sforzandosi nello stesso tempo di creare al p. una solida base. Il principio di Medina, per essi, non si applica se non quando è dubbia la liceità dell'azione. Occorre quindi astenerne quando è in causa la validità di un Sacramento o quando la sua applicazione rischiasse di causare un danno al prossimo. Suárez fondò il sistema sul principio, che egli fu il primo ad enunciare: Lex dubia non obligat, e distingue il dubbio di fatto dal dubbio di diritto: quest'ultimo permette d'applicare puramente e semplicemente il principio lex dubia non obligat; quanto ai dubbi di fatto Suárez li risolve con il principio del possesso (in dubio melior est condicio possidentis), quando è applicabile. Quando però la legge è chiara e certa e si chiede soltanto se essa obblighi nel caso particolare, occorre seguirla. D'altra parte nel conflitto di due opinioni, una delle quali è solamente probabile, l'altra improbabile, la prima dovrà considerarsi come certa (De legibus, VIII, cap. 3, n. 19).
Non tutti i probabilisti mostrarono la stessa circospezione. Nell'ultimo quarto del sec. XVI si assiste ad uno sviluppo esuberante della casistica. Vi ebbe un po' parte il p. largo e impreciso di alcuni che favorì una violenta reazione, protrattasi per oltre cento anni. Vi influirono due opposte cause: il giansenismo prima di tutto e l'eccedere d'alcuni autori che svicolarono in affermazioni lasse. L'ascendente ottenuto dal giansenismo in Francia con la morale apparentemente austera, nonostante le ripetute riprovazioni (1653 sgg.; Denz-U, 1092-99), è attestato dalle condanne del p. da parte di alcuni vescovi francesi e dall'indirizzo antiprobabilistico dell'Oratorio e dell'Università di Lovanio. Alcune proposizioni lasse di autori professanti il p. furono raccolte e condannate dall'Università di Lovanio (1653 e 1657). Dagli stessi autori furono pure tratte le proposizioni condannate dal S. Ufficio (24 sett. 1665, 18 maggio 1666: Denz-U, 1101-45) Alessandro VII (v.). Sembra pure (da alcuni la cosa è messa in dubbio) che lo stesso Papa, svolgendo un'azione personale, abbia espresso al Capitolo generale dei Domenicani (1656) il desiderio che essi assumessero un atteggiamento di opposizione al p., e da allora i migliori teologi domenicani furono probabilioristi. Più dura Innocenzo XI (v.), personalmente avverso al p. Alcuni vescovi francesi chiesero al Papa la condanna di una serie di proposizioni, di cui la 7ª ne conteneva una non oscura condanna. L'Università di Lovanio fece di più, inviò al Papa tre dottori con cento proposizioni tratte da autori probabilistici, per ottenere che fossero condannate. I dottori stettero a Roma quasi due anni; dopo paziente lavoro il S. Ufficio scelse e condannò 65 proposizioni, senza che il p. potesse dirsi veramente colpito (ibid., 1151-1216). Il p. fu pure scosso dall'appoggio dato da Innocenzo XI e da altri papi al p. Tirso González S. I., ABINAL, ANTOINE (v.) e ad altri probabilioristi. In un decreto del S. Ufficio del 26 giugno 1680 si legge che il S. Padre è assai soddisfatto per l'azione svolta dal p. González in favore dell'opinio probabilior e contro il p. e che ha dato l'ordine di proseguire quest'azione (ibid., 1219). Nel 1680 lo stesso Pontefice si adoperò per far eleggere il González generale dei Gesuiti: tutto ciò non rivela che l'azione personale del Pontefice. Di fatto, il p. in genere continuò dominante in Italia, Austria, Germania, Spagna, in molti Ordini religiosi. Solo nel 1700
con l'Assemblea del clero francese, dietro spinta del Bossuet, il p. venne eliminato dai seminari francesi, tenuti dai Lazzaristi e dai Sulpiziani. Ma già era incominciata la lotta decisa della Chiesa contro il rigorismo, con le condanne di Alessandro VIII (1689, 1690); tuttavia il p. sarà guardato ancora con sfavore da Benedetto XIII (1724-30) e da Benedetto XIV (1740-58); ma già si avvicina la ripresa, con s. Alfonso (v.). Il sec. XIX vede l'affievolirsi del probabilitismo e un dividersi il campo fra p. e equiprobabilismo, con prevalenza molto notevole del p.
2. Dottrina
Il p. afferma che speculativamente e praticamente dinanzi a una legge incerta o dubbia per qualsiasi motivo, trattandosi di sola liceità d'azione (non della sua validità o di mezzo necessario a un fine certo o di diritti certi di terzi), si può seguire l'opinione contraria alla legge in favore della libertà, purché sia veramente solida, anche se l'opposta è più probabile. Deve però trattarsi di probabilità vera e oggettiva.3. Prove
Per illustrare e difendere il loro sistema, i probabilisti si richiamarono a vari principi: al principio del possesso, poiché hominis libertas exterius ad legis obligationem possidet; al principio che ogni azione probabile è un'azione prudentemente posta; al principio più universale e più valido che la legge incerta non può creare un'obbligazione certa. Queste prove presentano punti vulnerabili (il principio del possesso, p. es., non pare giustamente applicato fuori della materia di giustizia). Si preferisce oggi richiamarsi unicamente al principio della legge dubbia, preso come norma dalla stessa legislazione canonica (can. 15) e civile e inchiuso logicamente in ogni sistema che non sia il tuziorismo. In base al predetto principio si argomenta che una legge contro la quale sta un'opinione veramente e solamente probabile è precisamente dubbia; dunque non crea l'obbligazione. La prima premessa, in sostanza, ripete il principio filosofico non potersi dare effetto maggiore della causa: la certezza non può venire dal dubbio. La seconda trova la sua giustificazione nel fusto che i motivi, i quali rendono solida e vera una opinione, necessariamente infirmano la certezza dell'opinione opposta, non potendosi avere nella stessa affermazione certezza e insieme solo probabilità. Neppure quando l'opinione favorevole alla legge è più probabile dell'opposta, si dà vera certezza; poiché la maggiore probabilità dà maggiore verisimiglianza, non maggiore evidenza: ed è l'evidenza l'unico fondamento della certezza.La Chiesa, pur gelosa di conservare l'integrità della morale, non ha condannato il p., anche quando alcuni pontefici, personalmente, seguiranno diverso indirizzo. Si aggiunga il favore dato al p. da s. Alfonso (v.), il quale lo professò e lo difese per anni, e, se si staccò da esso, nell'ultimo periodo, per accostarsi all'equiprobabilismo, lo fece per circostanze storiche, mentre nelle applicazioni rimase probabiliste. Non poco peso poi deve avere la considerazione che la più accanita opposizione al p. venne dall'eresia giansentistica o dagli ambienti ad essa, consciamente o incosciamente, favorevoli.
4. Uso del p
Il p. dalla Chiesa è applicato non solo alle leggi umane (cf. Regulae iuris, in 6º; can. 15); ma anche alle leggi di diritto divino e naturale (cf., p. es., il caso d'impotenza dubbia; can. 1608 § 2). Ma poiché il p. sostiene la legittimità di non osservare la legge veramente dubbia (dubbio di diritto, da cui nasce la probabilità [v.] speculativa) e non dinanzi a una legge certa e ad un fine necessario da raggiungere in modo certo, il campo di applicazione del p. subisce alcune limitazioni; non vale, cioè: 1) nelle cose necessarie per la salvezza eterna (p. es., Battesimo probabile; verità da credersi probabilmente con necessità di mezzo), le quali sono rette da questo principio generale: nulla nimia securitas, ubi periclitatur aeternitas, imposto dalla carità verso se stessi; 2) nel caso di posizione di atti che interessano la validità dei Sacramenti (p. es., l'uso di materia o forma solo probabili). A prescindere che qui si tratta di validità e non di sola liceità degli atti, la virtù della religione impone come norma generale di trattare santamente le cose sante e la prima irriverenza sarebbe quella di esporre un Sacramento al pericolo di nullità.Questa legge, però, è temperata, nello stesso ambito, da un'altra legge, ugualmente grave: Sacramento sunt propter homines. Dalla composizione di queste due leggi nascono varie possibilità dell'applicazione del p. nella stessa materia sacramentale, che possono considerarsi come eccezioni all'eccezione: a) così, nel caso di necessità, si può amministrare un Sacramento con elementi dubbiamente validi, se non è possibile averne dei certamente validi. b) Così pure, quando è in giuoco l'esistenza di un elemento, che dipende dalla concessione della Chiesa, come la giurisdizione, è lecito amministrare o ricevere il Sacramento nel caso di dubbia esistenza di questo elemento, perché la Chiesa ha dichiarato, una volta per sempre, la sua volontà di supplire (can. 209); 3) nel caso di diritto o danno certo di terzi (p. es., l'usare una medicina probabilmente buona, ma probabilmente anche nociva per l'ammalato; lo sparare con il dubbio di colpire un uomo in luogo della selvaggina) ci si trova di fronte a leggi certissime che vietano il danno del prossimo, leggi ispirate dalle varie specie di giustizia, o commutativa, o distributiva o legale. In giustizia commutativa il medico è tenuto a curare il malato, usando solo mezzi efficaci o almeno non dannosi; il cacciatore a non esporsi al rischio di uccidere un uomo. Per giustizia distributiva il giudice è tenuto nelle cause civili a dare sentenza secondo le risultanze più probabili; nelle cause criminali deve abbracciare l'opinione favorevole al reo, se non riesce a raccogliere elementi sufficienti per la colpevolezza, in base a un principio giuridico: In dubio facendum est reo. Per giustizia legale, cioè in virtù di un principio generale di bene comune e di conseguente rispetto dell'ordine pubblico, il suddito è tenuto ad obbedire al superiore, anche se l'atto imposto è probabilmente illecito, purché rimangano buone probabilità per la liceità; ad obbedire anche se vi è dubbio che il superiore oltrepassi la propria competenza o che il precetto possa essere disutile. In tutti questi casi non si può più parlare di dubbio, perché da una parte c'è una legge certa sotto cui cadono tutti i casi in oggetto. Tuttavia anche in questi casi, non essendovi altra possibilità di agire, mancando il mezzo certo o la materia valida o di fronte ad altro diritto non meno certo, è lecito seguire il p., scegliendo tuttavia fra i vari mezzi ecc. probabili il più probabile, il meno dannoso per la legge che obbliga con certezza. In queste circostanze vale il principio dei tuzioristi: In dubiis pars iurior sequendo est.
Alcuni teologi contrari, pur dovendo ammettere la solidità del p., asseriscono che esso costituisce il minimum per evitare il peccato, e che la perfezione cristiana è contraria a questa misura in favore dell'infermità umana. L'affermazione così assoluta non è esatta; vera per molte leggi, non lo è per altre, perché la perfezione non è proprietà della legge in quanto legge, ma dell'opera; e in alcune leggi la perfezione cristiana è realizzata meglio dal p.
Recentemente il p. fu preso di mira non come dottrina, ma come metodo di insegnamento. Nel desiderio di rinnovare la morale, alcuni pensano opportuno insistere sui principi speculativi, per liberarla dalle pastoie del p., inceppo a elevazioni e concezioni più ampie. Questione suggestiva, ma antica. In accurate analisi psicologiche si potrà meglio presentare la scienza; ma non dare una luce, pur desiderata dall'umanità, che penetri tutti i suoi passi nei complessi pratici della vita.
pp. 194-211; A. Meunier, Probabil. et formation de la conscience, in Rev. écol. de Liège, 31 (1939-40), pp. 350-57; L. Rodrigo, De relatione inter probabil. iuridicum statutum in can. 15 CIC et probab. moralem, in Misc. de collaboratione cientifica... nel 50° anniversario della fondazione dell'Università di Cornillas, Santander 1942, pp. 85-132; U. Lopez, Quo veritur probabil., in Per. de re mor., 31 (1942), pp. 12-30; G. Oesterle, Probabile in Codice iuris canon., ibid., 34 (1945), pp. 5-31; E. Mc Carthy, De certitudine morali quae requiritur in indicis animo ad pronuntiationem sententiae, Roma 1948; L. Rodrigo, De quibusdam celebratis casibus probabilismo morali extrauris, relectio theologico-moralis, in Miscellanea Camillus, 11-12 (1949), pp. 111-47; G. Mattei, Antonio Rosmini e il p., Torino 1951, Sisinio da Romallo
II. GNOSELOGIA
conoscenza (v.) il p. indica la dottrina secondo la quale lo spirito certezza (v.) probabilità (v.). Il p. fu difeso da Arcesilao e Carneade (v. ACCADEMIE) i quali, polemizzando con gli stoici, sostennero che nessuna nostra rappresentazione è tale da portare in sé la garanzia della sua oggettività (in termini stoici: non esiste φαντασία κατὰ ληττοικῆς), ma tutte le nostre conoscenze, sensibili e razionali, errore (v.). L'atteggiamento più ragionevole sarebbe quindi quello di sospendere l'assenso (ἐποχή); ma poiché la vita impone delle scelte, e queste suppongono delle opinioni, bisogna attenersi a ciò che fra le varie opinioni si presenta come il ragionevole (εὐλόγων, secondo Arcesilao) o il probabile (πιθανόν, secondo Carneade; cf. in bibl. Dal Pra, pp. 203-14).Talora, p. es., con A. Cournot (1801-77), si intende per p. non tanto una teoria scettica o semiscettica, ma il riconoscimento del carattere limitato e approssimativo di ogni conoscenza umana.
BREL: sul p. della Nuova Accademia, M. Dal Pra, La scetticismo greco, Milano 1950. Su A. Cournot: F. Mentré, Cournot et la renaissance du probabilisme au XIXe siècle, Parigi 1908; E. Bréhier, Histoire de la philosophie, II, ivi 1932, pp. 986-92. Sofia Vanni Rovighi